Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 5630 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. C., proprietario di un immobile in p.za S. Giorgio a Sarzana, appella la sentenza con la quale il T.A.R. Liguria ha respinto il ricorso da lui proposto avverso il provvedimento del 17.05.1994 di sospensione di ogni determinazione in ordine alla istanza di accertamento di conformità ex art. 13 legge n. 47/85, presentata il 16.03.94, perché il nuovo piano regolatore adottato con delibera C.C. n. 28 del 29.02.94, anch’esso impugnato, prevedeva la demolizione del manufatto, nell’ambito della riqualificazione della piazza S. Giorgio.

L’appellante contesta le motivazioni della reiezione delle sue domande, riproponendo le censure dedotte in primo grado.

Resiste il Comune di Sarzana, sulla base delle medesime argomentazioni esposte nella sentenza.

In memoria, l’appellante evidenzia la permanenza dell’interesse alla decisione e ulteriormente illustra le proprie tesi.

La cause è stata posta in decisione all’udienza del 10 maggio 2011.

Per quanto estremamente stringata, la sentenza del T.A.R. Liguria ben coglie gli aspetti essenziali della controversia e si sottrae alle critiche dell’appellante, risultando pienamente condivisibile.

E’, infatti, infondato il primo motivo di appello (violazione e falsa applicazione dell’art. 1 legge 3 novembre 1952, n. 1902 e dell’art. 13 legge 28 febbraio 1985 n. 47, difetto di presupposto) con il quale si sostiene che la doppia conformità del progetto presentato doveva essere valutata con riguardo al PRG vigente, non potendosi applicare la misura di salvaguardia del nuovo PRG adottato prima della presentazione dell’istanza ex art. 13 legge n. 47/85 ma divenuto efficace solo il successivo 17 maggio 1994 con l’apposizione del visto del Co. Re. Co.; esattamente il T.A.R. ha rilevato che il visto "aveva solo una funzione di controllo di legittimità ma l’atto era già perfetto e valido se il controllo non interveniva negativamente"; può, inoltre, soggiungersi che alla data di adozione del provvedimento, il 17 maggio 1994, il visto, secondo quanto riferisce la stesso appellante, era intervenuto e che l’amministrazione era tenuta ad applicare la normativa valida ed efficace al momento dell’emissione dell’atto.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 11 legge n. 1902/1952, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, valorizzando i titoli edilizi precedentemente ottenuti in relazione all’immobile in questione, ossia il condono edilizio rilasciato il 24.3.92 e l’autorizzazione del 25.3.92 alla manutenzione straordinaria dell’immobile condonato, atti che la successiva comunicazione 14.1.94 della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con la quale si segnalava che le opere interessavano le mura quattrocentesche della città sottoposte a tutela monumentale e che, in assenza di parere ai sensi dell’art. 32 legge n. 47/85, la sanatoria era illegittima, non vale ad eliminare; valorizza, inoltre, il provvedimento con il quale, dopo la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità, la stessa Soprintendenza si è espressa favorevolmente con prescrizione di arretramento di un metro dalla mura quattrocentesche.

La censura non persuade. Il condono a suo tempo rilasciato – che, d’altra parte, si riferisce a opere diverse da quelle ora esistenti, a seguito di un intervento ben più consistente della assentita manutenzione straordinaria (in luogo della sostituzione del "manto" di copertura è stata contestata la demolizione completa dell’intera copertura esistente e la realizzazione di pilastri in cemento armato e relativa soletta, idonei per il sostegno di un corpo di fabbrica posto a livello superiore), in relazione al quale è stata emessa ordinanza di demolizione – costituisce un titolo illegittimo, per mancanza del previo parere favorevole ex art. 32 legge n. 47/85, né vale a sanarlo il parere 11.4.94 della Soprintendenza, che pone prescrizioni di arretramento rispetto alle mura e riguarda progetto modificato.

Per dotarsi di un titolo legittimo e riguardante tutte le opere realizzate, l’odierno appellante ha presentato l’istanza di accertamento di conformità. Correttamente, pertanto, l’amministrazione si è espressa riguardo a quest’ultima istanza, in senso soprassessorio, stanti le misure di salvaguardia del nuovo PRG, con piena corrispondenza alla domanda, senza distinguere tra opere nuove e opere cui si riferiva il condono (la cui asserita perdurante valenza rimane impregiudicata dall’atto in questione, che si limita a registrare l’insussistenza del requisito della doppia conformità ai fini della chiesta sanatoria ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/85).

Infondato è anche il terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 13 legge n. 47/85, sotto altro profilo, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento, difetto di presupposto) con il quale, sul presupposto che, applicando la misura di salvaguardia l’amministrazione abbia implicitamente escluso che l’intervento in questione potesse considerarsi manutentivo, si lamenta che sia impedita la conservazione del bene sintanto che ne venga, eventualmente, disposta la demolizione in attuazione delle previsioni del piano in itinere.

Non è condivisibile la premessa da cui nuove la censura; l’atto impugnato non si pronuncia in ordine alla possibilità di effettuare interventi che possano qualificarsi di manutenzione in pendenza della approvazione e successiva attuazione del nuovo piano regolatore ma si esprime in ordine al distinto aspetto della conformità della costruzione alla normativa vigente all’epoca di realizzazione ed alla data del provvedimento.

Il quarto motivo denunci illegittimità derivata dall’illegittimità che inficia la deliberazione del Consiglio comunale 28 febbraio 1994 n. 29 per violazione dell’art. 7 legge 17 agosto 1942 n. 1150 e dei principi generali in materia di pianificazione urbanistica nonché difetto di istruttoria. L’illegittimità della normativa del piano adottato, nella parte in cui, ai fini della riqualificazione della p.zza S. Giorgio, prevede, tra l’altro, la demolizione del manufatto di proprietà dell’appellante, è affermata sulla base del rilievo che l’art. 7 cit. ed i principi predetti non consentono detta demolizione, se non previa imposizione di vincoli espropriativi e dietro pagamento di indennizzo; l’inesistenza di un procedimento di espropriazione, nonché l’assenza di un concerto con l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo storicomonumentale, che del resto aveva espresso favorevole, con prescrizioni, al progetto dell’appellante, denoterebbero l’illegittimità della previsione demolitoria.

La censura tende a confondere segmenti temporalmente e funzionalmente distinti dell’iter che potrebbe condurre alla demolizione del manufatto di proprietà di parte appellante. Il procedimento espropriativo ha carattere consequenziale ed attuativo rispetto al vincolo espropriativo, il quale si determina con l’approvazione del PRG; l’illegittimità dell’atto di adozione del piano e delle misure di salvaguardia funzionali a mantenere immutata la situazione non può, dunque, riconnettersi all’assenza di atti che non possono che essere successivi; né alcun assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo era richiesto in fase di adozione del piano.

La finalizzazione della contestata previsione del piano adottato alla riqualificazione della piazza è riferita dallo stesso appellante e la circostanza che non sia prevista sul sedime del demolendo manufatto in questione la localizzazione di alcuna opera pubblica è coerente con la finalità predetta e non integra, contrariamente a quanto apoditticamente e del tutto genericamente sostenuto da parte appellante, alcuna illegittimità.

L’appello va, in conclusione, respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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