Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-09-2011, n. 35142

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Larino, sez. distaccata di Termoli, con sentenza del 13 ottobre 2009 ha condannato M.C. e M.R. per il reato di cui all’art. 1161 c.n. per avere arbitrariamente occupato uno spazio di demanio marittimo, recintando con paletti e rete, ed in parte pavimentandolo, fatto accertato in (OMISSIS).

Gli imputati, tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 415 bis c.p.p., comma 3 e art. 552 c.p.p., comma 2, nullità del decreto di citazione e della sentenza conseguente a nullità dell’ordinanza del 14 luglio 2009, che ha rigettato l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in quanto, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli imputati avevano chiesto di essere sottoposti ad interrogatorio, ma il pubblico ministero aveva ignorato la richiesta: erroneamente l’eccezione sarebbe stata rigettata perchè considerata tardiva rispetto all’art. 491 c.p.p., senza tenere conto che alla successiva udienza quanto fu sollevata, il processo non aveva ancora avuto inizio per la sostituzione della persona del giudice, e si era provveduto ad una nuova verifica della costituzione delle parti;

2. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e dell’indulto; carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

3. Nullità della sentenza per difetto di potere del giudice penale in merito all’ordine di rimessione in pristino, potere riservato ad organi amministrativi;

4. Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza per aver considerato ancora permanente il reato ascritto ai ricorrenti, affermando che la cessazione della permanenza sarebbe avvenuta solo con la sentenza di primo grado, mentre, a seguito del decreto di sequestro del 14 ottobre 2005, la permanenza del reato doveva considerarsi cessata.

Motivi della decisione

Questo Collegio rileva che il quarto motivo di ricorso è fondato.

Occorre premettere che il reato di occupazione di suolo demaniale, di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata dell’occupazione, anche dopo che le opere in cui la stessa si è materializzata sono state compiute, fino a che tale occupazione non risulti cessata, anche mediante l’attività sostitutiva dell’autorità; nelle ipotesi di occupazione realizzata con l’uso e il godimento abusivi, la permanenza del reato si protrae fino a quando durano l’uso e il godimento illegittimi (Sez. 3, n. 16417 del 16/3/2010, Apicella, Rv. 246765 e n. 3747 del 7/11/1995, Coppola, Rv. 204204); infatti il reato consiste non soltanto nella esecuzione delle opere ma nel mantenere la zona del demanio marittimo indisponibile agli usi collettivi, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere ovvero con il conseguimento dell’autorizzazione (Sez. 3, n. 4401 del 10/3/2000, Pm in proc. Parisi, Rv. 215883; Sez. 3, n. 16859 del 16/3/2010, Greco, Rv. 247160). Peraltro è stato chiarito che "i fini della decorrenza del termine di prescrizione deve ritenersi cessata la permanenza del reato in seguito al provvedimento di sequestro (sia probatorio che preventivo) che determina per l’imputato la perdita della libera disponibilità delle cose sequestrate e, di conseguenza, anche l’impossibilità di determinarsi liberamente in ordine alle stesse" (in tal senso Sez. 3, n. 26811 dell’8/5/2003, P.G. in proc. Orlando, Rv. 225734). Nel caso di specie, è evidente che essendo cessata la permanenza con l’effettuato sequestro, il reato di cui all’art. 1161 c.n. risulta estinto alla data l4 aprile 2010, per il decorso del termine prescrizionale con decorrenza dalla data dell’esecuzione del sequestro.

Restano pertanto assorbiti gli altri motivi di ricorso e la sentenza deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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