Cass. civ. Sez. I, Sent., 13-02-2012, n. 2032 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso l’11 marzo 2010 il Tribunale di Lucera accoglieva l’opposizione allo stato passivo del fallimento Esposito Antonio di E. e G. Esposito & C. s.a.s. proposta dalla Edilambiente s.r.l. e per l’effetto ammetteva il suo credito di Euro 813.503,87 portato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Foggia nei confronti della società in bonis. Rilevava che la società e i suoi soci avevano proposto tardivamente l’opposizione e che quindi il relativo giudizio, interrotto a seguito del fallimento, non avrebbe potuto che approdare ad una pronunzia di inammissibilità.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione la curatela del fallimento, deducendo con unico motivo la violazione di legge, dal momento che il decreto ingiuntivo in questione non era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ..

L’Edilambiente s.r.l. non svolgeva attività difensiva.

All’udienza del 13 gennaio 2012 il Procuratore generale ed il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il tribunale di Lucera ha attribuito "portata di giudicato" al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Edilambiente s.r.l., nonostante l’Esposito Antonio di E. e G. Esposito & C. s.a.s., in bonis, avesse proposto opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., ed il giudizio pendesse ancora alla data della sentenza di fallimento che ne aveva determinato l’interruzione. Ha infatti ritenuto di poter accertare, esso stesso, in sede di opposizione allo stato passivo promossa ai sensi della L. Fall., art. 98, dall’Edilambiente a seguito del rigetto della sua domanda di ammissione, la definitività irrevocabile del provvedimento monitorio, pur se non dichiarato esecutivo ex art. 647 cod. proc. civ..

In contrario si osserva come il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi della predetta norma (Cass., sez. 1, 31 ottobre 2007, n. 22.959; Cass., sez. 1, 26 marzo 2004, n. 6085).

Non si tratta solo di un requisito meramente formale, dal momento che la dichiarazione di esecutività presuppone il controllo giudiziario sull’esistenza e validità della notifica del decreto ingiuntivo;

così come, simmetricamente, l’accertamento dell’omessa notifica è condizione per la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. civ..

Per di più, l’Esposito Antonio di E. e G. Esposito & C. s.a.s. aveva positivamente proposto opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., cosicchè in nessun modo poteva dirsi maturata la cosa giudicata formale (oltre che sostanziale); senza che vi fosse spazio per un accertamento incidenter tantum del Tribunale fallimentare della tardività dell’opposizione, estraneo alla sua cognizione in tema di opposizione allo stato passivo, limitata alla verifica del requisito formale della cosa giudicata. Ferma l’inestensibilità analogica al decreto ingiuntivo della norma speciale di cui alla L. Fall., art. 95, nel testo previgente, concernente l’ipotesi di sentenza non irrevocabile emessa prima del fallimento (Cass. 23 luglio 1998 n. 7221).

Il ricorso deve essere quindi accolto con rinvio al Tribunale di Lucera, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Lucera, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese della fase di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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