Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2028 Procedimento

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Svolgimento del processo

F.G. ha chiesto il riconoscimento del diritto a rendita d’inabilità in conseguenza dei postumi residuati a suo carico a seguito di infortunio in data 26.8.1981.

Il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto la domanda condannando l’Inail alla costituzione di una rendita rapportata al grado d’inabilità dell’11% a decorrere dalla data della denuncia di aggravamento dei postumi.

La sentenza è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna, che, all’esito della rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio, ha osservato che il c.t.u., al quale era stato affidato l’incarico della rinnovazione delle operazioni peritali in grado di appello, aveva accertato che, a seguito dell’incidente, il F. aveva riportato una invalidità permanente di grado non inferiore al 35%, sicchè l’appello dell’Istituto doveva essere rigettato.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione F.G. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l’Inail.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 Cost. e art. 149 disp. att. c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento, da parte della Corte di merito, dell’aggravamento risultante dalla relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in grado di appello, che pure la Corte territoriale aveva affermato di condividere.

2.- Il ricorso deve ritenersi infondato alla stregua del principio (su cui vedi, fra le altre, Cass. n. 485/94) secondo cui nell’ipotesi in cui la sentenza di primo grado, che riconosce il diritto dell’assicurato alla rendita commisurata ad un certo grado d’inabilità, sia impugnata dal solo istituto assicuratore, il principio stabilito dall’art. 149 disp. att. c.p.c. (che impone al giudice di valutare nelle controversie in materia di invalidità pensionabile gli aggravamenti della malattia e le infermità che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario) non può consentire al giudice d’appello la valutazione, in favore dell’assicurato non appellante, di eventuali aggravamenti incidenti sulla misura della rendita riconosciuta dalla sentenza di primo grado, essendo tale accertamento estraneo all’oggetto del giudizio di impugnazione e precluso dal divieto di reformatio in pejus della decisione appellata.

3.- Nella specie, la sentenza di primo grado, che ha riconosciuto il diritto del ricorrente a rendita d’inabilità commisurata al grado dell’undici per cento, è stata impugnata dal solo istituto assicuratore, sicchè, alla stregua del principio sopra indicato, il giudice dell’impugnazione non avrebbe certo potuto riconoscere l’esistenza di un aggravamento (indicato dal c.t.u. di secondo grado in misura pari al 35%) che avrebbe inciso sulla misura della rendita già riconosciuta dalla sentenza di primo grado.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente alla innovazione introdotta dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. in L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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