Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 5634 Appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze del T.A.R

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che sussistono i presupposti per l’immediata definizione del giudizio nel merito, stante l’evidente irricevibilità dell’appello per tardività;

Rilevato, infatti, che nella specie trova applicazione l’art. 119, comma 1, lettera f), cod. proc. amm., e pertanto l’appello avrebbe dovuto essere notificato nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza impugnata, e quindi al più tardi entro il 22 luglio 2011, mentre risulta notificato soltanto il successivo 12 agosto;

Ritenuto, in ogni caso, che l’appello sarebbe manifestamente infondato in quanto, preso atto della mancata impugnazione delle statuizioni di tardività e inammissibilità pronunciate dal primo giudice in relazione all’impugnazione della delibera dichiarative della pubblica utilità e del decreto di occupazione di urgenza, residua soltanto l’impugnazione del successivo decreto di esproprio, sulla quale parte appellante lamenta l’omessa pronuncia da parte del T.A.R.;

Ritenuto, tuttavia, che in relazione al decreto di esproprio risultano articolate in prime cure unicamente censure di illegittimità derivata per i vizi ipotizzati sugli atti a monte, di modo che non può che richiamarsi il consolidato principio per cui l’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto presupposto determina anche l’inammissibilità di quella dell’atto conseguenziale, allorché contro quest’ultimo siano mosse solo censure in via derivata per i vizi del primo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 31 luglio 2008, nr. 3849; id., 21 agosto 2006, nr. 4858; Cons. Stato, sez. V, 29 luglio 2003, nr. 4303);

Ritenuto che le spese di causa, liquidate in dispositivo, devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibile l’appello.

Condanna la appellante al pagamento, pro quota in favore del Comune di San Prisco e della T. P. S.r.l., delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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