T.A.R. Sicilia Palermo Sez. III, Sent., 19-10-2011, n. 1861 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso notificato il 7 maggio 2009 e depositato il 3 giugno seguente, i ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – con cui il Comune di Terrasini ha dapprima autorizzato il deposito a cielo aperto di marmi ed affini sulla proprietà della ditta D.L.F. e, successivamente, autorizzato le opere transitorie consistenti nell’installazione (già avvenuta) di una gru a cavalletto su binari in (asserita) conformità al progetto architettonico ed alla relazione tecnica "allegati in copia" all’autorizzazione medesima (n. 14/2009).

2. Il ricorso si articola in tre motivi di doglianza con cui si deducono i seguenti vizi:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 d. P.R. n. 380/2001, dell’art. 4 l. n. 47/1985 e del d. lgs. n. 267/2000; violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti per sviamento della causa tipica;

b) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,7,8,9, 10 e 10bis della l. n. 241 del 1990 e successive modifiche; eccesso di potere per difetto dei presupposti, per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria;

c) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990 e successive modifiche; eccesso di potere per insufficienza e carenza di motivazione.

3. Il Comune di Terrasini, seppur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

4. Si è costituito in giudizio il controinteressato D.L.F. che con due distinte memorie ha contrastato le pretese di parte ricorrente, ha eccepito la parziale irricevibilità del ricorso e, comunque, ha concluso per la sua complessiva infondatezza nel merito.

5. Con ordinanza n. 655/2009 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente; ad analoghe conclusioni è giunto il Giudice d’appello (cfr. ord. C.g.a. n. 1191/2009 cit.).

6. All’udienza pubblica del 7 ottobre 2011, presenti i procuratori delle parti costituite che hanno insistito nelle rispettive domande e conclusioni, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

7. Il deposito della memoria di replica della parte ricorrente é avvenuto in data 22 settembre 2011, ossia posteriormente al termine di venti giorni liberi dalla data dell’udienza, fissato dall’art. 73 cod. proc. amm. Ne deriva che gli scritti difensivi prodotti dalla medesima parte agli effetti del presente giudizio sono soltanto quelli anteriori a tale data, stante la tardività di tale memoria.

8. Va preliminarmente delibata l’eccezione sollevata dalla difesa del controinteressato nel corso dell’udienza pubblica tesa a revocare in dubbio la legittimazione attiva dei ricorrenti.

Mancherebbe, infatti, la prova della proprietà del bene interessato dagli effetti del provvedimento impugnato, ed i ricorrenti sarebbero privi di un titolo concessorio relativo all’immobile.

L’eccezione è infondata.

Ben conosce il Collegio la giurisprudenza del Giudice d’appello richiamata da parte ricorrente (C.g.a. sez. giur. n. 1297/2010), secondo la quale ove venga proposta un’azione di legittimità davanti al giudice amministrativo, per l’annullamento delle disposizioni di un piano regolatore generale che avrebbero illegittimamente modificato in senso peggiorativo la destinazione delle aree in precedenza edificabili, il ricorrente ha l’onere di fornire la prova della posizione qualificata, idonea a conferire la titolarità dell’interesse legittimo a tutela del quale è preordinata l’azione di annullamento.

Tuttavia nel caso di specie, più semplicemente, non può che essere ritenuta sufficiente quale elemento della legittimazione attiva la circostanza – come si evince dagli atti di causa – che l’Amministrazione abbia interloquito (seppur con finalità diverse da quelle ex artt. 7 e 8 l. n. 241/90) con il soggetto ricorrente, per cui nessun titolo di proprietà doveva essere prodotto in giudizio.

Quanto invece all’asserita assenza di un titolo abilitativo in capo alla medesima parte ricorrente poiché revocato dal Comune, la circostanza – comunicata in udienza dalla difesa dei ricorrenti – secondo cui detta revoca sarebbe stata sospesa in sede giurisdizionale è rimasta incontestata, per cui l’eccezione va ritenuta priva di fondamento.

9. Va rilevato che la domanda di annullamento verte sostanzialmente soltanto sull’autorizzazione n. 14/2009 e non anche sulla precedente n. 54/2006.

Quest’ultima autorizzazione pur essendo indicata nell’epigrafe del ricorso, non costituisce specifico oggetto dei motivi di doglianza articolati nell’impugnativa.

In applicazione dei fondamentali principi del processo tesi a garantire il diritto di difesa ed il pieno contraddittorio tra le parti, secondo quanto postulato dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché occorre assicurare a tutte le parti processuali, e nel caso di specie alle parti intimate, la effettiva possibilità di svolgere le proprie adeguate difese, va garantita necessariamente la esatta individuazione dei vizi degli atti impugnati.

Poiché tale condizione non è rispettata in relazione all’autorizzazione n. 54/2006, l’indicazione della stessa nell’epigrafe del ricorso va ritenuta tamquam non esset.

Ne deriva l’irrilevanza dell’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte controinteressata.

10. Il ricorso è fondato nei sensi di seguito specificati.

11. Con il secondo e quarto motivo parte ricorrente deduce, rispettivamente, il vizio di mancata comunicazione dell’avvio del procedimento che ha condotto all’emanazione dell’autorizzazione n. 14/2009 ed il difetto di motivazione, in violazione delle disposizioni della legge n. 241 del 1990 che impone tale garanzia partecipativa nei confronti dei cd. controinteressati procedimentali "facilmente individuabili".

Sul punto la difesa del controinteressato (processuale) D.L.F. non coglie nel segno, posto che, al di là se le precedenti interlocuzioni possano ritenersi o meno quali aventi natura surrogatoria della comunicazione di avvio del procedimento (che non risulta inviata prima del rilascio dell’impugnata autorizzazione), è fuor di dubbio che il medesimo provvedimento rechi una motivazione difettosa. Ed infatti va condivisa la posizione della parte ricorrente secondo cui il corpo motivazionale (esistente quale "testo" ma non quale "significato") non reca alcun contemperamento dei contrapposti interessi privati né tampoco quello tra interesse primario e secondario.

Tale difettosità rende invalido il provvedimento (autorizzazione n. 14/2009) per cui lo stesso, in accoglimento anche del quarto motivo di ricorso, va annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi.

Sono fatti salvi gli ulteriori motivati provvedimenti dell’Amministrazione i quali dovranno tener conto dell’obiettivo rischio alimentato dall’allocazione della gru a cavalletto, apprezzabile anche ad un approccio esteriore e globale, sia per l’incolumità dei ricorrenti sia per la stabilità del fabbricato di proprietà degli stessi.

Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.) e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione terza, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Terrasini ed il controinteressato D.L.F., alla rifusione in favore della parte ricorrente, con vincolo di solidarietà, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (euro duemila/00) oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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