Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 5631 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. E. R. appella la sentenza del T.A.R. della Lombardia reiettiva del ricorso che egli aveva proposto avverso la concessione edilizia n. 34 del 25.11.1998 rilasciata dal Comune di Viganò a M. R. per la ristrutturazione residenziale di immobile contiguo a sua proprietà, nonché la successiva concessione in variante e sanatoria n. 20 del 5.07.1999.

Denuncia violazione di legge, violazione sotto vari profili dell’art. 35 NTA del PRG di Viganò disciplinante l’attività in zona agricola, erronea valutazione degli elementi di fatto e di diritto, sostenendo l’erroneità delle argomentazioni esposte nella sentenza e riproponendo le censure dedotte in primo grado.

Resiste, articolatamente replicando il sig. M. R., mentre non si è costituito il Comune.

Le parti hanno dimesso memorie, indi la causa è stata posta in decisione all’udienza del 10.5.2011.

L’appello si rivela infondato, risultando condivisibili le argomentazioni dei giudici milanesi riguardo ai motivi dedotti col ricorso di primo grado; si prescinde, pertanto dalle eccezioni preliminari dedotte dall’appellato.

La vertenza riguarda l’assenso dato dal Comune di Viganò, previo parere favorevole dell’ente Parco di Montevecchia e della Valle del Curone, alla ristrutturazione residenziale di immobile rurale situato nel territorio del Parco, in zona urbanisticamente classificata E/agricola, subzona E2/boschiva, normata dall’art.35 NTA del PRG.

L’odierno appellante ha impugnato la concessione edilizia n. 34/98 richiamando la legge reg. 7 giugno 1980 n. 93, recante norme in materia di edificazione nelle zone agricole, e l’art. 35 delle NTA del vigente PRG, sostenendo che la concessione non avrebbe potuto essere rilasciata in quanto nella fattispecie non esisteva alcuna attività agricola o comunque riconducibile all’ambito di operatività della legge reg. n. 93/89 ed il concessionario non svolgeva a nessun titolo alcuna attività agricola. Specificamente ha dedotto: a) violazione dell’art. 2, comma 1, della legge reg. 7 giugno 1980 n. 93 in quanto nelle zone agricole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e quelle destinate a residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda; b) violazione dell’art. 3, comma, 1 legge cit. in quanto nelle zone agricole la concessione edilizia può essere rilasciata esclusivamente a imprenditore agricolo; c) violazione dell’art. 35.3.2 delle NTA del PRG in quanto " la concessione edilizia può essere rilasciata nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. 7 giugno 1980 n. 93".

La concessione in variante e sanatoria n. 20/1999, rilasciata in relazione ad opere di demolizione effettuate in corso d’opera, è stata impugnata per illegittimità derivata e violazione dell’art. 13, comma 1, legge n. 47/85 per carenza del requisito della doppia conformità.

La questione dedotta, dunque, attiene alla insussistenza di requisiti (soggettivo e di funzionalità agricola) pretesamente necessari per realizzare l’intervento de quo, pacificamente ascrivibile alla categoria della ristrutturazione.

Condivisibilmente, quindi, il T.A.R. ha ritenuto non esaminabile nel merito la ben distinta ed ulteriore contestazione, esposta solo in memoria, circa la non ammissibilità della tipologia di intervento di ristrutturazione in quanto l’immobile ricadrebbe nella Riserva naturale parziale della Valle Santa Croce e Alta Val Curone o nella sua fascia di rispetto ove, per gli edifici esistenti, sono ammessi solo interventi manutentivi o di restauro e risanamento conservativo. Come osservato dai primi giudici, le "argomentazioni relative alla differenziazione del regime edilizio tra aree ricadenti nel medesimo parco, invero, introducono un profilo di diritto completamente nuovo, ed ampliativo, rispetto all’oggetto del contendere delimitato con il ricorso introduttivo, che lambisce la questione inerente la legittimità del parere di conformità dell’intervento, rispetto alle prescrizioni del piano territoriale, laddove i motivi di ricorso si appuntano esclusivamente sulla legittimità delle concessioni rilasciate dal Comune".

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, detta censura non può considerarsi presente in nuce sin dal ricorso introduttivo, ove si riferisce soltanto che l’art. 35.6.2 delle NTA prevede che nell’ambito del parco si applicano le norme del PTC assimilando la zona E2 del PRG alla zona B1 del PTC.

Alla sottocategoria B1 si riferisce il comma 5 dell’art 22 (relativo ai complessi agricoli di valore storico e/o ambientale) del piano territoriale di coordinamento approvato con legge reg. 29 aprile 1995, n. 39; detto articolo ammette interventi di ristrutturazione edilizia, ed il relativo comma 6 consente la destinazione residenziale, prevedendo che l’Ente Parco esprima apposito parere in merito alla compatibilità dell’uso proposto. Il precedente art. 17, recante le norme generali in materia di edilizia dopo aver stabilito che la nuova edificazione è ammessa solo con destinazione agricola, entro certi limiti, ed in prossimità ad insediamenti agricoli preesistenti, prevede, in via generale, al comma 5, lett. b), per gli edifici e strutture rurali esistenti alla data di entrata in vigore del piano, la possibilità di ristrutturazione edilizia "anche ai fini del riuso per destinazione extragricola".

Ne deriva che la ristrutturazione residenziale richiesta da soggetto che non sia imprenditore agricolo non trova impedimento nelle disposizioni del PTC richiamate dall’art. 35.6.2.

Così come non sono ostative la legge reg. n. 93 del 1980 e la disposizione dell’art. 35.3.2 delle NTA del PRG che alle relative prescrizioni fa richiamo, su cui si incentrano i motivi dedotti nel ricorso di primo grado, considerato che l’art. 5 delle legge regionale non prevede, relativamente alla ristrutturazione edilizia di edifici esistenti in zona agricola, la necessità di requisiti soggettivi ma rinvia alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Nella specie, la subordinazione ai requisiti soggettivi di cui all’art. 3 delle legge reg. n. 93/80 di interventi di ristrutturazione edilizia è prevista, dall’art. 35.6.1 NTA del PRG di Viganò con riferimento alle zone E1; analoga prescrizione non è posta riguardo alle zone E2, in cui ricade l’edificio in questione, e non può condividersi l’assunto dell’appellante che la previsione relativa alle zone E1 abbia carattere di prescrizione generale valevole anche al di fuori di tale ambito e debba necessariamente applicarsi anche alle più protette zone E2, considerato che trattasi di previsione di tipo restrittivo, come tale non suscettibile di applicazione estensiva a fattispecie diversa da quella per la quale è specificamente prevista.

Va, pertanto, confermata la pronuncia di primo grado, ivi compresa la reiezione dell’impugnazione della concessione in variante ed a sanatoria n. 20/99, stante l’infondatezza delle censure di illegittimità derivata e di non conformità alle previsioni urbanistiche.

Consegue alla reiezione dell’appello l’onere delle spese, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante a rifondere a R. M. le spese del giudizio che liquida in Euro 3.000, oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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