Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2005 Interessi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.F. – sulla base di una sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, che condannava l’INPS al pagamento degli interessi anatocistici sull’importo degli interessi legali dovuti per il ritardo nella corresponsione dell’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola – notificava all’INPS atto di precetto e di pignoramento presso terzi. L’INPS proponeva opposizione all’esecuzione, eccependo tra l’altro, l’avvenuto integrale pagamento delle somme oggetto del pignoramento ancor prima della notifica dell’atto di precetto e il giudice adito, con ordinanza del 18.12.2000, in considerazione della natura delle proposte eccezioni, sospendeva "SE l’esecuzione, rimettendo la causa al giudice del lavoro per la trattazione del merito. Anche il reclamo dell’esecutante veniva rigettato: quindi l’INPS, in data 1.6.2007, depositava istanza di estinzione della procedura esecutiva. Nelle more la M. riassumeva la causa di opposizione che è stata decisa dal Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza qui impugnata, che ha accolto l’opposizione, ha condannato la parte privata al pagamento delle spese di lite e ha rimesso la causa al giudice dell’esecuzione per ogni provvedimento da assumere sull’istanza di sospensione dell’INPS. Di questa sentenza la M. ha chiesto la cassazione con ricorso fondato su quattro motivi, illustrati con successiva memoria.

L’INPS ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1199 c.c., in relazione all’art. 97 Cost, in una con vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata dato rilievo, ai fini della prova dell’avvenuto pagamento, a documentazione (prospetto interno dell’INPS, attestazione di pagamento del Bancoposta) inidonea a configurare la doverosa quietanza liberatoria.

2. Il motivo non è fondato.

3. Secondo i principi generali in materia di adempimento delle obbligazioni, il debitore ha il diritto di provare l’avvenuto pagamento dell’obbligazione a suo carico e l’esercizio di questo diritto non può essere impedito dall’omesso rilascio della quietanza (cfr. Cass. n. 1630/1973). Quanto alla idoneità della prova offerta, essa è rimessa alla valutazione del giudice di merito, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., mentre il controllo del giudice di legittimità in ordine al convincimento della rilevanza probatoria degli elementi considerati può riguardare solo la congruità della motivazione e il rispetto dei principi di diritto che regolano la prova (cfr. Cass. n. 4373/2003; n. 12747/2003). Questi principi trovano applicazione (vedi Cass. n. 23142/2009) anche in tema di prova della estinzione satisfattiva del debito dell’ente pubblico previdenziale, occorrendo, al fine di escludere l’ammissibilità di mezzi di prova diversi dalla quietanza, un’apposita prescrizione di legge che non è dato rinvenire per i pagamenti eseguiti dall’INPS, non applicandosi all’Istituto la legge di contabilità generale ( R.D. n. 2440 del 1923, art. 55) e il relativo regolamento ( R.D. n. 827 del 1924, art. 26 e segg.) relativi ai pagamenti eseguiti dallo Stato.

4. Nessuna censura può, quindi, muoversi alla sentenza impugnata per aver dato rilievo, ai fini della prova dell’adempimento dell’INPS, a documentazione diversa dalla quietanza e, peraltro, consistente non soltanto in atti interni (ordinativo di pagamento) dell’INPS, ma anche in un attestato dell’Ufficio postale di (OMISSIS), che dava conto dell’importo versato, delle generalità di chi l’aveva riscosso (la M.) e della data dell’operazione.

5. Nel secondo motivo la sentenza del Tribunale è censurata per vizio di motivazione in relazione agli artt. 115 e 2726 c.c., per essersi il giudice dell’opposizione avvalso illegittimamente dello strumento delle presunzioni semplici per ritenere provato il pagamento da parte dell’INPS. 6. Questo motivo è inammissibile perchè si risolve in una censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, a prescindere dalla intitolazione, in quanto, in concreto, si critica il ricorso alla prova per presunzioni semplici in tema di pagamento, oltre i limiti legali di ammissibilità della prova orale ( art. 2726 c.c. e art. 2729 c.c., comma 2), essendo meramente incidentali e discorsivi, oltre che non adeguatamente specificati e dimostrati, i rilievi di tipo di diverso (ci si riferisce, in particolare, ai rilievi relativi al contenuto del documento Bancoposta – secondo la ricorrente attestante un pagamento inferiore all’importo del credito posto in esecuzione – che non è stato trascritto in ricorso, come imponeva il principio dell’autosufficienza). In relazione a tale motivo, quindi, deve rilevarsi la mancanza del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di deposito della sentenza impugnata).

7. Nel terzo motivo, con deduzione di violazione dell’art. 2697 c.c. e di carenza assoluta di motivazione si assume che ha errato il giudice dell’opposizione a porre a carico dell’opposto (esecutante), anzichè sull’opponente INPS, l’onere di provare la non imputabilità dell’eccepito pagamento al credito esecutato.

8. Questo motivo è da rigettare, giuridicamente e logicamente corretta apparendo l’osservazione del giudice di merito, secondo non risultando smentito che l’attestazione di pagamento di cui al Bancoposta, intervenuta dopo la sentenza di condanna della Corte d’appello del dicembre 2004, non si riferisse alla "posta" oggetto di esecuzione, sarebbe stato onere dell’"accipiens" – onere nella specie non adempiuto – provare a quale suo diverso credito si sarebbe potuto imputare il (provato) pagamento.

9. Nel quarto motivo, riferito alla liquidazione delle spese, è dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1578 del 1933, art. 60 in combinato disposto con il D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 1 in una con vizio di motivazione, imputandosi alla sentenza impugnata di aver liquidato onorari e diritti procuratori eccessivi, considerato il valore della causa – pari a Euro 435,22 – l’importanza delle questioni trattate e l’attività concretamente svolta dal procuratore dell’INPS, 10. Questo motivo è da rigettare con riferimento alla liquidazione degli onorari, apparendo congrua, rispetto alla tariffa professionale nella specie applicabile ( D.M. n. 127 del 2004) e in relazione alle attività di difesa che la stessa ricorrente riferisce essere state svolte dal procuratore dell’inps (il quale, è da dire, non ha svolto, al riguardo, alcuna contestazione), quella operata dal Tribunale a favore dell’Istituto previdenziale (pari a Euro 400,00).

E’ invece da accogliere la censura riferita alla liquidazione dei diritti di procuratore, essendo il relativo importo (pari a Euro 900,00) palesemente (e immotivatamente) superiore alla somma – in effetti pari agli Euro 161,00 indicati dalla ricorrente medesima – complessivamente spettante, secondo la richiamata tariffa professionale, per le attività sopra richiamate.

11. In conclusione, il ricorso va accolto in relazione a questa sola censura, conseguendone, solo con riferimento ad essa, la cassazione della sentenza impugnata, mentre vanno confermate tutte le altre statuizioni della sentenza medesima, compresa quella relativa alla liquidazione delle spese di lite, per la parte relativa agli onorari liquidati a favore dell’INPS. 12. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito direttamente da questa Corte, con la liquidazione di Euro 161,00 per diritti di procuratore dovuti all’Istituto previdenziale.

13. Si compensano fra le parti, in considerazione del suo esito, le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione e rigetta gli altri; cassa, in relazione alla censura accolta, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida i diritti di procuratore spettanti all’INPS in Euro 161,00. Conferma le altre statuizioni della sentenza medesima, compresa quella di liquidazione degli onorari. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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