Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 5632 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza in epigrafe respinge il ricorso proposto da E. P. M. avverso il provvedimento di data 9.07.2002 con il quale il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Porto Cesareo ha disposto la sospensione di pratica edilizia afferente il rilascio di concessione per la realizzazione di un fabbricato di civile abitazione, ritenendo non idoneamente dimostrata la legittimazione del richiedente mediante il dimesso contratto preliminare di compravendita.
Il TAR ha rilevato che "se da un lato la giurisprudenza riconosce anche al promittente compratore la legittimazione a richiedere la concessione edilizia, dall’altro non può essere esclusa la necessità che, in ragione degli effetti propri del preliminare di compravendita, siano assicurate le dovute garanzie in ordine all’effettiva disponibilità dell’immobile da parte del promissario acquirente" e ritenuto che a denotarne l’insussistenza militassero vari elementi, ossia a) la mancata stipulazione del contratto definitivo malgrado il notevole lasso di tempo trascorso dall’avvio della pratica, b) dubbi in ordine alla legittimazione del promittente alienante, c) dubbi in ordine "alla reale sussistenza di qualsivoglia diritto reale o di possesso sull’area in questione nella quale, peraltro, è presente una fontanina posseduta da oltre vent’anni dall’ente Acquedotto Pugliese".
Propongono appello l’originario ricorrente ed E. A., quale suo avente causa, deducendo, in sintesi: a) che, una volta riconosciuto che un contratto preliminare di compravendita è titolo astrattamente idoneo a legittimare la richiesta di concessione edilizia, il Tar non avrebbe potuto respingere il ricorso ma avrebbe dovuto disporre istruttoria, che avrebbe consentito al giudicante di verificare come, sin dalla data (30.3.1975) di stipula del preliminare intercorso con il sig. Z., P.M. E. ha avuto la piena disponibilità giuridica e fattuale dell’area di cui si discute, per un periodo di oltre venti anni, in modo pacifico, continuo ed incontestato che ha determinato l’acquisto per usucapione dell’area stessa, a prescindere dalla stipula di un contratto definitivo di compravendita, e la legittimazione alla donazione del bene al figlio A.; b) che il trasferimento del possesso, così come la facoltà di esperire pratiche edilizie, risultano dal preliminare; c) che la legittimazione del dott. E. non è mai stata contestata dal Comune, che non ha rivendicato l’area a seguito della presentazione di esposto di alcuni cittadini residenti nella zona che affermavano il carattere pubblico dell’area; d) che la presenza della fontanina non influisce sulla realizzabilità dell’opera progettata e non depone nel senso del possesso dell’area da parte dell’ente proprietario, che, del resto, ha positivamente riscontrato la richiesta di spostarla formulata da E. A.; e) che distinta pratica edilizia, per la costruzione di un muro di recinzione dell’area predetta è stata sospesa per contrasto col P.R.G. in itinere, non per questioni di legittimazione; f) che il dott. E. è indicato come proprietario al 100% nella scheda di liquidazione I.C.I. del Comune appellato.
Si è costituito il Comune sostenendo, in estrema sintesi, che l’area fu vincolata ad uso pubblico per destinazione della proprietaria Giannelli Elvira, in funzione di una lottizzazione approvata nel 1951 a condizione che proprio quell’area restasse di uso pubblico; che la predetta lasciò numerosi eredi ed il sig. Zuccaro, promittente alienante sia in proprio che asseritamente per conto e nell’interesse di tutti gli eredi di Giannelli Elvira non risulta avesse una legittimazione a disporre per conto degli altri eredi; che lo Zuccaro è deceduto nel 1979; che l’area non è nel possesso del sig. E.; che ivi si trova la fontanina realizzata negli anni "60 e che l’area, la quale costituisce il naturale prolungamento della spiaggia, è utilizzata pubblicamente per approvvigionamento idrico ed è ogni anno ripulita a cura del Comune all’inizio della stagione estiva; che la circostanza che l’appellante, senza averne titolo, abbia disposto del bene a favore del figlio, non vale a precostituire un titolo legittimante sull’area in questione; che la scheda di liquidazione dell’ICI è stata emessa dagli uffici comunali solo nel 2004 a seguito autodichiarazione dello stesso E..
Le parti hanno dimesso memorie e repliche, illustrando diffusamente le rispettive tesi, indi la causa è stata posta in decisione all’udienza del 10.05.2011.
L’appello è infondato, non risultando, nel caso di specie, prodotto a supportare la richiesta di concessione edilizia, legittimamente negata dall’amministrazione, un titolo concretamente idoneo a dimostrare la legittimazione a richiederla.
Pienamente condivisibile è, dunque, l’avviso dei primi giudici, cui non può fondatamente imputarsi di non aver disposto istruttoria per dissipare gli evidenziati dubbi sulla effettiva disponibilità del terreno in questione. Non sussistono le condizioni, nella specie, per l’esplicazione dei poteri acquisitivi del giudice, incombendo esclusivamente al ricorrente l’onere della prova riguardo ad aspetti che riguardano la sua sfera giuridica e rientrano nella sua disponibilità.
Gli appellanti non contestano quanto riferito dall’amministrazione circa l’elevato numero degli eredi della sig. Giannelli e la morte, nel 1979, del sig. Zuccaro, sottoscrittore del preliminare in proprio e dichiaratamente per conto di tutti gli eredi; non sono stati forniti elementi che evidenzino la legittimazione del sig. Zuccaro ad agire per gli altri eredi e nessuna valenza indirettamente probatoria di tale legittimazione può assumere la riferita assenza di contestazioni da parte degli eredi Giannelli in ordine all’atto sottoscritto dallo Zuccaro, su cui insistono gli appellanti, considerato che un atteggiamento meramente passivo di tali altri eredi (vale a dire il non prestarsi alla stipulazione del contratto definitivo di vendita) è pienamente bastante a tutelare i relativi interessi, riguardo a tale preliminare.
Al contrario, è significativo il fatto che nel lungo lasso di tempo trascorso tra l’avvio, sin dal 1977, della pratica edilizia (con presentazione di un nuovo progetto il 25.06.2002) e la data di adozione del provvedimento impugnato non sia stato dato alcun seguito al preliminare sottoscritto nel 1975. Tanto che gli appellanti invocano l’intervenuta usucapione dell’area, ossia un titolo diverso da quello rappresentato all’amministrazione nel corso della pratica, affermando il (peraltro ex adverso contestato) possesso, pacifico, continuo e incontestato ultraventennale del terreno sul quale progettavano di costruire, senza tuttavia che risulti intervenuta al riguardo alcuna pronuncia da parte del giudice competente ad accertarla.
Né sul fronte dell’acquisto dagli eredi Giannelli, né in riguardo all’usucapione pretesamente intervenuta anteriormente al diniego di rilascio della concessione edilizia, il sig. E. risulta aver attivato gli strumenti predisposti dall’ordinamento per dare certezza alle situazioni giuridiche soggettive.
Ininfluenti in ordine alla legittimità del provvedimento del 9.07.2002 impugnato, assunto sulla base della documentazione sino ad allora fornita dal richiedente la concessione, restano atti successivi del sig. P.M. E. quali l’autodichiarazione ai fini ICI presentata il 30.7.2002, la donazione 28.5.2003 ad A. E., o la corrispondenza tra quest’ultimo e l’ente Acquedotto Pugliese riguardo a spostamenti della fontanina, atti che, comunque, non valgono ad attribuire al titolo valorizzato nel procedimento e ritenuto dalla P.A. inidoneo maggiore o più certa consistenza.
Il valorizzato diniego di autorizzazione alla costruzione di un muro di recinzione, per l’assorbente ragione del contrasto col PRG, non esprime necessariamente riconoscimento della legittimazione.
L’appello va, in conclusione, respinto.
Si ravvisano, considerata la particolarità della fattispecie, motivi di compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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