Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-09-2011, n. 35143

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 2 marzo 2011, la Corte d’Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova in data 3 aprile 2008, che ha condannato M.G. e C. D. per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 3 per emissione di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare complessivo inferiore ad Euro 153.937,07 (fatture in date ricomprese tra il (OMISSIS)) che C., presidente del Consiglio di amministrazione della Euro s.c.a.r.l., aveva indotto M. ad emettere in favore della Marchese costruzioni, senza avere effettuato alcuna prestazione (allestimento di ponteggi) per conto di tale ultimo committente;

che gli imputati, tramite il proprio difensore, hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale in riferimento all’art. 192, c.p.p., comma 3 in quanto gli elementi posti a base della dichiarazione di responsabilità sarebbero in realtà solo generici indizi;

Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato e ripropone gli stessi argomenti contenuti nei motivi di appello, ai quali la sentenza impugnata ha fornito congrua motivazione, in linea con le valutazioni già espresse nella parte motiva della sentenza di primo grado, la quale forma un unico compendio motivazionale con quella impugnata (Si vedano, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell’8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell’8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145): tale integrazione tra le due motivazioni si è verificata in quanto i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione;

che infatti gli elementi probatori erano costituiti sia dai risultati della verifica fiscale della società Marchese costruzioni, sia dall’assoluta "inesistenza", dal punto di vista fiscale, della ditta individuale del M., il quale non risultava aver mai presentato dichiarazione dei redditi e IVA, nè possedere alcun magazzino ove potesse tenere in deposito il materiale necessario a svolgere il lavoro indicato, sia dalle stesse dichiarazioni confessorie del M., che ebbe a rivelare l’accordo intercorso con il C., che riceveva i pagamenti delle fatture e sottoscriveva le quietanze a nome del M.;

che le ragioni avanzate con il ricorso tendono ad ottenere un riesame in fatto non ammissibile in questa sede, proponendo una diversa versione e più favorevole agli imputati, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito;

che attesa l’inammissibilità del ricorso, il rapporto processuale non può dirsi formato validamente e ciò preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, l’estinzione del reato per prescrizione (giurisprudenza consolidata, cfr, per tutte, SSUU n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164) e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di mille euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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