Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2012 Licenziamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda di M.L., proposta nei confronti della società AISA, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, intimatole dalla predetta società, per sopravvenuta inidoneità alle mansioni.

A fondamento del decisum la Corte del merito poneva il rilievo secondo il quale l’istruttoria espletata dimostrava che la società non poteva utilmente ricollocare la lavoratrice in un altro posto confacente con le sua residua idoneità risultando dimostrato la mancanza di posti liberi di usciere o centralinista.

Avverso questa sentenza la M. ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

Resiste con controricorso la società intimata.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso la M., deducendo difetto di motivazione o comunque insufficiente motivazione, assume che la Corte del merito non ha valutato adeguatamente le risultanze probatorie scaturite dalla istruttoria ed in particolare la seconda parte della deposizione del teste D. per quanto attiene al secondo posto di centralinista previsto in pianta organica così come emerge, chiaramente ed in modo incontrovertibile, dalle fotografie della pianta organica dell’ASIA. La censura non è fondata.

Infatti la M. sostiene che poichè dalle dichiarazioni del nominato teste emerge che la dipendente C., ancorchè risultante nella pianta organica addetta al centralino, svolgeva anche altri compiti il giudice di appello doveva considerare il relativo posto come disponibile.

Tanto però secondo questa Corte non costituisce un punto decisivo della controversia sul quale il giudice di appello non avrebbe adeguatamente motivato, in quanto dalle stesse dichiarazioni del teste D., così come puntualmente riportate nel ricorso per cassazione, si evince che la C., comunque svolgeva le mansioni di centralinista ed in particolare quando l’altra centralinista – ossia la Mo. – era assente o non presente ovvero in ferie.

Conseguentemente è congrua l’argomentazione della Corte di appello secondo la quale l’espletata istruttoria dimostra che non vi era alcuna disponibilità di posti nei quali la ricorrente poteva essere collocata a meno di non duplicare alcune mansioni o modificarne il contenuto di altre, e, dunque, a meno di non modificare gli assetti aziendali esistenti.

Sulla base delle esposte considerazioni pertanto il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed oltre Euro 3000,00 per onorario oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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