Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2023 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L.E. otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti del datore di lavoro, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica, decreto ingiuntivo per il rimborso delle somme trattenutele in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione dell’Amministrazione (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che,con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

Di questa sentenza il Ministero ha domandato la cassazione con cinque motivi. La parte intimata, cui il ricorso, su disposizione di questa Corte (udienza pubblica del 7 aprile 2011) è stato nuovamente notificato, non ha svolto difese.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA.

Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, col primo motivo, violazione dell’art. 6, comma 2, del convertito D.L. n. 263 del 2006, della L. n. 225 del 1992, art. 5, in combinato con la O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, della O.P.C.M. n. 3279 del 2003, art. 8, della O.P.C.M. n. 3300 del 2003, art. 6 e della O.P.C.M. n. 3344 del 2004, art. 5, nonchè violazione del convertito D.L. n. 245 del 2002, assumendo la riferibilità delle disposizioni citate soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui all’arto del D.L. n. 263 del 2006. 2. Aggiunge, con i successivi tre motivi (violazione art. 1189 c.c., art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione), proposti in via subordinata, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare e, comunque, di motivare, in ordine all’eccezione con cui aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, sì che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c., aveva avuto efficacia pienamente liberatoria.

3. Deduce, infine, con il quinto motivo, che, in ogni caso, la Corte territoriale ha omesso di motivare sul perchè il meccanismo di sospensione del versamento dei contributi, previsto dalla O.P.C.M. 3253/02 debba essere riferito "anche" alla fase della "trattenuta", da parte del datore di lavoro pubblico, della quota di contributi spettante ai dipendenti.

4. La censura relativa alla inapplicabilità della O.P.C.M. 3553/02 ai datori di lavoro pubblici è fondata (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto, enunciato da questa Corte in analoghe controversie e che va ribadito in questa sede, secondo cui:

"La O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, art. 7, comma 1 – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 (norma ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 325 del 2008) e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. nn. 4526, 4669, 4673, 10243,13159 del 2011 e numerose altre conformi).

5. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata.

6. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di una norma di interpretazione autentica e all’intervento della Corte costituzionale, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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