Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-06-2011) 28-09-2011, n. 35189 Procedimento penale minorile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.M. è stato indagato per i reati di cui all’art. 612 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 4, per aver portato all’interno della scuola un coltellino ed una pistola giocattolo con cui minacciava i compagni.

Il gip presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha dichiarato non esservi luogo a procedere in quanto l’imputato era infraquattordicenne all’epoca dei fatti e, pertanto, non imputabile.

Contro la predetta sentenza propone ricorso la madre del minore esponendo due motivi di censura:

1. con il primo motivo lamenta mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 546, comma 1, lett. e), ritenendo che il gip abbia effettuato la ricostruzione errata dei fatti, che il reato non sussiste e quindi il minore avrebbe dovuto essere assolto per insussistenza del fatto;

2. con il secondo motivo si lamenta inosservanza del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 26, nonchè inosservanza degli artt. 3, 24 e 111 Cost., per omessa fissazione da parte del giudice a quo della prevista udienza preliminare, con conseguente lesione del contraddittorio (cita Cassaz. Sez. 5^ 22.05.2008 n. 23612).

Per questi motivi dispone l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di Roma.

Motivi della decisione

Trattandosi di censura relativa alla violazione di una norma processuale, si tratta per primo il secondo motivo, in quanto potenzialmente assorbente.

Il ricorrente lamenta lesione del contraddittorio per non avere il Gip fissato l’udienza preliminare prima di pronunciare il proscioglimento del minore, così impedendo all’indagato di interloquire sul punto.

Il motivo è fondato; come ha già avuto modo di affermare recentemente questastessa sezione (Cass. Sez. 5^ 22.05.2008 n. 23612, est. Amato) "..desta perplessità sotto il profilo sistematico l’esplicazione d’un potere ufficioso del giudice (che può provvedere anche d’ufficio), con l’emanazione di un provvedimento finanche in costanza della fase delle indagini preliminari. Orbene, è stato deciso che il difetto di imputabilità del minore degli anni quattordici rientra non nei casi di improcedibilità, per i quali ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p., deve provvedersi con decreto di archiviazione ma nella previsione dell’art. 425 c.p.p., anche per il raccordo sistematico fra tale disposizione e l’art. 26 cit., (Cass. 11.11.93, Petrollini, rv. 197908). Ne deriva che occorre adottare un’interpretazione adeguatrice dei principi del giusto processo, cui si richiama correttamente il ricorrente, al fine di evitare che sia emessa una pronuncia virtualmente pregiudizievole in quanto non pienamente liberatoria. (…) L’estromissione del minore degli anni quattordici dal circuito processuale richiede, prima della pronuncia, che sia dato avviso, come stabilito dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 31, comma 2, ai fini dello svolgimento dell’udienza, preliminare, all’esercente la potestà dei genitori, affinchè possa presentare le proprie deduzioni, così attuando il principio del contraddittorio".

E’ dunque necessario, senza ulteriori superflue argomentazioni e ribadito il precedente oggetto di richiamo, che il Gip presso il tribunale dei Minori di Roma instauri previamente il contraddittorio, attraverso la fissazione di apposita udienza in camera di consiglio, prima di pronunciarsi sul non luogo a procedere. Il provvedimento impugnato va dunque annullato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale per i Minorenni di Roma per ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2011

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