Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 27-06-2011) 28-09-2011, n. 35223 Falsità materiale in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 19 ottobre 2010 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Campobasso dichiarava non luogo a procedere contro S.G. in ordine ai reati di peculato e falsità materiale in atto pubblico, perchè incapace di intendere e volere al momento dei fatti.

Contro la sentenza ricorre il P.G., il quale, premesso che all’esito di perizia psichiatrica è risultato che l’imputata all’epoca dei fatti era affetta da patologia mentale (disturbo depressivo maggiore) che scemava, senza escluderla, la capacità di intendere e volere, e che la stessa, per lo stato mentale attuale, non era in grado di partecipare coscientemente al processo, ciò premesso il ricorrente denuncia:

1. inosservanza dell’art. 88 cod. pen., perchè il vizio parziale di mente non esclude la capacità di intendere e volere, ma comporta soltanto la riduzione della pena;

2. inosservanza dell’art. 71 cod. proc. pen., perchè, a causa dell’accertata incapacità dell’imputata di partecipare coscientemente al processo, il giudice doveva disporne la sospensione.

La parte civile ha presentato una memoria difensiva di adesione alle richieste formulate dal pubblico ministero. p.2. Il ricorso è fondato.

La capacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo, essendo condizione indispensabile per la possibilità di autodifesa, costituisce presupposto indefettibile per la costituzione e lo svolgimento del rapporto processuale e, pertanto, l’art. 71 c.p.p., comma 1, impone al giudice di sospendere il procedimento qualora lo stato mentale dell’imputato "è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento". Unica deroga alla regola della sospensione del processo è quella della pronuncia di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Nella fattispecie concreta è pacifico che l’imputata, versando attualmente a causa di malattia mentale in istato di totale incapacità di intendere e volere, non era in grado di partecipare coscientemente al processo.

E’ altresì pacifico che l’imputata, essendo stata ritenuta, all’esito di perizia psichiatrica, parzialmente incapace di intendere e volere al momento della commissione del reato, non poteva essere prosciolta per difetto di imputabilità, ma avrebbe dovuto essere dichiarata colpevole del reato ascrittole e condannata a pena diminuita, perchè l’art. 88 cod. pen. stabilisce che, nell’ipotesi di vizio parziale di mente, l’agente "risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita".

La decisione di non luogo a procedere adottata dal giudice a quo sul presupposto che la capacità di intendere e volere era al momento del fatto "grandemente scemata", è quindi giuridicamente errata, perchè il vizio parziale di mente comporta la condanna a pena diminuita, con eventuale applicazione della misura di sicurezza personale.

Parimenti errata è la decisione di procedere al giudizio nonostante le condizioni mentali rendessero l’imputata incapace di parteciparvi coscientemente.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio allo stesso giudice, che, nel condurre il processo, dovrà attenersi ai principi di diritto stabiliti dall’art. 88 cod. pen. e art. 71 cod. proc. pen., come sopra interpretati.

P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Campobasso per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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