Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-09-2011, n. 35221 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del 26 novembre 2010 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva disposto la misura cautelare in carcere nei confronti di B. A. in ordine ai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 43) e di spaccio di stupefacenti (capo 65).

2. – Nell’interesse del B. ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che l’indeterminatezze e la non univocità delle conversazioni oggetto di intercettazione non assurgono al rango di fonte autonoma di prova dello, colpevolezza del B..

Con un secondo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1-bis, artt. 274 e 275 c.p.p., rilevando che gli elementi acquisiti non siano idonei a dimostrare la sussistenza dei gravi indizi in relazione ad entrambi i reati contestati.

Quanto alle esigenze cautelari l’ordinanza viene censurata in quanto il pericolo di reiterazione nei reati sarebbe stato valutato in termini astratti, senza alcuna relazione con la realtà concreta e senza considerare nè la giovanissima età dell’imputato nè la sua incensuratezza.

Critiche vengono mosse anche in ordine all’applicazione dell’art. 275 c.p.p., sostenendo che i giudici non avrebbero indicato quegli elementi specifici e concreti da cui desumere che l’attività criminale del B. si sarebbe arrestata solo ed esclusivamente con la custodia cautelare in carcere.

Nel ricorso si lamenta anche la mancanza di riscontri individualizzanti alle chiamate in correità, chiamate di cui l’ordinanza impugnata non fa menzione.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso è inammissibile.

3.1. – Il Tribunale ha ritenuto che la gravità degli indizi di colpevolezza a carico di B.A. sono costituiti da una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali da cui i giudici hanno desunto elementi di prova per quanto riguarda sia la sua partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia per l’episodio di spaccio, hi particolare, i risultati delle captazioni avrebbero evidenziato che il B. all’interno dell’organizzazione avesse il ruolo di spacciatore al dettaglio della sostanza stupefacente, curando i rapporti con i consumatori, custodendo e gestendo i quantitativi di droga da destinare al mercato, coordinandosi con M.D. e R.P..

Rispetto a questa ricostruzione, fondata su un attento esame dei risultati investigativi e su una analisi delle conversazioni intercettate più rilevanti, da cui l’ordinanza ha tratto argomenti per ritenere dimostrato, a livello di gravi indizi, il suo coinvolgimento nell’associazione e nell’episodio di spaccio contestato al capo 65, il ricorrente oppone una lettura alternativa, inconciliabile con i limiti del controllo della motivazione nel giudizio di legittimità, che non concerne nè la ricostruzione dei fatti nè l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile, cioè l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Vizi che nel provvedimento in esame non sono stati neppure rilevati.

3.2. – Appaiono manifestamente infondati anche i motivi con cui il ricorrente denuncia l’erronea applicazione degli artt. 273 e 192 c.p.p., in quanto la decisione impugnata ha desunto i gravi indizi dai risultati delle intercettazioni, che non impongono alcun tipo di riscontro. Gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell’imputato e non devono trovare risconto in atei elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, ossia abbiano caratteristiche tali da essere attendibili e convincenti, non equivoci e non generici, non suscettibili di diversa interpretazione e non contrastanti tra loro, tutti caratteri che il Tribunale ha ritenuto esistenti e sui quali ha fondato la sua decisione.

3.3. – Infine, del tutto infondato è il motivo relativo alle esigenze cautelari avendo il Tribunale specificamente motivato in ordine alla pericolosità dell’indagato, desunta dalla gravità delle condotte poste in essere.

4. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del neonate al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in considerazione delle questioni trattate.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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