Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35233 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Ricorre M.K. avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui gli è stata applicata la pena concordata con la parte pubblica per il delitto di cessione di 0,4 di eroina e ordinata la confisca, oltre che dello stupefacente, anche della somma di Euro 338,00.

Deduce difetto di motivazione in ordine alla provenienza d reato della detta somma e chiede l’annullamento del relativo provvedimento di confisca.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La misura di sicurezza nel caso in esame è stata adottata, previa qualificazione della somma quale profitto del delitto addebitato al ricorrente e sebbene, dunque, si sia al di fuori dai casi in cui è consentita dalla disciplina del cd. patteggiamento, perchè non ha riguardato il prezzo del reato, dunque, un bene non assoggettato obbligatoriamente a confisca ex art. 240 c.p., comma 2, il ricorso non può essere accolto, per carenza di interesse.

Infatti, occorre considerare che la somma irritualmente confiscata è oggetto di prestazione concernente un negozio contrario a norme imperative, sicchè il ricorrente, che peraltro ha riconosciuto che la somma in questione costituisce una quota del ricavato dell’attività di spaccio, non potrebbe, comunque, vantare un diritto alla relativa restituzione.

In altri termini, non può ritenersi di buona fede il possesso della somma proveniente da un negozio contrario a norme di ordine pubblico ed al buon costume, in virtù di una negoziazione costituente reato:

E’ stato affermato, infatti, dalla giurisprudenza di questa sezione che si condivide che il soggetto che riceve denaro costituente compenso della cessione della droga viene a trovarsi rispetto al bene in una relazione puramente materiale, segnata da malafede originaria e, perciò, priva di alcuna rilevanza e tutela giuridica ed escludente ogni titolarità. In questi casi, la confisca riguarda un bene mai entrato nel patrimonio dello spacciatore che non ha titolo ad ottenerne la restituzione conseguente all’annullamento della confisca (Sez. 6, 4 aprile 2003, n. 26728, sez. 6 n. 49966 del 2004, Sez. 4, 26 marzo 1996, n. 4254,. e da ultimo Sez. 6 n. 1770 del 2010).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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