Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2026 Appello incidentale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata l’11.5.2007 il Tribunale di Larino condannò la Regione Molise ad erogare a S.M. l’assegno di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 13, con decorrenza dal primo ottobre 2005.

Avverso tale sentenza, nel contraddittorio con il Ministero dell’Economia e Finanze e con l’Inps, proposero appello sia la Regione Molise, in relazione alla sua affermata legittimazione passiva, sia la S., in relazione alla decorrenza della prestazione.

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 23.10 – 10.11.2009, dichiarò inammissibile per tardività l’appello della S., siccome depositato dopo il decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c., e, in accoglimento dell’appello della Regione Molise, ne dichiarò il difetto di legittimazione passiva, condannando in sua vece l’Inps a corrispondere la prestazione con la decorrenza di cui alla sentenza di primo grado.

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale S.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo e illustrato con memoria.

Gli intimati Ministero dell’Economia e Finanze e Regione Molise hanno resistito con controricorso.

L’intimato Inps ha depositato procura.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione di legge, la ricorrente si duole che il suo appello sia stato dichiarato inammissibile, nel mentre avrebbe dovuto essere qualificato come appello incidentale tardivo e ritenuto ammissibile.

2. Giova precisare in punto di fatto che l’appello della Regione Molise venne depositato il 19.10.2007 e notificato alla S. il 23.7.2008, mentre l’appello della S. venne depositato il 22.5.2008.

L’udienza di discussione nel giudizio di appello promosso dalla Regione Molise venne fissata al 16.1.2009 (e quindi rinviata a data successiva).

3. In diritto deve osservarsi che:

– nel vigente sistema processuale, l’impugnazione proposta per prima assume la qualifica d’impugnazione principale e determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza; le impugnazioni successive alla prima hanno perciò carattere di impugnazioni incidentali, pur se irritualmente proposte nella forma dell’impugnazione principale, sia che si tratti di impugnazioni incidentali tipiche, sia che si tratti di impugnazioni incidentali autonome, dirette cioè a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia; ne consegue che nel caso dell’appello, le impugnazioni successive alla prima, le quali, anzichè essere proposte nelle forme e nei termini di cui all’art. 343 c.p.c., sono state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, per il principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purchè proposte nel termine prescritto per quest’ultima impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 2878/1988; 14167/2001;

15687/2001); – il principio secondo cui l’impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro; in questo caso la conversione opera purchè sia rispettato il termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell’appello incidentale previsto dall’art. 436 c.p.c. (cfr., Cass., n. 19340/2007);

l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’arti. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale (cfr., ex plurimis, Cass., SU, nn. 4640/1989; 652/1998; 6034/2002; Cass., nn. 5988/1998; 7964/1998;

12442/1998; 3330/1999; 459/2000; 610/2000; 1700/2000; 2468/2000;

2906/2002; 3717/2003; 2126/2006);

– il principio secondo cui la regola dell’art. 334 c.p.c., non opera laddove l’impugnazione sia stata spiegata a tutela di un interesse autonomo della parte, non derivante dall’impugnazione principale (cfr., in fattispecie diversa dalla presente, Cass., n. 10291/2005), non è applicabile laddove, come nel caso in esame, il gravame principale investa questione (nello specifico l’individuazione del soggetto passivo dell’obbligazione) che involga l’interesse della parte che ha proposto l’impugnazione incidentale.

4. In applicazione di tali principi ed avuto riguardo alle sopra indicate cadenze dello svolgimento processuale nel grado d’appello, deve quindi convenirsi che:

– il gravame della S., siccome proposto successivamente a quello della Regione Molise, doveva essere qualificato come incidentale;

– lo stesso doveva essere ritenuto incidentale tardivo e, quindi, ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto de termine fissato dall’art. 436 c.p.c..

Essendosi la Corte territoriale discostata da tali principi il motivo di ricorso risulta fondato.

5. in definitiva il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai principi sopra indicati e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Campobasso in diversa composizione.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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