Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35229

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. C.L. ricorre contro il decreto in epigrafe con cui il GIP ha proceduto all’archiviazione parziale relativamente ad alcuni reati di cui è persona offesa, senza tener conto dell’opposizione tempestivamente presentata.

2. Poichè la censura trova riscontro negli atti processuali (richiesta di archiviazione il 29 luglio 2010, sospensione feriale, deposito in segreteria dell’opposizione il 22 settembre 2010), il decreto impugnato va annullato senza rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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