T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 19-10-2011, n. 1795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha impugnato, con il presente ricorso, il decreto n. 1 del 28 gennaio 2011 del Sindaco del comune di Gallipoli, con il quale è stata revocata la nomina del ricorrente a ricoprire la carica di "Autorità di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo".
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione. 241/1990; eccesso di potere; falsa ed erronea rappresentazione degli elementi di fatto e di diritto; difetto di motivazione e di istruttoria; sviamento.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento è viziato da difetto di istruttoria, che il provvedimento ha natura sanzionatoria perché il rapporto deve essere inteso come fiduciario di tipo tecnico, che l’attività svolta dal ricorrente è immune dalle censure addebitate e che le controdeduzioni non sono state esaminate dall’amministrazione.
Con motivi aggiunti depositati il 1° aprile 201, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 2 del 24 febbraio 2011 del Sindaco del comune di Gallipoli con cui è stato nominato l’avv. F. quale "Autorità di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", deducendo i seguenti ulteriori motivi avverso il decreto n.1: violazione della l.r. 20/2006, art. 16; incompetenza del Sindaco.
Il ricorrente ritiene che al Sindaco è affidata esclusivamente la istituzione dell’autorità di gestione provvisoria, che competente a revocare e/o sostituire l’autorità provvisoria di gestione è il presidente della Giunta regionale e non il Sindaco, che il commissariamento è previsto solo per gravi inadempienze e che il Sindaco non ha alcuna competenza alla revoca.
Il Comune si è costituito con controricorso del 19 marzo 2011 rilevando che il ricorrente ha partecipato al procedimento, che il ricorrente non ha confutato gli addebiti, che il provvedimento è una revoca, che l’incarico è di tipo fiduciario e che è il Sindaco l’organo deputato alla gestione provvisoria del Parco.
Il controinteressato, avv. Ferilli, si è costituito con controricorso del 19 marzo 2011, deducendo che la nomina ha natura fiduciaria e che la documentazione depositata dal ricorrente offre la prova delle ragioni che hanno fatto venir meno la fiducia e che il provvedimento è adeguatamente motivato.
Il Comune, con memoria del 9 aprile 2011, ha ribadito che il Sindaco è l’organo di gestione del Parco, mentre il Presidente della Regione è l’organo che ha la competenza, in caso di ipotesi gravissime, di sostituire il SindacoAutorità di gestione con un Commissario, che nella l.r. 20/2006 il Presidente della Regione non ha un potere di revoca ma di sostituzione dell’organo provvisorio, che la nomina del ricorrente è stata disposta per la durata in carica del Sindaco e che la nomina ha natura fiduciaria.
Il controinteressato, con memoria del 9 aprile 2011, ha dedotto che nelle more della costituzione dell’Ente di Gestione la gestione è affidata al Sindaco e che solo nella gestione a regime la Regione ha il potere di sciogliere gli organi responsabili dell’Ente, mentre nella gestione provvisoria, come nel caso di specie, la Regione trasferisce le funzione o competenze relative alla gestione del Parco al Sindaco.
Il ricorrente, con memoria dell’8 aprile 2011, ha ribadito le proprie deduzioni.
Con ordinanza n. 685/2011, questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, confermata dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2176/2011.
Il ricorrente, con memoria del 10 giugno 2011, ha insistito sulla fondatezza dei propri motivi, rilevando che al Sindaco è affidata esclusivamente la istituzione della gestione provvisoria dell’autorità, mentre spetta alla Regione la competenza a revocare e/o sostituire l’autorità provvisoria di gestione.
Il Comune, con memoria del 13 giugno 2011, ha insistito sulla diversità tra il potere di revoca, attribuito al Sindaco, e il potere straordinario attribuito alla Regione.
Il controinteressato, con memoria del 13 giugno 2011, ha eccepito l’intempestività del ricorso con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento e ha ribadito la competenza del Sindaco a emettere il provvedimento impugnato.
Il ricorrente e il Comune hanno poi depositato ulteriori memorie rispettivamente il 22 giugno 2011 e il 23 giugno 2011.
Nella pubblica udienza del 14 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. La questione in esame investe l’interpretazione dell’art. 16, l.r. 10 luglio 2006 n. 20, con cui è stato istituito il Parco naturale, per il quale "Nelle more della costituzione dell’Ente di gestione di cui all’articolo 3, la gestione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo" è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di Gallipoli, che istituisce un’Autorità di gestione provvisoria" (comma 1); "In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’ambiente, può nominare un Commissario che sostituisce l’Autorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dell’Ente di gestione di cui all’articolo 3" (comma 3).
Ritiene il Collegio che l’art. 16 attribuisce al Sindaco il potere di istituire l’Autorità di gestione provvisoria ma non anche un potere di revoca, che, al contrario, è espressamente attribuito al Presidente della giunta regionale.
Il potere di intervento del Presidente della giunta regionale sull’Autorità di gestione provvisoria in luogo del potere di intervento sulla stessa da parte del Sindaco, cioè del soggetto che ha istituito tale Autorità, trova la sua giustificazione nell’evidente disegno del legislatore regionale di incardinare in capo al Presidente della giunta regionale ogni potere di controllo sulla gestione provvisoria, cioè sull’operato sia dell’Autorità di gestione provvisoria, sia (in base ai principi generali) del Sindaco che ometta l’istituzione di quest’ultima;
In sostanza, la legge non ha previsto un potere di revoca in caso del venir meno del rapporto fiduciario tra il Sindaco e il soggetto nominato quale Autorità di gestione, ma esclusivamente la possibilità di intervento "in caso di gravi inadempienze generali o fatti gravi", potere che è attribuito al Presidente della giunta regionale.
D’altronde, in caso contrario, si verrebbe a creare la duplicazione di uno stesso potere attribuito a due diversi organi, il che potrebbe comportare il concorso di provvedimenti tra loro discordanti.
Nel caso in esame, la revoca del sig. M. è basata sostanzialmente sull’esistenza "di gravi inadempienze" a lui addebitate, con la conseguenza che il potere esercitato dal Sindaco è esattamente lo stesso potere che la legge ha voluto attribuire al Presidente della giunta regionale, nella sua qualità di organo preposto al controllo sulla gestione provvisoria dell’Autorità.
2. La domanda risarcitoria deve invece essere respinta.
Il risarcimento del danno derivante da lesione di interesse legittimo, a carico della P.A., richiede la verifica positiva di specifici requisiti, quali l’accertamento dell’imputabilità dell’evento dannoso alla responsabilità dell’Amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale ingiusto, il nesso causale tra l’illecito compiuto e il danno subito e una condotta dell’Amministrazione caratterizzata da colpa.
Pertanto, ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessario che sia configurabile la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa, dovendo il Giudice verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona fede alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi (Cons. St., sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367; Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038;).
Conseguentemente, il giudice amministrativo può dichiarare la responsabilità quando la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da evidenziare la negligenza e l’imperizia dell’organo pubblico nell’assunzione del provvedimento viziato e negarla, invece, quando, sempre con riguardo al medesimo quadro complessivo, emergano gli elementi dell’errore scusabile, ad esempio per la sussistenza di contrasti giudisprudenziali, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto (Corte giustizia C.E. 5 marzo 1996, cause riunite nn. 46 e 48 del 1993; 23 maggio 1996, causa C5 del 1994; C.d.S., Cons. St., sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5500; Cons. St., sez. V, 12 giugno 2009, n. 3750; Cons. St., sez. IV, 7 novembre 2010, n. 6485).
Nel caso in esame, non può ritenersi sussistente una qualche colpa dell’Amministrazione proprio per la difficoltà nell’interpretazione della norma.
3. In conclusione il ricorso deve essere accolto perché il provvedimento è stato emesso da un organo incompetente, ma deve essere respinta la richiesta risarcitoria per mancanza dell’elemento soggettivo.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Respinge la domanda di risarcimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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