Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-06-2011) 28-09-2011, n. 35135 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 23 febbraio 2010, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna in data 26 gennaio 2007, che ha condannato V.F. per il reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) ed altro, per aver realizzato, su un piano terra esistente, un corpo di fabbrica di tipo mansardato di mt. 10,50 per 7,60 circa, fatto accertato in (OMISSIS);

che l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione degli artt. 161 e 159 c.p.p., in relazione all’art. 179 c.p.p., in quanto al ricorrente non sarebbe stata notificata la citazione in giudizio in grado di appello, notificata al difensore ex art. 161 c.p.p., comma 4, con il quale era peraltro cessato il rapporto fiduciario, senza che risultasse una oggettiva impossibilità di procedere a regolare notifica;

Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè non sussiste il lamentato vizio della sentenza per nullità della notifica della citazione in grado di appello per essere stata effettuata al difensore ex art. 161 c.p.p.. Come emerge dal fascicolo processuale, che questa Corte è legittimata a consultare, essendo stato eccepito un vizio processuale, la notifica ex art. 161 c.p.p. fu effettuata in riferimento all’udienza del 23 febbraio 2010, dopo aver tentato la notifica al domicilio eletto di (OMISSIS), con consegna al difensore, il quale ebbe a rinunciare al mandato solo successivamente alla notifica stessa in data 28 gennaio 2010. Non si ravvisa perciò alcuna nullità assoluta e insanabile, che ricorre solo se la notificazione della citazione sia stata omessa del tutto o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre "nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p." (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539); in particolare "la notifica del decreto di citazione (nella specie per il giudizio d’appello) in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti" (cfr. Sez. 3, n. 20349 del 16/3/2010, Catania, Rv.

247109) e nel caso di specie non risulta per l’appunto avanzata alcuna eccezione nel corso del giudizio di appello;

che attesa l’inammissibilità del ricorso il rapporto processuale non può dirsi formato validamente e ciò preclude ogni possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, l’estinzione del reato per prescrizione (giurisprudenza consolidata, cfr, per tutte, SSUU n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164) e che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *