Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-02-2012, n. 2035 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto del 26.07.2005, C.B., proponeva, dinanzi alla Corte di appello di Napoli e nei confronti del Comune di Montorilo Superiore, opposizione alla stima, chiedendo che fossero determinate le giuste indennità di espropriazione definitiva, intervenuta con Decreto 21 giugno 2005, n. 6567, e di occupazione legittima, disposta con Decreto 22 ottobre 2001, n. 7865, procedimenti inerenti a cinque porzioni di terreno edificabile di cui era proprietario pro-quota e che l’ente locale aveva destinato all’Intervento di Riqualificazione Urbana della frazione (OMISSIS) – Sistemazione tratto di Via (OMISSIS) e relativi marciapiedi.

Con sentenza del 10-10.07.2009, l’adita Corte di appello determinava l’indennità di espropriazione in complessivi Euro 35.310,00, comprensiva del deprezzamento subito dalle aree residue, e l’indennità di occupazione legittima in Euro 3.742,38, somme entrambe da maggiorare degli interessi legali e da depositare per gli importi differenziali, presso la Cassa Depositi e Prestiti, condannando il Comune al pagamento delle spese del grado.

La Corte territoriale, premesso anche che doveva essere applicata la normativa di cui alla L. n. 865 del 1971 in luogo di quella contenuta nel D.P.R. n. 327 del 2001, riteneva che, in base alla documentazione prodotta ed all’esito dell’espletata CTU, le cui conclusioni erano da condividere;

le aree espropriate, estese complessivamente mq 642,00, erano incluse in Zona B2 (Zona ricadente nel perimetro del vigente Piano di Recupero) ed avevano natura edificabile, come concluso dal tecnico d’ufficio e confermato dalle determinazioni sugli indennizzi adottate in sede amministrativa, ivi comprese quelle contenute nel decreto d’esproprio;

il relativo valore venale doveva essere individuato in Euro 50,00 a mq, con metodo sintetico-comparativo e sulla base delle informazioni che l’esperto d’ufficio aveva attinto presso l’Agenzia delle Entrate di Avellino oltre che presso Agenzie immobiliari locali;

il deprezzamento subito dalle aree residue, a seguito della riduzione dell’area pertinenziale antistante i fabbricati, poteva essere stimato nella misura del 10% dell’indennità espropriativi;

l’indennità per l’occupazione legittima protrattasi dal 27.09.2001 al 21.06.2005, doveva essere determinata in Euro 3.742,38, in base al criterio degli interessi legali calcolati sull’indennità di espropriazione.

Avverso questa sentenza il Comune di Montorio Superiore ha proposto ricorso per cassazione notificato il 20.07.2010 al C., che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il Comune di Montorio Superiore denunzia:

1. "Omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa fatto controverso e decisivo per il giudizio nella parte ove si ritengono sussistenti le capacità legali ed effettive di edificazione anche sui suoli appresi con silenzio sulle previsioni attuative di piano di recupero. Connessa violazione o falsa applicazione ex art. 360, n. 3 della L. n. 865 del 1971, art. 16, cui rinvia la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4".

Si duole della ritenuta edificabilità dei suoli appresi, invocando l’applicazione dei criteri propri delle aree agricole.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in generici, affastellati rilievi di errori valutativi, a fronte delle ragioni che i giudici di merito hanno posto a fondamento della decisione, puntualmente ancorate non solo ai dati emergenti dalle previsioni urbanistiche, ma anche alle conformi determinazioni adottate nel procedimento espropriativo dal Comune ricorrente, profilo che è rimasto incensurato.

2. "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 116 c.p.c.. Contestuale omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – in relazione alla insussistenza di documenti di riscontro valutativo richiamati in punto di determinazione del quantum".

Il motivo è inammissibile, concretandosi in mere critiche, avulse da specifici e trascritti richiami agli avversati passi della consulenza tecnica d’ufficio, di cui, quindi, solo apoditticamente il Comune contesta sia le conclusioni sul valore dei suoli appresi, elaborate dall’esperto d’ufficio in base al metodo sintetico-comparativo ed argomentatamente recepite nell’impugnata sentenza, e sia effettività e modalità di conduzione delle indagini, senza neanche addurre riferimenti a pregressi analoghi rilievi.

3. "Contestuale omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – in relazione alla omessa valutazione delle aree pertinenziali alla stregua dell’area residua". 4. "Contestuale omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – in relazione alla omessa giustificazione del deprezzamento dell’area residua." 5. "Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 196 c.p.c.. Contestuale omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia – in relazione alla mancata rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio", immotivatamente negata.

Anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono inammissibili, configurando i primi due un mero generico dissenso dalle conclusioni della Corte territoriale, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento espresso dai giudici d’appello ed il quinto una richiesta di cui non si precisano le modalità di formulazione in sede di merito, non altrimenti desumibili..

6. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 91", consequenziale all’accoglimento dei precedenti motivi, Il motivo è assorbito, dato l’esito sfavorevole delle precedenti censure. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Non deve statuirsi sulle spese del giudizio di cassazione, dato il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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