Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35227

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del 16 febbraio 2011, il Giudice di pace di Viggiano ha convalidato il provvedimento con cui il questore della Provincia di Potenza ha applicato al M. le misure a tutela della pubblica sicurezza previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis.

2. Ricorre il M. e deduce inosservanza della legge penale, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione della misura di sicurezza, per mancata valutazione della sua attuale pericolosità sociale; inoltre, il provvedimento di convalida è privo di motivazione e la misura è stata imposta per un periodo eccessivo; in violazione del diritto di difesa la convalida è stata assunta prima che trascorressero 48 ore dalla notifica del provvedimento.

Motivi della decisione

1. La prima censura da esaminare, nell’ordine logico delle questioni, ossia quella con cui si deduce la violazione del diritto di difesa del M., non ha fondamento alcuno.

2. E’ certo in punto di fatto che il decreto del questore è stato notificato al M. il 14 febbraio 2011 alle ore 10, 30 e poi depositato presso il giudice di pace lo stesso giorno alle ore 12, 25. Nelle more delle 48 ore successive, termine entro cui l’organo giudiziario adito avrebbe dovuto procedere alla convalida, il M. ha depositato, in data 15 febbraio alle ore 11,30, una memoria difensiva, contestando i presupposti per la applicazione delle disposte misure, per la episodicità dei fatti criminali commessi.

3. Ora, è vero che, dalla giurisprudenza di questa Corte, è stato affermato il principio, che si condivide, per cui è illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis, prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato. (Sez. 6, Sentenza n. 39212 del 15/10/2010); ciò in quanto le dette misure, per essere limitative della libertà personale, sono inquadrabili nella categorie delle misure di prevenzione, e perciò la loro applicazione soggiace ai principi di cui all’art. 111 Cost., ed alla conseguente effettiva e necessaria necessità del contraddicono tra le parti.

4. Si è, in specie, affermata la necessità che dalla notifica del decreto all’interessato alla decisione del giudice di pace deve essere garantito uno spazio adeguato per la presentazione di memorie e deduzioni, in modo che la pronuncia avvenga al termine dello spazio di 48 ore e che questo lasso di tempo sia riservato all’apprestamento della difesa ed all’esercizio della stessa.

5. Tanto premesso, è evidente che con la presentazione della memoria, di cui si è detto, il M. ha, in concreto, potuto esercitare il suo diritto di difesa, ponendo al giudice diffuse osservazioni sulla inconsistenza degli elementi a suo carico, così che la decisione di convalida, ancorchè avvenuta alcune ore prima dell’esaurirsi del detto termine di 48 ore, ne ha potuto tenere conto; è stato, dunque, pienamente soddisfatto il contraddittorio.

E’ da osservare, poi, che dal profilo dell’interesse, che comunque deve sorreggere la impugnazione, il ricorrente non ha nemmeno indicato quale influenza possa avere avuto il mancato esaurimento di tutto il termine sull’esercizio della sua difesa.

6. I motivi con cui il M. contesta la applicazione delle misure di cui al decreto convalidato non possono poi trovare accoglimento.

7. Ribadito che la misura di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis è inquadrarle nella categoria delle misure di prevenzione, come è reso palese dalla natura delle prescrizioni che possono essere imposte, che ricalcano quelle previste dalla L. n. 1423 del 1956, art. 5; e che dunque deve ritenersi consentito il ricorso per Cassazione (peraltro espressamente dalla norma previsto per l’Ipotesi del provvedimento di revoca o di modifica), è da rammentare che la impugnazione per pacifica giurisprudenza (da ultimo sez. 6, 8.3.2007 n. 35044 rv. 237277) è però limitata alla violazione di legge e non si estende al controllo dell’"iter" giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente, nel qual caso ricorre, comunque, la violazione di legge.

8. Tanto premesso, deve escludersi nel presente provvedimento la sussistenza di vizi di violazione di legge atteso che, come osservato dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, il provvedimento di convalida è strettamente correlato a quello del Questore, che viene convalidato, che il giudice ha dichiarato di aver esaminato dimostrando in tal modo di condividerne le ragioni.

9. In conclusione, il ricorso è inammissibile ed il ricorrente va condannato, in conseguenza, al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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