T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 1329 Studenti Università

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame la ricorrente impugna a) il decreto del Rettore dell’Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro n. 953 dell’11 novembre 2010; b) il decreto del medesimo Rettore n. 581/2009; c) il decreto del medesimo Rettore n. 346/2010; d) il verbale della Commissione istruttoria istituita con il citato decreto n. 581/2009, in occasione del quale è stato acquisito il disconoscimento scritto della firma da parte del docente titolare della materia di procedura penale sul verbale d’esame: e) i verbali della menzionata Commissione istruttoria, con particolare riferimento a quelli in data 26 maggio 2010 e 20 ottobre 2010.
Mediante motivi aggiunti la ricorrente, oltre ai provvedimenti sopra indicati, impugna: a) il verbale della Commissione Istruttoria in data 22 settembre 2010; b) il decreto del Rettore n. 77/2001 in data 26 gennaio 2011.
L’Università degli Studi "Magna Graeci", costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito la ricorrente articola ulteriormente le proprie difese.
Nella pubblica udienza del 20 ottobre 2011, sentiti i difensori delle parti, come indicato in verbale, il ricorso viene trattenuto in decisione.
Con il primo motivo di gravame la ricorrente lamenta "mancata comunicazione di avvio del procedimento, violazione degli artt. 7, 8 e 9 legge n. 241/1990, violazione del diritto del privato alla consapevole partecipazione al procedimento, contraddittorietà del decreto del Rettore n. 953 dell’11 novembre 2010 con la comunicazione di avvio del procedimento n. 7116 dell’8 luglio 2010, carenza di istruttoria e contraddizione con le risultanze della Commissione istruttoria".
In particolare, la ricorrente osserva che: a) con atto in data 3 maggio 2010 l’Amministrazione ha comunicato l’avvio di una procedura di indagine e accertamento sulla regolarità degli esami e dei titoli di studio rilasciati all’interessata; b) con atto in data 8 luglio 2010 l’Amministrazione ha specificato che il procedimento era limitato alle sole trascrizioni degli esami (mentre nessuna comunicazione di avvio è stata data in ordine al possibile annullamento di verbali di esami o del verbale di laurea); c) con decreto del Rettore n. 953/2010 si è, invece, provveduto all’annullamento dei verbali di esame e dell’esame di laurea.
Il motivo è infondato in quanto l’annullamento delle trascrizioni degli esami conduce necessariamente al travolgimento consequenziale degli esami e della laurea, posto che la trascrizione dell’esame attesta che l’esame stesso è stato effettivamente sostenuto e dimostra, pertanto, l’imprescindibile circostanza fattuale posta a fondamento dei provvedimenti che riconoscono effetti giuridici agli esami di profitto e a quello di laurea, in difetto della quale (circostanza) i provvedimenti stessi non possono che restare caducati.
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta "eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddizione tra le varie parti della motivazione, violazione, contraddizione con altri atti dell’amministrazione, violazione dei precetti di logica e imparzialità, sviamento dall’interesse pubblico, violazione degli artt. 31 d.lgs. n. 196/2003, 41 r.d. n. 192/1938 e 5 d.p.r. n. 37/2001, violazione del precetto di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione".
In particolare, la ricorrente osserva che: a) la circostanza che il docente, a distanza di cinque anni, abbia disconosciuto la propria firma è irrilevante, dovendo tenersi conto dell’affidamento della ricorrente sulla legittimazione del soggetto con cui ella ha sostenuto l’esame; b) la Commissione non ha accertato le modalità di custodia del registro da parte del docente, né ha verificato l’alterazione della sottoscrizione con metodi scientifici; c) la Commissione ha erroneamente valorizzato il mancato rinvenimento delle "veline gialle a ricalco dei registri" e del libretto universitario; d) non sono state effettuate le indagini del caso al fine di accertare se la ricorrente ha sostenuto e superato gli esami di cui si tratta (come, ad esempio, l’indagine volta a verificate se i verbali degli esami della ricorrente fossero stati mandati al macero); e) nessun accertamento è stato svolto in merito al controllo amministrativo, a norma dell’art. 41 r.d. n. 1269/1938, cui ciascun candidato è sottoposto per essere ammesso all’esame di laurea; f) la responsabilità della conservazione degli archivi e dei dati ricade sull’Amministrazione (cfr. art. 5 d.p.r. n. 37/2001 e 31 d.lgs. n. 196/2003).
Il motivo è infondato in quanto: a) l’affidamento presuppone la buona fede del soggetto che ricava un vantaggio dal provvedimento amministrativo; b) nel caso di specie la buona fede della ricorrente deve escludersi poiché, come risulta dal disconoscimento della firma da parte dei docenti e dalla mancanza di ogni verbalizzazione sui registri didattici, gli esami di diritto amministrativo, commerciale, civile, procedura civile e procedura penale non sono stati sostenuti e la D.V. non poteva non essere a conoscenza di tale circostanza; c) in questa sede non è importante accertare quali siano state le modalità di custodia del registro, poiché rileva unicamente il fatto (ampiamente provato dal disconoscimento della firma e dalle ulteriori circostanze di cui si è fatta menzione) che gli esami non sono stato sostenuti (mentre la questione relativa alla modalità di custodia del registro potrà semmai assumere rilievo nella diversa sede disciplinare o penale); d) il mancato rinvenimento delle "veline gialle a ricalco dei registri" e del libretto universitario confortano pienamente la tesi che gli esami non siano stati sostenuti e sono state correttamente apprezzate dall’Amministrazione; e) il disconoscimento della firma da parte del docente di procedura penale costituisce una prova adeguatamente conducente (anche perché suffragata da ulteriori elementi indiziari) sul fatto che l’esame non è stato sostenuto e non risultano necessarie indagini suppletive su circostanze assolutamente ipotetiche e irrealistiche come l’eventuale alterazione del registro o l’invio al macero dei verbali degli esami; f) le indagini in ordine al controllo amministrativo a norma dell’art. 41 r.d. n. 1269/1938 non rilevano in questa sede (atteso che il procedimento di cui si discute assolve la sola funzione di accertare se gli esami sono stati o non sono stati sostenuti e di adottare le statuizioni consequenziali relative alla carriera universitaria della ricorrente), potendo, invece, tale circostanza assumere importanza in una diversa sede disciplinare o penale; g) identiche osservazioni devono svolgersi in merito al rilievo secondo cui la responsabilità degli archivi e dei dati ricade sull’Amministrazione.
Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione dell’art. 21nonies legge n. 241/1990, eccesso di potere, carenza dell’interesse pubblico, carenza di istruttoria, vizio di motivazione, violazione dell’art. 27 Cost. e incompetenza".
In particolare, la ricorrente osserva che: a) il procedimento amministrativo scaturisce da un procedimento penale iscritto nel 2006 presso la Procura della Repubblica di Catanzaro, in relazione al quale le indagini sono ancora in corso; b) l’Amministrazione è intervenuta al fine di ripristinare la legalità, violando la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost.; c) il citato art. 21nonies prevede che l’annullamento intervenga entro un ragionevole lasso di tempo e tenendo conto degli interessi del destinatario del provvedimento; d) l’esercizio del potere di revoca è riservato all’organo che ha emanato il provvedimento.
Il motivo è infondato in quanto; a) il procedimento penale serve ad accertare si vi siano prove sufficienti ("oltre ogni ragionevole dubbio") per affermare la responsabilità penale personale in ordine a una specifica fattispecie delittuosa o contravvenzionale, mentre il procedimento amministrativo di cui si tratta in questa sede serve ad accertare un fatto oggettivo (se l’esame, cioè, sia stato o non sia stato sostenuto); b) la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. vale per il processo penale, in ragione della gravità della sanzione personale che viene irrogata in tale sede al soggetto giudicato colpevole; c) e tale presunzione non refluisce sui procedimenti amministrativi che siano in qualche modo connessi ai fatti di cui al processo penale, poiché tali procedimenti hanno, comunque, diverso oggetto (essendo posti in essere non al fine di irrogare una sanzione penale personale); d) l’evidenza di siffatta affermazione è dimostrata dal fatto che il processo penale ha un diverso – e più garantito – regime probatorio rispetto a quello civile, amministrativo, tributario, contabile, etc., nonché dalla disciplina di tendenziale indipendenza dei diversi giudicati di cui agli artt. 651 e segg. c.p.p.; e) la previsione di un ragionevole lasso di tempo di cui all’art. 21nonies assolve la finalità di garantire la posizione del soggetto che abbia, in buona fede, fatto affidamento sul provvedimento amministrativo; f) per quanto sopra indicato, deve escludersi nella specie la buona fede della ricorrente; g) la commissione di laurea è un organo dell’Università che effettua una valutazione sull’idoneità culturale e tecnica del laureando, ma l’organo deputato all’attribuzione del titolo di studio (previa verifica della legittimità del relativo procedimento) è il Rettore, sicché spetta al medesimo intervenire in autotutela nel caso in cui emergano esigenze particolari che giustifichino tale intervento.
Con il quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta "carenza di motivazione e di istruttoria", osservando che l’Amministrazione non ha motivato adeguatamente il disposto annullamento degli esami di profitto e di quello di laurea.
Il motivo è infondato in quanto le ragioni dell’annullamento sono state compiutamente indicate (assenza della verbalizzazione sui registri didattici, sparizione delle veline giallo a ricalco, disconoscimento della firma da parte del docente di procedura penale),
Con il sesto motivo di gravame la ricorrente lamenta "sviamento dalla causa tipica e violazione dei precetti di logica e imparzialità", osservando che l’annullamento è stato disposto al fine di sanzionare i soggetti coinvolti nel procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.
Il motivo è infondato in quanto è stato chiaramente enunciato nel provvedimento che tramite lo stesso si intendeva ripristinare la legalità violata (essendo, tra l’altro, di particolare importanza che i titoli di studio, i quali hanno nel nostro ordinamento uno specifico valore legale, siano utilizzati da soggetti effettivamente in possesso delle caratteristiche normativamente previste per il loro rilascio).
Con il primo motivo di gravame del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamenta "eccesso di potere, sviamento dalla causa tipica, violazione dell’art. 21octies legge n. 241/1990, incompetenza, natura disciplinare del procedimento, carenza di potere, mancata comunicazione di avvio del procedimento disciplinare, violazione dei diritti di partecipazione dell’interessata".
In particolare, la ricorrente osserva che: a) il decreto del Rettore n. 581/2009 menziona l’art. 16 r.d.l. n. 1071/1935; b) il citato art. 16 attribuisce ai competenti organi la giurisdizione sugli studenti e contempla, quali sanzioni disciplinari, l’ammonizione, l’interdizione temporanea da uno o più corsi, la sospensione da uno o più esami di profitto e l’esclusione temporanea dall’Università; c) l’annullamento degli esami non è contemplato quale sanzione disciplinare; d) l’Amministrazione, inoltre, non ha enunciato, nella comunicazione di avvio, la natura disciplinare del procedimento.
Il motivo è infondato in quanto: a) il decreto del Rettore n. 581/2009 menziona l’intero r.d.l. n. 1071/1935 e, "in particolare, l’art. 16"; b) il riferimento – non esclusivo – all’art. 16 è stato effettuato al fine di chiarire che l’Università si riservava l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari, senza che, peraltro, tale – non esclusivo – riferimento possa intendersi nel senso che l’Amministrazione abbia rinunciato a esercitare i – diversi – poteri di autotutela; c) il riferimento all’intero r.d.l. n. 1071/1935, incluso l’art. 16, non può che intendersi nel senso che la comunicazione di avvio del procedimento riguarda sia la possibile adozione di provvedimenti in autotutela, sia l’eventuale adozione di provvedimenti di carattere disciplinare.
Con il secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta "incompetenza della Commissione Istruttoria, illegittimità, violazione di legge per la costituzione e la composizione della Commissione, eccesso di potere, sviamento dalla causa tipica e incompetenza".
In particolare, la ricorrente osserva che: a) la costituzione della Commissione è illegittima in quanto non prevista dall’art. 16 r.d.l. n. 1071/1935; b) la Commissione è stata integrata con la nomina del Prof. Avv. G. I., Presidente dell’Unione degli Ordini Forensi della Calabria, sul rilievo che "gran parte dei soggetti interessati dal procedimento risultavano esercitare l’attività forense"; c) ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. c, r.d.l. n. 1578/1933, la tutela del decoro e della dignità della professione forense e la vigilanza sul suo esercizio è affidata in via esclusiva al Consiglio Nazionale Forense e ai singoli Consigli dell’Ordine; d) nel decreto del Rettore n. 346/2010 si è inspiegabilmente attribuita al Prof. Avv. Giuseppe Iannello la facoltà di nominare un delegato per i lavori della Commissione Istruttoria; e) nella seduta del 20 ottobre 2010 il delegato del Prof. Avv. Giuseppe Iannello e il Presidente della Commissione si sono allontanati "per sopraggiunte ed urgenti ragioni" prima della disamina dei casi; f) il Presidente della Commissione ha semplicemente firmato "per presa visione" il verbale del 20 ottobre 2010.
Il motivo è infondato in quanto: a) l’integrazione della Commissione con la partecipazione del Prof. Avv. G. I. risponde a condivisibili esigenze di garanzia, democraticità, pluralismo e contraddittorio procedimentale (risultando opportuno coinvolgere nell’istruttoria anche un rappresentante degli Avvocati poiché il procedimento interessava alcuni soggetti iscritti al relativo ordine professionale) e non contrasta con disposizioni di legge o di regolamento; b) nel caso in esame viene in rilievo un’attività di carattere preliminare rispetto alla tutela del decoro e della dignità della professione forense, ovvero alla vigilanza sul suo esercizio, in quanto la partecipazione del Prof. Avv. I. alla fase istruttoria del procedimento, oltre ad assolvere una funzione di garanzia, serve a consentire – tra le altre cose – che il Consiglio Nazionale e il Consiglio dell’Ordine possano acquisire gli elementi di conoscenza necessari per assumere le eventuali iniziative di loro competenza; c) la facoltà attribuita al Prof. Avv. I. di nominare un delegato non è affatto irragionevole, in quanto la sua partecipazione alla fase istruttoria, giustificandosi per esigenze di garanzia e di conoscenza, poteva essere utilmente surrogata mediante la partecipazione di altro soggetto iscritto all’ordine professionale; d) l’allontanamento del Prof. Avv. I. e del Presidente della Commissione dalla seduta del 20 ottobre 2010 non inficia in alcun modo la correttezza degli accertamenti istruttori in quanto tutti i membri della Commissione sono stati posti in condizione di acquisire e verificare gli elementi – invero di natura documentale – relativi ai fatti di cui si discute; e) in questo senso deve intendersi l’espressione "per presa visione" utilizzata dal Presidente della Commissione nel verbale in data 20 ottobre 2010.
Con il terzo motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione dell’art. 21nonies legge n. 241/1990 e incompetenza del Rettore", osservando che il provvedimento amministrativo può essere annullato dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.
Il motivo è infondato in quanto, come già indicato, spetta al Rettore l’annullamento in autotutela degli esami e della laurea, dovendosi distinguere le funzioni degli organi particolari dell’Amministrazione chiamati ad effettuare valutazioni di carattere tecnico (come la Commissione di Laurea) e quelle dell’organo (il Rettore) chiamato a verificare la legittimità del procedimento e a rilasciare, ad esempio, il certificato di laurea (spettando, ovviamente, a tale ultimo organo l’intervento in autotutela qualora emergano irregolarità che giustifichino l’annullamento degli atti del procedimento).
Con il quarto motivo di gravame la ricorrente lamenta "discordanza delle risultanze documentali, carenza di attività istruttoria, eccesso di potere ex art. 21octies legge n. 241/1990 e contraddizione con altri atti amministrativi", osservando che: a) nel verbale in data 26 maggio 20020 la Commissione ha rilevato che sui verbali originali non risultano le trascrizioni degli esami e che nel fascicolo dell’interessata non sono state rinvenute le veline gialle a ricalco dei verbali, disponendo, quindi, l’annullamento delle trascrizioni degli esami; b) la Commissione ha omesso di prendere in considerazione il certificato preliminare di regolarità amministrativa.
Il motivo è infondato in quanto il certificato preliminare di regolarità amministrativa non contraddice il fatto – non confutabile – che sui verbali originali non risultano le trascrizioni degli esami e che nel fascicolo dell’interessata non sono state rinvenute le veline gialle a ricalco dei verbali.
Con il quinto motivo di gravame la ricorrente lamenta "contraddittorietà di tutta l’attività amministrativa, contraddizione tra il decreto del Rettore n. 77/2011 e il decreto del Rettore n. 953/2010, mancata comunicazione di avvio del procedimento e violazione della legge n. 241/1990";
che, in particolare, la ricorrente osserva che: a) il decreto del Rettore n. 953/2010 fa riferimento all’esistenza di un’indagine penale, omettendo di considerare che il presunto falso superamento degli esami è stato solo contestato e non accertato; b) la Commissione Istruttoria non ha accertato se la ricorrente abbia falsamente superato l’esame; c) il decreto del Rettore n. 77/2011 attribuisce erroneamente al precedente decreto del Rettore l’accertamento del falso superamento degli esami, mentre il decreto n. 953/2010 si è limitato a disporre l’annullamento delle trascrizioni.
Il motivo è infondato in quanto: a) come già indicato, occorre tenere distinta l’indagine penale dal procedimento amministrativo, in ragione della diversità di oggetto; b) alla Commissione interessava solo accertare se la ricorrente avesse o non avesse sostenuto l’esame (al di là di ogni considerazione in merito ad eventuali responsabilità penali); c) l’annullamento delle trascrizioni di cui al decreto del Rettore n. 953/2010 si fonda sul rilievo che, con ogni probabilità, gli esami non sono stati superati, cioè sul fatto che le trascrizioni attestavano un loro falso superamento.
Con il sesto motivo di gravame la ricorrente lamenta "violazione dell’art. 5 d.p.r. n. 37/2001, carenza di istruttoria ed eccesso di potere ex art. 21octies legge n. 241/1990", osservando che l’Amministrazione ha omesso di svolgere gli opportuni approfondimenti sulla circostanza che le veline gialle non sono state rinvenute nel fascicolo della ricorrente.
Il motivo è infondato in quanto: a) risulta del tutto ragionevole dedurre che la sparizione delle veline gialle dipenda dal fatto che le stesse non sono mai state presenti nel fascicolo dell’interessata, ovvero che, in subordine, siano state sottratte al fine di evitare un accertamento in merito alla loro genuinità; b) tale ragionevole deduzione, tenuto conto dello specifico oggetto del procedimento di cui si tratta, esonera l’Amministrazione da qualsivoglia approfondimento investigativo in ordine alle particolari modalità relative alla loro scomparsa.
Con il settimo motivo di gravame la ricorrente lamenta "illegittimità della prassi perpetuata dall’Amministrazione resistente, disparità di trattamento ed eccesso di potere ex art. 21octies legge n. 241/1990", osservando che: a) anche altri candidati avrebbero sostenuto l’esame di diritto processuale penale con un docente non titolare dell’insegnamento della materia, ma non risulta quale sia stata la sorte dei titoli di studio rilasciati in loro favore, né quali siano state le risoluzioni della Polizia Giudiziaria e del Pubblico Ministero al riguardo; b) la circostanza che il verbale sia stato sottoscritto dal Prof. Bellantoni o da un terzo non incide in alcun modo sulla validità dell’esame sostenuto dalla ricorrente.
Il motivo è infondato in quanto: a) la disparità di trattamento non è stata provata dalla ricorrente (su cui gravava l’onere di fornire almeno un principio di prova) e, comunque, tale figura sintomatica di eccesso di potere non può assumere rilievo nell’ipotesi di atti vincolati (quale deve reputarsi il disposto annullamento in autotutela a seguito dell’accertamento del non superamento di alcuni esami da parte della ricorrente, non potendo configurarsi nella fattispecie, come già sopra indicato, un legittimo affidamento da parte del soggetto avvantaggiato dal provvedimento amministrativo); b) nel caso in esame non viene in rilievo il fatto che il verbale sia stato sottoscritto dal Prof. Bellantoni o da un terzo, ma la diversa circostanza che, sulla base degli elementi di prova di cui si è detto, è del tutto ragionevole ritenere che l’esame in questione non sia mai stato sostenuto.
Con l’ottavo motivo di gravame la ricorrente lamenta "mancata previsione di termini per le ulteriori attività", osservando che: a) nel decreto del Rettore n. 77/2001 l’Amministrazione si è riservata la facoltà di intraprendere ulteriori determinazioni senza prevedere al riguardo alcun termine e omettendo di considerare che l’azione disciplinare è soggetta a tempi certi e definiti.
Il motivo è infondato in quanto la circostanza che l’Amministrazione si sia riservata la facoltà di intraprendere ulteriori determinazioni non va intesa – ovviamente – nel senso che la stessa intenda derogare ai termini normativamente sanciti per il tempestivo esercizio dell’azione disciplinare.
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, potendosi prescindere da ulteriori rilievi in ordine alla parziale inammissibilità dell’impugnazione in quanto rivolta anche nei confronti di atti di natura procedimentale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) rigetta il ricorso in epigrafe; 2) condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Università degli Studi "Magna Graecia", liquidate in complessivi Euro 2.900,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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