Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35225

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. B.G. ricorre contro l’ordinanza in epigrafe con cui la Corte d’Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la sua istanza di ricusazione del Collegio della 3 sezione penale della medesima Corte d’Appello.

Lamenta che non siano stati correttamente valutati come manifestazioni di inimicizia grave i comportamenti endoprocessuali tenuti dai componenti del Collegio consistenti e in provvedimenti abnormi e nella predisposizione di prestampati di una sentenza (emananda) in data 26 ottobre 2010, in cui invece l’udienza venne rinviata.

2. Il ricorso è tuttavia inammissibile in quanto le circostanze dedotte non sono in alcun modo idonee a essere considerate quali espressioni di inimicizia nei confronti del ricorrente.

I provvedimenti che il B. indica come abnormi (mancata acquisizione di produzione, mancato esame del ricorrente) sono espressione della corrente dialettica processuale, impregiudicata restando la loro legittimità e la loro rilevanza sulla decisione finale. Il reperimento di un modulo intestato di sentenza è circostanza poi del tutto insignificante e la relativa censura suscita anzi dubbi sulla ragionevolezza del ricorso.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si stima equo liquidare in mille Euro.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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