T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 1798

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, proprietario di un suolo sito nel comune di Taranto, ha impugnato la nota del Comune del 15 febbraio 2010, con la quale è stato rilevato "che la parte del suolo… di Sua proprietà, destinata a zona verde di rispetto stradale non è computabile ai fini della volumetria edificabile", e ha dedotto i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione di legge, nonché delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG; violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e 18 del d.lgs. 285/1992 e dell’art. 28 del dpr 495/1992; eccesso di potere per sviamento, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento, motivazione insufficiente; ingiustizia manifesta.

Deduce il ricorrente che la strada in questione è una strada urbana locale destinata a uso pubblico per la circolazione dei veicoli, che il vincolo derivante da una fascia di rispetto stradale ha l’effetto di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l’area.

Il Comune si è costituito con memoria del 26 aprile 2010 e ha rilevato che il vincolo imposto sulle aree di rispetto si traduce in un divieto assoluto di edificazione e che il vincolo apposto è conformativo.

Questo Tribunale, con ordinanza n. 593/2010, ha respinto la domanda cautelare.

Il ricorrente, con motivi aggiunti del 7 luglio 2010, ha impugnato l’art. 13 delle NTA al PRG, per i seguenti motivi: 1. Eccesso di potere per:sviamento, carenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà e disparità di trattamento, motivazione insufficiente; ingiustizia manifesta; irrazionalità e illogicità manifesta; contraddittorietà di provvedimenti ovvero con il PUTT Puglia. 2. Violazione e falsa applicazione del PUTT. 3: Violazione l.r. 20/2001.

Deduce il ricorrente che il vincolo in esame non è conformativo e l’area in esame non può ricadere nell’ambito normale "E’ perché il Comune non ha emanato il PUG.

Il Comune, con memoria del 1° luglio 2010 ha eccepito l’irricevibilità per tardività e inammissibilità dei motivi aggiunti

Con memoria del 21 giugno 20110 il ricorrente ha controdedotto in ordine alle eccezioni formulate dal Comune.

Nella pubblica udienza del 14 luglio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Per ragioni di economia processuale, stante l’infondatezza del ricorso, si può prescindere dall’esame dell’eccezioni preliminari.

L’art. 13 delle NTA del PRG del comune di Taranto prescrive espressamente che "Le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura".

Il ricorrente ritiene che questa norma non sia applicabile al caso di specie perché il vincolo in questione (area di rispetto) non è conformativo ma strumentale e quindi è scaduto "decorsa la durata quinquennale" e l’area è, di conseguenza, divenuta edificabile.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il vincolo di inedificabilità relativo alla "fascia di rispetto stradale", non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti ed ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative; esso quindi non è soggetto a scadenze temporali (v. da ultimo Tar Milano, 21 aprile 2011, n. 1019).

Anche questa Sezione ha precisato che "La decadenza quinquennale vale soltanto per i vincoli finalizzati alla espropriazione, oppure per quelli che comportano la preclusione completa della attività edificatoria, e non invece per quei vincoli che costituiscono espressione della attività pianificatoria della pubblica Amministrazione e che hanno il solo effetto di imporre alla proprietà l’obbligo di conformarsi alla destinazione impressa al suolo. Il vincolo di inedificabilità relativo alla "fascia di rispetto stradale " non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguarda una generalità di beni e di soggetti e ha una funzione di salvaguardia della circolazione, indipendentemente dalla eventuale instaurazione di procedure espropriative." (Tar Lecce, sez. I, 24 settembre 2009, n. 2156).

Non può ritenersi poi, come sostiene il ricorrente, che l’art. 13 delle NTA, per il quale le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilitào della calcolazione del rapporto di copertura, debba essere disapplicato in favore dell’art. 28 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, secondo il quale per le strade di tipo F, come quella in esame, "non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione".

Infatti, quest’ultima norma è diretta, come dice lo stesso articolo, a tutelare la sicurezza della circolazione, mentre le NTA del Piano regolatore sono volte alla disciplina urbanistica del territorio e hanno come scopo la progettazione dello spazio urbanizzato e la pianificazione organica delle modificazioni di tutto il territorio comunale, compreso quello scarsamente urbanizzato.

In sostanza, proprio perché le due discipline sono volte a tutelare interessi diversi, non si può ritenere che le norme del codice della strada prevalgano su quanto stabilito dalle NTA del Piano regolatore.

Pertanto, posto che la particella in esame è destinata, dal vigente Piano regolatore, a "Zona di verde di rispetto stradale" e che l’art. 13 delle NTA stabilisce che queste aree di rispetto non sono computabili ai fini degli indici di fabbricabilità, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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