T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 20-10-2011, n. 8091 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con DD 1295 del 23 giugno 2011, l’ente resistente ha revocato l’impugnata DD 588 del 16 marzo 2011 di divieto prosecuzione dell’attività commerciale nel locale interrato di vicolo del Bologna nn. 45 e 46 e che la ricorrente, all’odierna camera di consiglio, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione della controversia in esame, il ricorso – anche alla luce della memoria del 10 ottobre 2011 dell’amministrazione resistente – può essere dichiarato improcedibile posto che l’interesse a ricorrere, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione dell’evoluzione della vicenda, tranne per quanto riguarda il contributo unificato che va posto a carico di Roma Capitale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Contributo unificato a carico di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del DPR n. 115 del 2002.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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