Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 5633 Concorsi notarili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. A. F. impugna la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha respinto il ricorso che egli aveva proposto avverso il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso a 230 posti di notaio indetto con D.D.G. del 10.07.2006.

Deduce: 1) error in procedendo et in iudicando, difetto di adeguata istruttoria processuale, difetto di pronuncia, errore di valutazione, contraddittorietà con altre determinazioni e disparità di trattamento, assoluta arbitrarietà ed erroneità (lamentando che il T.A.R., pur avendo riscontrato l’intervenuta variazione nei criteri di correzione, ha ritenuto l’irrilevanza nel caso di specie della rimeditazione compiuta dalla Commissione e si è sostituita a questa compiendo una sorta di prova di resistenza sulla inidoneità del candidato); 2) error in procedendo et in iudicando, carenza istruttoria, errore di valutazione, contraddittorietà con altre determinazioni e disparità di trattamento, arbitrarietà ed erroneità delle conclusioni del T.A.R. (lamentando il giudice si sia sottratto, con richiamo alla discrezionalità tecnica, ad un approfondimento dei fatti ai fini del riscontro della logicità e ragionevolezza dei giudizi resi dalla Commissione a fronte del possibile realizzarsi di una disparità di trattamento tra candidati); 3) error in iudicando et in procedendo; violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs 24 aprile 2006 n. 166, dell’art. 3, co, 1, legge n. 241/90, degli artt. 11, 12 e 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ed, ancora, degli artt 12, comma 4, e 16 R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860; violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost.; incongruità e inadeguatezza della motivazione, nonché mancata corrispondenza della stessa ai criteri di valutazione degli elaborati preliminarmente fissati dalla Commissione; eccesso di potere per violazione dei principi generali in tema di giusto procedimento, di trasparenza, di imparzialità, di par condicio tra i candidati; disparità di trattamento; erroneità; violazione dei generalissimi principi in materia di verbalizzazione; eccesso di potere per travisamento dei fatti; sviamento di potere; contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta (lamentando che la Commissione non abbia tenuto conto delle argomentazioni fornite dal Fantin in sede teorica a sostegno delle soluzioni adottate nella parte pratica e che il T.A.R., investito della questione, abbia mancato di rilevarlo, nonché disparità di trattamento rispetto ad altri casi, quali quello del candidato individuato con la busta n. 2146, di elaborati con soluzioni corrispondenti a quella scelta dall’appellante e travisamento degli elaborati del medesimo); 4) error in procedendo et in iudicando; violazione e mancata applicazione dell’art 10, comma 5 del D.Lgs n. 166/2006; eccesso di potere derivato per superficialità delle operazioni di correzione; carenza di istruttoria; ingiustizia manifesta; sviamento e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento (in relazione alla durata di appena 3 ore e 30 minuti della seduta nella quale è stato corretto l’elaborato).

Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e la Commissione esaminatrice del concorso, che replicano diffusamente in memoria,concludendo per la conferma della sentenza impugnata.

Anche parte appellante ha dimesso memoria, ulteriormente illustrando le proprie tesi.

All’udienza del 10 maggio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Il concorso a 230 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 10 luglio 2006 è stato il primo a svolgersi in applicazione dell’innovativa disciplina introdotta dal D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 che, tra l’alto, prevede due distinte modalità con le quali ciascuna sottocommissione incaricata della correzione degli scritti può pervenire ad un giudizio di non idoneità: nel caso di "nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione" emergenti dalla lettura del primo o del secondo elaborato, la commissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi (art. 11, comma 7); altrimenti delibera ultimata la lettura dei tre elaborati, che deve avvenire nella medesima seduta "al fine di esprimere un giudizio complessivo" (art. 11, commi 1 e 2).

Nel caso dell’appellante la commissione ha proceduta all’esame di tutti e tre i temi, giungendo ad un giudizio di inidoneità, sulla base di carenze rilevate e puntualizzate in relazione a ciascuno dei temi esaminati.

La questione specifica dedotta con il primo motivo di appello attiene all’influenza da attribuire, in ordine al giudizio predetto, a successivo "revirement" della Commissione, reso di pubblico dominio a seguito di un esposto presentato da uno dei suoi componenti, riguardo ad una pluralità di argomenti.

Il T.A.R. ha ritenuto non confutabile in punto di fatto e foriero di disparità di trattamento, in relazione alla sola tempistica di correzione degli elaborati, il progressivo mutamento degli orientamenti valutativi della Commissione, che hanno riguardato tematiche concernenti "il legato di usufrutto con facoltà di vendita", "il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale in una società", "il legato di contratto", "la necessità di consenso alla cancellazione di ipoteca, nel caso di rinuncia all’ipoteca stessa".

I primi giudici hanno, quindi, ritenuto "illegittimo, in linea generale, l’operato della Commissione con riferimento alla omessa rinnovazione della valutazione di quegli elaborati dimostranti omogeneità di soluzioni rispetto a compiti successivamente apprezzati" ma ha ritenuto che tanto non bastasse ad accedere, nel caso di specie, alla prospettazione del ricorrente, evidenziando che affinchè la pur rilevata violazione del fondamentale canone di omogeneità del metro valutativo potesse refluire, con valenza direttamente inficiante, sulla correttezza del giudizio espresso dalla Commissione sulle singole prove, sarebbe stato necessario che l’unico, o comunque principale, motivo di esclusione fosse stato rappresentato dalla considerazione riservata all’argomento oggetto di successiva rimeditazione. Diversamente, ha ritenuto il T.A.R., "nel caso in cui anche una diversa considerazione riservata alla soluzione di una particolare problematica non avrebbe potuto comunque esimere la Commissione dall’esprimere un giudizio di non idoneità in ragione della compresenza di "nullità" e/o "gravi insufficienze", ovvero di altre carenze, allora il giudizio stesso, in quanto suscettibile di "resistere" in ragione di una pluralità di elementi inidoneativi, non può che essere confermato, a fronte della irrilevanza assunta dalla rimeditata considerazione di uno soltanto degli errori (ancorchè esso sia stato, sia pur erroneamente, ritenuto "grave"). E" appunto, quella ultima illustrata la fattispecie nella quale è agevole inquadrare, come subito si vedrà, anche la vicenda che ha dato luogo alla odierna controversia".

La soluzione di effettuare un giudizio di "resistenza" non può essere condivisa, poiché, in definitiva, comporta una sostituzione del giudice all’organo tecnico deputato, nel compiere quella valutazione di tipo contestuale, complessivo e globale, degli elaborati che il comma 1 dell’art. 11 D.Lgs. n. 166/2006 richiede, implicando la possibilità di compensazione tra le prove stesse.

Una volta accertato il mutamento di giudizio relativo a talune problematiche poste dalle tracce e, pertanto, l’inattendibilità, in quanto rimeditato, e l’illegittimità, in quanto disparitario, di un segmento dell’argomentazione su cui si fonda il giudizio negativo, non possono aversi certezze, stanti i margini di discrezionalità tecnica, del fatto che sebbene depurato del profilo relativo alla questione su cui la Commissione ha successivamente mutato orientamento, il giudizio globale di inidoneità sarebbe stato ugualmente formulato.

Tale valutazione, pertanto, non può che essere compiuta dalla amministrazione procedente in sede di riesame degli elaborati.

Per quanto rileva nel caso di specie, uno dei temi del "revirement", riguarda l’argomento del legato di usufrutto con facoltà di vendita. Relativamente all’atto mortis causa (l’appellante rimarca che tale elaborato è stato esaminato per primo, che al termine la Commissione decideva, a maggioranza di procedere alla lettura del secondo, l’atto societario, indi, all’unanimità al terzo, l’atto inter vivos), il primo rilievo critico mosso dagli esaminatori attiene, appunto, al fatto che "nella disposizione a favore di Caio, il candidato non prevede che, a seguito dell’aggravamento della malattia del legatario e, quindi, all’insorgere dello stato di bisogno, che determina l’attribuzione della proprietà degli immobili, occorra necessariamente far luogo alla vendita". Altri rilevi sono mossi riguardo a detto elaborato, nonché riguardo all’atto societario ed al terzo tema, ritenuto non sufficiente a compensare le lacune evidenziate dai precedenti; la valutazione dell’incidenza del primo errore segnalato in senso decisivo per la formulazione del complessivo giudizio di inidoneità, ovvero della sufficienza degli ulteriori argomenti a giustificarlo, spetta, tuttavia, per quanto anzidetto, alla Commissione esaminatrice.

Va, pertanto, accolto il primo motivo di appello, potendosi dichiarare assorbiti gli ulteriori rilievi, con riforma della sentenza nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado.

La peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni trattate, anche di tipo interpretativo, rivenienti dall’applicazione di una disciplina innovativa, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento di esclusione dal concorso in questione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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