Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-09-2011, n. 35140 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che P.G., in proprio e tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 28 aprile 2010 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania, sez. dist. Acireale, del 17 marzo 2008, che lo aveva condannato per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a) e L.R. siciliana n. 71 del 1978, art. 36 e altri, D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 e art. 734 c.p., accertati in (OMISSIS), chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) mancanza di motivazione, in quanto era stata rilevata già in sede di appello la prescrizione dei reati e tale rilievo non è stato tenuto in alcun conto; nè la Corte ha motivato in ordine alla mancata sospensione del procedimento in pendenza della distanza di sanatoria presentata al Comune di Acireale; 2) erronea applicazione della legge penale con riferimento alle disposizioni che disciplinano l’istituto della prescrizione; 3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in quanto non sarebbe stato attribuito valore alla testimonianza del fornitore del materiale edile circa l’epoca di realizzazione dell’opera, risalente agli anni 2000 e 2001, posto che dal verbale di accertamento risultava che l’opera era già compiutamente realizzata e non vi erano lavori in corso;

Considerato che il ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata non ha per nulla affrontato il problema relativo alla determinazione della data di consumazione dei reati ascritti;

inoltre, attesa l’incertezza di collocazione del tempus commissi delicti, certamente anteriore al 20 ottobre 2004, è evidente che ormai tutti i reati risultano estinti per il decorso del termine prescrizionale: nonostante si possa tener conto dei periodi di sospensione del dibattimento per la presentazione dell’istanza di condono (dal 7 novembre 2005 al 20 marzo 2006 e dal 3 luglio 2009 al 28 aprile 2010) ed in relazione all’adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dalla categoria (dal 3 aprile 2009 al 3 luglio 2009), i termini risultano infatti spirati il 9 ottobre 2010, pur tenendo conto della data dell’accertamento;

che, di conseguenza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per prescrizione e copia della sentenza deve essere trasmessa, a cura della cancelleria, all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Dispone che copia della sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, all’Ufficio tecnico della Regione Siciliana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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