Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2004

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 7.3.2007 la Corte d’appello di Venezia, richiamata la propria sentenza non definitiva del 7.11.2006, con la quale aveva accertato l’esistenza di alcune delle omissioni contributive alle quali avevano fatto riferimento gli ispettori dell’Inps nei (OMISSIS) a carico rispettivamente di T.A. e della Togni snc di Togni Armando & C. (cui era subentrata la Togni snc di Ambrosi Giovanni e C), ha condannato T.A. a pagare all’Inps la somma di Euro 663.395,81 e la Togni snc a pagare all’Istituto la somma di Euro 10.274,85, comprensive di somme aggiuntive e interessi di mora a tutto il 4.12.2006, calcolate sulla base dei nuovi conteggi prodotti in appello dall’ente previdenziale. A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta ritenendo che le deduzioni svolte dagli appellanti in ordine alla correttezza di tali conteggi dovessero essere respinte in quanto la questione relativa alla qualificazione del debito contributivo, come omissione o come evasione, era stata decisa con la sentenza non definitiva nel senso che si trattava di evasione contributiva e, quanto alla determinazione delle sanzioni, queste erano state calcolate ai sensi della L. n. 388 del 2000, e quindi nella misura più favorevole prevista da tale normativa, come richiesto dalle stesse parti appellanti.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione la Togni srl (già Togni snc di Ambrosi Giovanni e C.) e T.A. affidandosi a sette motivi di ricorso (alcuni dei quali articolati in diverse censure) cui resiste con controricorso l’Inps.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, relativamente alle omissioni contributive di cui al paragrafo n. 2 del verbale di accertamento n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di stabilire "se sia conforme al diritto l’affermazione secondo la quale risulterebbe per tabulas che la retribuzione corrisposta era inferiore al minimale contributivo, quando invece il documento (estratto libro paga in copia conforme) allegato in atti dimostra il contrario, con ciò concretandosi il difetto di attività del giudice del merito per omesso esame di fatto decisivo". 2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 389 del 1989, art. 1, del D.L. n. 503 del 1992, art. 17 e L. n. 166 del 1991, art. 9 ter per i c.d. trasferisti, nonchè vizio di motivazione, relativamente alle omissioni contributive di cui al paragrafo n. 5 del verbale di accertamento n. (OMISSIS) e n. 2 del verbale n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di stabilire se "sia conforme al diritto l’affermazione secondo la quale il minimale contributivo vada stabilito sulla base del normale orario di lavoro di otto ore giornaliere e ad esso vada aggiunta la diaria, e non invece vada stabilito sulla base della normale retribuzione contrattuale corrisposta di otto ore giornaliere, che congloba le ore effettivamente lavorate e la diaria per il tempo di viaggio di andata e ritorno dalla sede aziendale al cantiere di destinazione". 3.- Con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 2094 e 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, relativamente alle omissioni contributive di cui al paragrafo n. 7 del verbale di accertamento n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di stabilire "se sia conforme al diritto l’affermazione secondo la quale la "subordinazione" derivi dalla natura delle mansioni espletate, e non invece dal vincolo di "subordinazione", comportante l’assoggettamento personale del prestatore di lavoro al potere direttivo dell’imprenditore, nonchè una limitazione della sua libertà, al di là della natura tecnico- funzionale di tale collaborazione …". 4.- Con il quarto motivo si deduce: a) la violazione della L. n. 160 del 1988, art. 8 e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, relativamente alle missioni contributive di cui ai paragrafi n. 9 e n. 10 del verbale di accertamento n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di accertare se "le irregolarità formali commesse dalla ditta opponente, in ordine alla registrazione delle ore di c.i.g., con il metodo del c.d. raggruppamento, integrino la violazione del disposto di cui alla L. n. 160 del 1988, art. 8, comma 5"; b) la violazione del D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 1 della L. n. 77 del 1963, art. 1 e L. n. 1359 del 1964, art. 1 nonchè vizio di motivazione, relativamente alle omissioni contributive riscontrate al paragrafo n. 13 del verbale di accertamento n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di stabilire se nel caso in esame "vi è stata violazione delle norme di legge richiamate … con il comportamento della ditta ricorrente che ha posto i dipendenti in c.i.g., in presenza di una causa (maltempo) che impediva l’esecuzione del lavoro, e a prescindere dalle ferie, godute o meno dai dipendenti …"; c) la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 788 del 1945, art. 1 nonchè vizio di motivazione, relativamente alle omissioni contributive di cui ai paragrafi nn. 16 e 17 del verbale di accertamento n. (OMISSIS) e nn. 4, 5 e 6 del verbale n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di accertare se "gli elementi probatori eventualmente raccolti in ordine alla posizione irregolare di alcuni lavoratori, in determinati periodi storici (con riferimento all’erogazione delle integrazioni salariali) possano essere stesi – tout court -a tappeto, a tutti gli altri lavoratori della ditta opponente, che abbiano beneficiato di c.i.g. nel lungo periodo dal 1980 al 1993; e se l’annullamento del beneficio della c.i.g. possa derivare da mere presunzioni, prive dei requisiti di gravità, concordanza e univocità, o addirittura da semplici supposizioni, fondate su un ragionamento induttivo (dal particolare al generale)";

d) la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, relativamente alle omissioni contributive di cui ai paragrafi nn. 9, 10, 13, 14, 16 e 17 del verbale di accertamento n. (OMISSIS), nonchè a quelle di cui ai paragrafi nn. 4, 5 e 6 del verbale n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di accertare se "l’aver omesso di pronunziarsi sull’eccezione formulata dalla ditta ricorrente di difetto di legittimazione passiva, integri violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata". 5.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 e dell’art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, relativamente alle omissioni contributive contestate al paragrafo n. 12 del verbale di accertamento n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di stabilire "se sia conforme al diritto l’affermazione secondo la quale non paiono sufficienti ad escludere la natura retributiva delle indennità chilometriche i documenti contabili prodotti in causa per il solo fatto che l’azienda datrice di lavoro metteva a disposizione dei lavoratori mezzi di trasporto per recarsi nei cantieri, quando invece è risultato, per tabulas e per testi, che taluni dipendenti si sono serviti degli automezzi personali per ragione di servizio e come tali sono stati rimborsati sulla base delle tariffe di costi chilometrici". 6.- Con il sesto motivo si deduce la violazione della L. n. 153 del 1969, art. 12 nonchè vizio di motivazione, relativamente alle omissioni contributive contestate al paragrafo n. 15 del verbale di accertamento n. (OMISSIS) e n. 3 del verbale n. (OMISSIS), chiedendo a questa Corte di stabilire "se sia conforme o non al diritto l’affermazione secondo la quale la specificità della disciplina dell’indennità di mensa fissata dal c.c.p.l. della Provincia di Verona escluda l’applicabilità del disposto della L. di base n. 153 del 1969, art. 12 che fissa (tassativamente) i rimborsi a pie di lista come ipotesi da non comprendersi nella retribuzione imponibile, nonchè escluda l’applicabilità della L. n. 166 del 1991, dell’art. 9 ter per il quale deve qualificarsi "diaria", di natura non retributiva ed esente da contribuzione, l’intero trattamento comunque denominato corrisposto ai ed trasfertisti". 7.- Con il settimo motivo si denuncia la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b) nonchè vizio di motivazione, relativamente all’applicazione del regime sanzionatorio, chiedendo a questa Corte di accertare "se il regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), possa applicarsi quando manchi la prova rigorosa, che dovrebbe essere fornita dall’Inps, che il datore di lavoro abbia occultato, con l’intenzione specifica di non versare i contributi, il rapporto di lavoro o abbia occultato le retribuzioni dovute ed erogate ai lavoratori al fine specifico di sottrarsi al pagamento dei contributi". 8.- Il ricorso deve ritenersi inammissibile perchè le censure proposte riguardano tutte questioni già decise con la sentenza non definitiva, che non è stata impugnata unitamente a quella che ha definito il giudizio di appello e che. sola,forma oggetto dell’impugnazione proposta con il ricorso per cassazione.

I ricorrenti impugnano infatti la sentenza n. 128/2007, emessa dalla Corte d’appello in data 27.2.2007 e pubblicata il 7.3.2007, senza tuttavia proporre impugnazione – nè dimostrare di avere fatto riserva di impugnazione, ex art. 361 c.p.c. – contro la sentenza non definitiva emessa dalla stessa Corte d’appello in data 7.11.2006. I motivi di gravame, come risulta dall’esposizione che precede, e come riassuntivamente indicato anche alla pag. 7 del ricorso per cassazione, riguardano i paragrafi nn. 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del verbale di accertamento n. (OMISSIS) e i paragrafi nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del verbale di accertamento n. (OMISSIS), ossia tutte questioni che, come si legge alla pag. 9 della sentenza impugnata, sono state risolte con la sentenza non definitiva e sulle quali si è ormai formato il giudicato.

9.- Anche la questione relativa alla qualificazione del debito contributivo (se omissione o evasione contributiva), che è investita dal settimo motivo, e stata decisa nella sentenza non definitiva – così come si legge sia nella sentenza impugnata (pag. 10) che nel ricorso per cassazione (pag. 98) – nel senso che si tratta di evasione contributiva, e tale questione non può dunque essere posta nuovamente in discussione in questa sede, dovendo rimarcarsi, al riguardo, che – come già più volte affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 14319/2002) – i vizi della sentenza non definitiva possono essere fatti valere solo con un gravame che la investa direttamente, e non già con l’impugnazione avverso la sentenza definitiva; sentenza, quest’ultima, che, del resto, una volta esauriti i poteri decisoli per la parte della controversia definita con la sentenza interlocutoria, non può riguardare altro che le questioni non coperte dalla prima pronuncia (cfr. Cass. n. 10889/2006, cui adde Cass. n. 18898/2009).

10.- Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

L’identità delle questioni sollevate dai ricorrenti ne giustifica la condanna solidale ex art. 97 c.p.c., comma 1.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 90,00 oltre Euro 5.000,00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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