T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 1812 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’epigrafato provvedimento l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Brindisi ha comunicato ai ricorrenti il parere contrario espresso dalla Commissione Edilizia in ordine alla richiesta di riesame del progetto presentato dai ricorrenti inerente la ristrutturazione ed ampliamento in sanatoria dell’immobile di loro proprietà.
A sostegno del ricorso sono dedotte le seguenti censure:
1 – Violazione per falsa e/o erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 13 della L. n. 47/1985, artt.1 e 4 della L. n. 10/77. Eccesso di potere per illogicità ed irrazionalità. Violazione del principio di buon andamento della P.A.
2 – Violazione per erronea interpretazione ed applicazione art.2 L. n.122 del 1989. Eccesso di potere per irrazionalità.
Il Comune di Brindisi nel corso del giudizio non ha provveduto alla sua costituzione.
Nella pubblica udienza del 9 giugno 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va respinto.
Il gravato provvedimento si basa sulla seguente motivazione:
"… lo stato dei luoghi, accertato con ulteriore sopralluogo da parte del Servizio Abusivismo eseguito in data 8 maggio 1996 ed evidenziato nella nota prot. 2350 dell’8 maggio 1996, risulta difforme per la realizzazione di ampliamenti, modifiche interne, di prospetto e di destinazione dei vani, rispetto a quanto riportato nella pratica edilizia prot. n.35146 del 30 giugno 1994, per la quale la C.E.C. ha espresso parere contrario in data 29 novembre 1994 e non risulta riportato negli elaborati grafici allegati all’istanza. Infatti permangono tutte le opere edilizie abusivamente realizzate consistenti generalmente in: realizzazione di un piano interrato adibito a cantina, realizzazione di bocche di lupo e di aperture prospicienti l’area scoperta antistante via Sele che risulta appartenere al sig. la F.a S.; – ristrutturazione del piano terra, con modifica dei prospetti sia su via Sele che su via Tevere; ampliamento della superficie utile e della volumetria dello stesso piano terra; realizzazione di vano scala per il collegamento tra il piano interrato ed il piano di copertura; realizzazione di un vano, al piano copertura, in adiacenza al vano scala; realizzazione di balconi su via Tevere collocati a mt 3,60 inferiore a mt 4,00 dal piano del marcia piede ed il cui aggetto supera 1/10 della larghezza stradale. Trattandosi, come sopra evidenziato, non solo di ristrutturazione ma anche di ampliamento, restano inalterati i rilievi mossi da quest’ufficio relativamente all’inesistenza di superfici da adibire a parcheggio ed alla quota di calpestio dell’abitazione rispetto al piano stradale inferiore a cm 50, visto anche che l’alloggio, dovrebbe essere comunque modificato per eliminare le opere abusivamente realizzate in difformità dalla normativa urbanistica".
L’accertamento di conformità previsto dall’art. 13 l. n. 47 del 1985, poi confluito nell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area in cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria (c.d. doppia conformità).
Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l’autorità procedente valutare l’assentibilità dell’opera eseguita senza titolo, sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma. (Tar Campania Napoli, sez VI 3 settembre 2010 n.17278).
Nel caso in esame, appare evidente l’assenza della doppia conformità dell’intervento richiesto considerando che la stessa parte ricorrente ammette la non conformità dell’intervento allo strumento urbanistico pur rilevando la minima portata edilizia degli interventi e l’assoggettamento degli stessi al regime autorizzatorio.
Piuttosto, la sola realizzazione degli interventi di ampliamento indicati nella parte motiva del provvedimento impugnato comporta necessariamente un aumento di superfici e volumi, sicchè la non conformità urbanistica degli stessi giustifica il diniego espresso dalla P.A.
La riconosciuta legittimità di una delle ragioni dell’atto è sufficiente a reggere il diniego impugnato atteso che l’atto amministrativo sorretto da una pluralità di motivazioni autonome conserva la sua legittimità ed efficacia anche se uno solo dei suoi motivi resiste al sindacato di legittimità.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve quindi essere respinto.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *