Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35224

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.A. ricorre per cassazione a mezzo del suo difensore contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile, perchè generico l’appello avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Pescara per il reato di cui all’art. 624 bis c.p., e ne chiede l’annullamento, sostenendo che la motivazione a sostegno dell’impugnazione doveva ritenersi specifica ed esauriente, avendo l’imputato contestato la mancanza di riscontri obiettivi alle testimonianze accusatorie, rese in buona fede dai carabinieri verbalizzanti, che avevano mal interpretato il gesto del G., che non intendeva minacciarli, ma solo darsi alla fuga.

Il ricorso è fondato.

Ed invero l’imputato nei motivi di appello aveva contestato l’apprezzamento delle risultanze processuali, operato in prime cure, ed aveva offerto una valutazione alternativa del compendio probatorio, che meritava il vaglio del giudice del gravame.

Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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