T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 1693 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 21 giugno 1993, depositato il 1° luglio successivo, le signore D.L.G. e D.L.A. hanno impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cuccaro Vetere indicata in epigrafe, di demolizione delle opere edilizie realizzate in difformità alla concessione edilizia ad esse rilasciata in data 1° giugno 1991 per la ristrutturazione del fabbricato per civili abitazioni in corso Umberto I.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1 e 2) difetto di motivazione ed eccesso di potere per contraddittorietà, assumendosi che l’ordinanza impugnata è indeterminata perché non indica le opere da demolire, e ciò neanche sulla scorta di quelle assentite con la concessione n. 9/1991 del 1° giugno 1993;

3) violazione degli artt. 7 e 12 della legge 28/2/1985 n. 47, sostenendosi la mancata indicazione degli elementi relativi all’autonoma utilizzabilità delle opere ritenute abusive e di quelli individuanti l’assenza del pregiudizio alle parti conformi al titolo di assentimento.

Il Comune di Comune di Cuccaro Vetere non si è costituito in giudizio.

Nella Camera di Consiglio del 29 settembre 1993 è stata accolta la domanda cautelare in ragione della gravità ed irreparabilità del danno lamentato da parte ricorrente.

Il ricorso è infondato.

Non sussiste il vizio di difetto di motivazione dedotto col primo e secondo motivo di gravame.

Il provvedimento impugnato è adottato in esplicita applicazione degli art. 7 comma 1 ed 8 della legge 28/2/1985 n. 47 (all’epoca vigenti, ed ora trasfusi negli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380/2001) e con l’espresso richiamo ob relationem alla relazione tecnica del 24/3/1993 – acquisita agli atti in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 1256/1993 e non contraddetta ex adverso – la quale accerta che sono difformi dal titolo assentito l’ampliamento del sottotetto sul lato opposto alla piazza Umberto I realizzato mediante lo spostamento della tamponatura edilizia esterna con conseguente incremento di volumetria e, sempre al piano del sottotetto, la realizzazione di tre vedute in luogo delle quattro previste nel progetto approvato.

E, dunque, l’atto impugnato esplicita adeguatamente i presupposti in fatto e in diritto posti a sua base, ed indica chiaramente le opere oggetto di demolizione e di ripristino conformativo al titolo assentito consistenti in quelle individuate nella relazione tecnica richiamata ob relationem; e, pertanto, l’atto medesimo è esente dal vizio dedotto.

E’ infondato anche il terzo motivo di gravame col quale si deduce l’assenza nell’atto impugnato degli elementi individuanti l’autonoma utilizzabilità del realizzato in difformità al titolo di assentimento e quelli di assenza del pregiudizio che la disposta demolizione apporta alle parti conformi al progetto approvato.

Al riguardo, in primo luogo, si osserva che, diversamente da quanto pure si adombra nel ricorso, le opere edilizie realizzate in difformità al progetto assentito sono riconducibili alla "difformità totale" prefigurata dall’art. 7 della legge n. 47/1985 applicato nel caso in esame, atteso che, come è fatto palese da tale disposizione legislativa, rientrano nell’accezione di totale difformità l’esecuzione (come è avvenuto nel caso in esame) di volumi edilizi oltre i limiti assentiti e tali da costituire, anche parzialmente, un organismo di specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile, ed a ciò deve aggiungersi l’ulteriore mancato rispetto del progetto approvato a riguardo delle vedute con conseguente mutamento del prospetto esterno assentito. (Cfr. anche TAR Toscana – FI – Sez. III -26/2/2010 n. 516; TAR Basilicata 17/10/2002 n. 622)

Si deve poi osservare che le censure, dedotte peraltro in via del tutto generica, di mancata individuazione degli elementi concernenti l’autonoma utilizzabilità del realizzato non in conformità al progetto approvato e di quelli attinenti al pregiudizio della demolizione delle opere non assentite a riguardo delle parti edificate in conformità al titolo non hanno alcuna consistenza se si considera che la maggiore volumetria deriva ex se dallo spostamento della tamponatura edilizia esterna e che il riporto di questa alla conformità del progettato ed assentito non appaiono costituire, allo stato degli atti introdotti in giudizio, pregiudizio alcuno alle opere assistite dal titolo di assentimento.

In conclusione, il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, è infondato e va, pertanto, respinto.

In assenza di costituzione in giudizio del Comune intimato, nulla va disposto per le spese processuali.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da D.L.G. ed A., lo respinge.

Nulla per le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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