T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., 20-10-2011, n. 572

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’attuale ricorrente riferisce di aver partecipato alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e dei consiglieri del Comune di Vasto, svoltasi nel maggio 2011.

Con il ricorso in esame ha impugnato dinanzi questo Tribunale l’atto di proclamazione alla carica di consigliere comunale del sig. E.S., deducendo nella sostanza che, in violazione dell’art. 73, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell’attribuzione del premio di maggioranza erano assegnati 10 seggi all’opposizione e 14 alla maggioranza, invece che 9 seggi alla minoranza e 15 seggi alla maggioranza. In via subordinata, ha dedotto l’illegittimità costituzionale di tale normativa, in quanto con la riduzione del 20% dei consiglieri si era venuto a creare uno squilibrio tra maggioranza e minoranza.

Si è costituito in giudizio il sig. E.S., candidato eletto nella minoranza, che con memoria depositata il 25 luglio 2011 ha evidenziato che correttamente era stato applicato il principio dell’arrotondamento aritmetico previsto in via generale in materia di elezioni comunali e provinciali dagli artt. 71, comma 8, e 75, comma 8, del predetto D. Lgs. n. 267.

Il Comune di Vasto e l’Ufficio Elettorale Centrale presso il Comune di Vasto, ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.

Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta a decisione

Motivi della decisione

L’art. 73, comma 10, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto l’attribuzione di un premio di maggioranza a favore della lista o del gruppo di liste collegate al Sindaco eletto; in particolare, tale normativa dispone che a tali liste venga assegnato "il 60 per cento dei seggi" e che "i restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate". Essendo di trenta il numero dei consiglieri del Comune di Vasto, nelle precedenti elezioni sono stati assegnati alla maggioranza 18 seggi ed all’opposizione 12 seggi.

Con l’art. 1, comma 1, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26 marzo 2010, n. 42), sono stati modificati i commi 184 e 186, dell’art. 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), nel senso che è stato ridotto del 20% il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, a decorrere (come previsto dal successivo secondo comma di tale art. 1 del D.L. n. 2/2010) dalle elezioni del 2011.

In applicazione di tali disposizioni il numero dei consiglieri comunali del Comune di Vasto è stato ridotto da 30 a 24, con la conseguenza però che il computo del 60% di tali seggi, ai fini del computo del premio di maggioranza, dà come risultato questa volta un numero decimale: 14,4.

Con l’atto impugnato sono stati assegnati 14 seggi alla maggioranza e 10 seggi alla minoranza.

Con il ricorso in esame – come sopra esposto – il ricorrente chiede l’annullamento parziale e la correzione della proclamazione degli eletti al Comune di Vasto nella parte in cui è stato così determinato il "premio di maggioranza". Secondo il ricorrente, in mancanza di esplicite previsioni in merito, il numero complessivo dei seggi da attribuire alla maggioranza andava arrotondato a 15, onde dare effettività al principio della governabilità (anche se poi la maggioranza avrebbe il 62.50% dei seggi, in luogo del 60%).

Tale tesi non appare fondata.

Questa stessa Sezione ha, invero, già recentemente avuto modo di occuparsi di tale questione, relativamente ad un Comune avente la stessa dimensione del Comune di Vasto, e in tale occasione con sentenza 29 luglio 2011, n. 490, ha già avuto modo di rilevare che la materia elettorale amministrativa locale è informata a due principi basilari:

– il garantire la reale rappresentanza politicoamministrativa, mediante la divisione della cifra elettorale di ciascun gruppo sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere, scegliendo i quozienti più alti (art. 75, n. 6, D.Lgs. n. 267/2000);

– l’assicurare la governabilità dell’ente locale, garantendo, dopo il ballottaggio una maggioranza del 60% dei seggi in Consiglio comunale.

Nel caso di specie è scattato il "premio di maggioranza" e poiché il 60% di 24 dà come risultato un numero decimale (14,4 seggi), è stato applicato il meccanismo dell’arrotondamento all’unità inferiore in quanto la cifra decimale era inferiore a 50 centesimi.

Il ricorrente invoca l’art. 73, n.10, del D. Lgs. n. 276/2000 (elezione al consiglio comunale), che non prevede alcun arrotondamento, come, invece, è contemplato dagli artt. 71 e 75 dello stesso testo unico.

La prima norma concerne i comuni inferiori a 15.000 abitanti, la seconda é relativa al Consiglio provinciale; in entrambe non opera il voto disgiunto, ma ciò non è di ostacolo all’applicazione analogica di tali disposizioni anche per l’elezione del Consiglio comunale con abitanti superiore a 15.000 abitanti, essendo l’arrotondamento frazionale, in minus o in plus, finalizzato alla ragionevole soluzione di situazioni del genere.

Il voto disgiunto, infatti, è previsto unicamente per la scelta ad personam del Sindaco, ma confluisce pur sempre nel complessivo dei voti validi ed è del tutto impensabile che il legislatore abbia voluto lasciare carente di disciplina solo l’ipotesi in discussione, dopo aver disciplinato con l’arrotondamento le altre operazioni elettorali; è più plausibile che abbia ritenuto superfluo ripetere la stessa metodologia già indicata per l’elezioni comunali, di cui nell’art. 71 cit., per poi confermarla per l’elezione del Consiglio provinciale (art. 75 cit.).

Sul piano concreto e nello specifico, il sistema dell’arrotondamento, oltre ad essere una necessità, nulla toglie alla governabilità dell’Ente, potendo la maggioranza contare sempre su un sostanzioso margine numerico (14 consiglieri ed il Sindaco, contro 10 consiglieri di minoranza), senza ignorare che trattasi di un "premio di maggioranza", dato a scapito della rappresentatività politicoamministrativa della minoranza, che deve sempre avere una sua capacità operativa e controbilanciante, per cui appare al riguardo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale normativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla novità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Dispone che copia della presente sentenza sia immediatamente trasmessa dalla segreteria al Prefetto della Provincia di Chieti ed al Sindaco del Comune di Vasto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *