Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 15-06-2011) 28-09-2011, n. 35220 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con provvedimento del 26 novembre 2010 il G.i.p. del Tribunale di Catanzaro disponeva la misura cautelare in carcere nei confronti di M.U. in ordine al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), nonchè per una serie di rapine (capi 8, 9 e 10) aggravate ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 43) e per spaccio di stupefacenti (capi 44 e 48).

Sull’istanza di riesame proposta dal M. il Tribunale di Catanzaro ha annullato l’ordinanza in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e di spaccio di stupefacenti (capo 48) e ha dichiarato l’incompetenza del G.i.p. distrettuale presso il Tribunale di Catanzaro, in ordine alle rapine contestate (capi 8, 9 e 10), escludendo peraltro l’aggravante di cui all’art. 7 cit. e affermando la competenza del G.i.p. del Tribunale di Bari; ha quindi confermato l’ordinanza cautelare per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 43) e per lo spaccio (capo 44).

2. – Nell’interesse del M. ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia, il quale censura l’ordinanza impugnata perchè fondata sulle sole dichiarazioni accusatorie non riscontrate del collaboratore di giustizia, S.G. e su una serie di intercettazioni da cui non si evince in alcun modo la sua appartenenza all’associazione criminale dedita al traffico di stupefacenti.

Riguardo al reato di cui al capo 44 il ricorrente eccepisce che per lo stesso fatto il M. sarebbe stato già giudicato e condannato.

Infine contesta la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Motivi della decisione

3. – Si apprende dall’ordinanza del Tribunale che la vicenda in esame si inserisce in un’attività di indagine piuttosto complessa, che ha consentito l’individuazione di un sodalizio criminale capeggiato da B.M. operante nel cosentino e in collegamento con il clan cd. degli "Zingari", altra organizzazione che persegue i suoi traffici illeciti nella città di Cosenza.

Tuttavia, i giudici del riesame hanno ritenuto che gli indizi di colpevolezza a carico del M. non fossero sufficienti a giustificare il provvedimento cautelare in ordine all’associazione facente capo al B., non emergendo alcun elemento concreto dal quale desumere che l’imputato abbia contribuito all’esistenza o al rafforzamento della organizzazione di cui al capo 1.

Diverso il discorso dei giudici in ordine all’associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74.

Gli elementi indiziali dell’inserimento dell’imputato nell’organizzazione diretta al traffico di stupefacenti sarebbero costituiti dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia S.G., riscontrate dai risultati delle intercettazioni, da cui emerge il suo collegamento con B.F., con il quale si occupa dell’attività di rifornimento di droga dei puscher, tra cui M.D., che curano lo spaccio al dettaglio. L’ordinanza afferma che il clan Bruni avrebbe operato nel settore degli stupefacenti attraverso M., che si sarebbe occupato dell’acquisto di grossi quantitativi di droga (cocaina), sotto la supervisione del capo, B.M. e del fratello B.F., sempre pronti a intervenire in caso di contrattempi.

Pertanto, deve ritenersi che, al contrario di quanto sostenuto nel ricorso, le dichiarazioni accusatorie di S.G. abbiano ricevuto una serie di riscontri, sicchè correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. 4. – Invece, per quanto riguarda l’episodio di cessione di stupefacenti contestato al capo 44, il motivo dedotto deve essere accolto, sebbene per ragioni diverse da quelle rappresentate nel ricorso.

Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per l’episodio in esame, desumendoli da una conversazione intercettata tra M. e G., in cui avrebbero fatto riferimento ad una precedente condotta di detenzione finalizzata alla cessione di stupefacenti. Tuttavia, la frase utilizzata dai giudici ("eh comunque il coso è meglio dell’altra volta") non appare sufficiente a ritenere la gravita indiziaria in relazione al reato in questione, risultando assolutamente equivoca e generica, comunque inidonea a dimostrare che i dialoganti alludessero effettivamente a sostanze stupefacenti, mancando inoltre ogni cenno al quantitativo e alla qualità.

Pertanto, limitatamente a questo capo l’ordinanza deve essere annullata.

5. – Infine, infondato è il motivo relativo alle esigenze cautelari, avendo il Tribunale specificamente motivato in ordine alla pericolosità dell’indagato, desunta dalla gravita delle condotte poste in essere.

6. – La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 44 dell’imputazione.

Rigetta nel resto il ricorso.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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