Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-07-2011) 28-09-2011, n. 35194

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 2- 11-2010, confermava l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di F.G., emessa dal Gip del tribunale di quella città il 1-10-2010, con la contestazione provvisoria di associazione mafiosa (capo A) e di estorsione aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso, ai danni della dirigenza della Coop. New Labor ( D.A. e familiari), appaltatrice della manutenzione e pulizia dei convogli ferroviari presso la stazione di Reggio Calabria (capo B).

I fatti emergevano nel corso delle indagini finalizzate alla cattura (avvenuta il (OMISSIS)) di T.G., capo dell’omonima cosca, che evidenziavano – grazie al contributo informativo di un responsabile di Trenitalia e di alcuni pentiti – il controllo esercitato dalla cosca sulla New Labor (e prima di essa sulla FERROSER che l’aveva preceduta nell’appalto degli stessi servizi) per il tramite dei generi del T., C.M. e P. C., sia sotto il profilo della gestione dei dipendenti, sia attraverso l’esazione di tangenti mensili per importo non inferiore a ventimila Euro.

Secondo il tribunale del riesame, le intercettazioni telefoniche e gli esiti delle osservazioni dirette ad opera delle forze dell’ordine, consentivano di attribuire all’indagato, dipendente della New Labor, un ruolo di supporto operativo e logistico della cosca, in funzione di intermediario fra S.G., succeduto al padre P. quale dipendente della New Labor con mansioni di responsabilità, e i generi del latitante T. (nonchè il fratello di uno di questi, P.S.), onde favorirne gli incontri, finalizzati anche alla consegna delle somme estorte ai D., senza che dalle telefonate risultasse la loro identità.

Il tribunale ha citato episodi del (OMISSIS), in cui contatti intercettati tra S. e l’indagato, nei quali costoro si davano appuntamento in un luogo prestabilito, erano seguiti da incontri avvenuti in realtà tra S. e i generi del boss, in occasione del primo dei quali un servizio di appostamento consentiva di vedere direttamente il passaggio di un plico avvolto in carta da giornale da S. a P. C., il quale, controllato poco dopo, risultava in possesso di venticinquemila Euro in contanti.

Un ulteriore episodio – la richiesta rivolta al S., nel marzo 2010, da parte dell’indagato, di bonificare sul proprio conto i corrispettivi, portati da assegni, dovuti al fratello C., frattanto arrestato, per i mesi di (OMISSIS) -, era interpretato nell’ordinanza come significativo del fatto che taluni dipendenti venivano retribuiti anche in assenza di prestazioni di lavoro, al solo scopo di compiacere la cosca.

Sempre sotto il profilo della gravità del quadro indiziario, la consapevolezza della partecipazione di F. era desunta a) dalla sua vicinanza a personaggi prossimi al vertice della cosca, b) dal suo coinvolgimento nella preparazione di incontri significativi del predominio esercitato dalla cosca sulla New Labor, c) dall’uso nelle telefonate di un linguaggio tendente ad accreditarlo come uno dei partecipanti ai successivi incontri con S., ai quali invece si presentavano i generi del T..

Il concorso nell’estorsione in danno di New Labor era fondato sul rilievo che l’attività intimidatoria si collocava in epoca nella quale egli aveva prestato il proprio supporto, essendo stata la prima tangente versata nel giugno 2009.

In ordine alle esigenze cautelari, era richiamata la presunzione di pericolosità sociale, non superata da elementi di segno contrario.

Ricorre personalmente F., con unica censura di violazione di legge e vizio di motivazione, articolata in due profili.

1) In ordine al reato associativo, si assume l’insussistenza dei gravi indizi in quanto dalla motivazione dell’ordinanza si evince che a porre in essere l’asserita attività estorsiva sarebbe stata non la cosca, ma alcune persone scollegate dal sodalizio, che avevano agito con il solo fine dell’estorsione.

2) In ordine alla partecipazione al reato associativo e a quello di cui all’art. 629 c.p., si deduce motivazione apparente per non essere stati considerati gli indizi "a discarico" rappresentati: a) dal fatto che i pentiti F. (già intraneo alla cosca De Stefano- Tegano) e F., nel rivelare quanto a loro conoscenza in ordine alla cosca Tegano e all’attività estorsiva in danno di New Labor, non avevano fatto il nome dell’indagato, nè lo avevano fatto D. e S. di New Labor; b) dalla circostanza che l’informativa di PG all’origine del procedimento, non ascrive a F. alcuna forma di aiuto alla latitanza di T.G..

Il vizio di motivazione è dedotto con particolare riferimento alla gravità degli indizi del dolo. Il tribunale ha trascurato di tener conto: a) della brevità dell’apporto del ricorrente; b) della possibile giustificazione alternativa dei suoi contatti con S., rappresentata dall’esistenza di rapporti di lavoro, e della conseguente mancata dimostrazione che, se anche avesse fatto da tramite per incontri tra S. e P.C., fosse consapevole dell’illiceità dei rapporti tra costoro, c) della mancata partecipazione di F. agli incontri ritenuti cruciali dal tribunale del riesame, d) del mancato uso da parte sua di un linguaggio criptico. Sulla vicenda degli assegni, il ricorrente evidenzia travisamento della prova del fatto essendo stato ignorato il contenuto delle buste paga (allegate al ricorso) da cui risulta che la somma dovuta al fratello per il mese di novembre 2009 – nel quale questi non aveva lavorato essendo stato arrestato il primo novembre – era rappresentata da voci (rateo ferie, rateo tredicesima ecc.) che non presuppongono la prestazione di lavoro, mentre le telefonate riportate nell’ordinanza sono di contenuto del tutto neutro, dimostrando solo che il ricorrente si era attivato presso S. per ottenere dai vertici della società che le somme dovute al fratello, che questi non avrebbe potuto riscuotere essendo detenuto, gli fossero bonificate sul conto corrente.

Si chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va disatteso.

1) La contestazione del raggiungimento della soglia di gravità indiziaria in ordine alla sussistenza del reato associativo -in luogo del quale ricorrerebbe al più concorso di persone in estorsione-, è generica, solo osservandosi da parte del ricorrente, che trascura le altre risultanze, che dal compendio motivazionale nulla risulterebbe collegato alla persona di T.G., mentre l’estorsione sarebbe da attribuire a persone, scollegate dalla cosca, il cui accordo criminoso sarebbe stato limitato alla realizzazione di quel reato. Non potrebbe infatti essere diversamente, dal momento che T.G. era, all’epoca dei fatti, latitante (sarebbe stato tratto in arresto il (OMISSIS)), con l’ovvia conseguenza che per lui operavano, in rappresentanza della cosca, i mariti delle sue figlie, C.M. e P.C. (nonchè il fratello di quest’ultimo, S.). Aspetto del tutto obliterato dal ricorrente, il quale, limitandosi ad osservare che, nei rapporti con la New Labor, avrebbe operato un gruppo scollegato dalla cosca, trascura che a capo di tale gruppo vi erano i generi proprio del boss latitante. Senza contare che le dichiarazioni dei pentiti F. e F.G. circa l’esistenza e l’azione estorsiva della cosca, sono richiamate al solo fine di evidenziare come costoro non avessero evocato la figura dell’indagato, senza metterle in dubbio sotto il profilo del perdurare dell’operatività della cosca stessa.

2) Quelli che nel ricorso sono definiti indizi a discarico, sono poi inidonei a scalfire la forza indiziaria degli elementi d’accusa evidenziati nell’ordinanza gravata. Invero è irrilevante la circostanza che nè i pentiti F. e F.G. (omonimo del ricorrente), nè i dirigenti della New Labor, D. e S., abbiano indicato il ricorrente come appartenente alla cosca e complice degli estorsori, potendo ciò essere spiegabile con il ruolo non di primo piano dell’indagato. Del pari irrilevante il rilievo che, nell’informativa di PG all’origine del procedimento, al F. non sia ascritta alcuna forma di aiuto alla latitanza del T., posto che, come correttamente ritenuto dal tribunale del riesame, dalle intercettazioni si evince chiaramente il suo ruolo di intermediario tra S.G., referente della cosca all’interno di New Labor, e i generi del boss latitante. Sotto il profilo dei gravi indizi del dolo, per quanto sia plausibile il rilievo che la vicenda degli assegni possa non nascondere aspetti di illiceità, nondimeno gli ulteriori rilievi del ricorrente sono privi dell’attitudine a sminuire il quadro della gravità indiziaria, che dunque regge alla prova di resistenza.

Infatti, a fronte della ineccepibile motivazione del tribunale circa la funzione dell’indagato, risultante dalle intercettazioni, di contatto telefonico degli incontri tra S., da un lato, C. e P. dall’altro -funzione svolta sfruttando la copertura dei rapporti di lavoro, usando un linguaggio criptico e simulando che agli incontri dovesse partecipare lui stesso-, appare del tutto recessivo l’elemento del carattere non prolungato nel tempo e discontinuo del ruolo dell’indagato, ai fini della valutazione della consapevolezza, a livello di gravità indiziaria, del supporto prestato alla cosca. D’altro canto l’esistenza di rapporti lavorativi con S., non è significativa di inconsapevolezza delle finalità illecite dell’intermediazione, posto che F. al telefono, come con inappuntabile logica argomentato al tribunale, si comporta come se fosse lui a dover incontrare S., coprendo in tal modo i veri interlocutori di quest’ultimo, cioè i generi del T.. Infatti F.G. parla in prima persona (in ciò essendo ravvisabile il linguaggio criptico ascrittogli dal tribunale del riesame), mentre erano poi i generi di T., come risulta dalle osservazioni delle forze dell’ordine, a presentarsi agli incontri, in uno dei quali avvenne la consegna di una tangente estorta ai D.. Tutt’altro che decisiva è poi la mancata partecipazione dell’indagato agli incontri ritenuti cruciali, essendo ciò in linea con il suo ruolo di favorire quegli incontri, ma non di livello tanto elevato da prendervi parte, spettando la funzione di collegamento tra i vertici della società e la cosca, a S., che l’aveva ereditata dal padre prematuramente scomparso.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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