Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35232 Appellabilità e inappellabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di D.R.E. propone ricorso in relazione all’ordinanza della Corte d’appello dell’Aquila emessa il 21 febbraio 2011 con la quale dichiarato inammissibile l’appello, è stata ordinata l’esecuzione della sentenza impugnata.

Si assume nel ricorso di aver adempiuto all’onere di specifica indicazione degli elementi di fatto e di diritto su cui erano fondati motivi di gravame, essendosi sollecitata l’assoluzione dell’imputato per genericità della prova, e per la contraddittorietà degli elementi desumibili dalle indagini, in ragione dell’incerta deposizione della parte offesa, e della mancanza di certezza del riconoscimento fotografico da questa operato; era stata inoltre richiesta una riduzione della pena.

Si assume che, in presenza di tali elementi, la Corte non avrebbe potuto, senza celebrare giudizio d’appello, ritenere inammissibile il gravame.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile, poichè l’esame dell’atto di gravame impone di condividere la valutazione operata dal giudice di merito, giustificandosi il rilievo di genericità dell’impugnazione contenuto nell’ordinanza oggetto del ricorso con la mancata allegazione nell’atto di gravame di elementi di valutazione in senso favorevole all’appellante, essendosi questi limitato a prospettare la possibilità che la deposizione testimoniale, valutata idonea ex art. 530 cod. proc. pen. dal primo giudice a sorreggere l’affermazione di responsabilità, sia stata fondata su una percezione erronea, omettendo di indicare su quali elementi concreti tale possibilità potrebbe essere giustificata, ed addirittura formulando la medesima allegazione in chiave ipotetica, così contravvenendo l’obbligo della indicazione dei motivi dell’impugnazione di cui all’art. 581 c.p.p., comma 2, lett. c).

Ad analoga genericità sono anche improntati i rilievi sulla pena, ove, a fronte della quantificazione operata dal primo giudice, senza correlazione con la motivazione dallo stesso espressa, ci si limita a sollecitare la riduzione della sanzione, senza allegare giustificazioni a sostegno dell’Istanza.

Un’allegazione nei termini riferiti non supera il rilevo di genericità, realizzando un’indicazione perplessa, che si sostanzia in una richiesta priva di motivazione, e consente di confermare l’ordinanza impugnata, che risulta pertanto scevra dai vizi lamentati nell’odierna impugnazione.

In applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen. si condanna l’impugnante la pagamento delle spese del grado, nonchè della somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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