T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-10-2011, n. 8080 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la sentenza di cui in epigrafe la Sezione ha accolto il ricorso n.9260 del 2008 con cui il professor P. aveva impugnato il Decreto n.297/08 con il quale erano stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa a n.1 posto di professore universitario di ruolo di I^ fascia- settore disciplinare F11A, cui l’odierno ricorrente aveva partecipato con esito negativo.

In particolare il gravame era stato accolto in quanto era stato ritenuto fondato il motivo di doglianza prospettante la violazione dell’art.3 del DPR n.117/2000 e del Regolamento di Ateneo per illegittima composizione della Commissione esaminatrice.

La citata sentenza, debitamente notificata, è passata in giudicato e non essendo stata data esecuzione alla stessa, l’interessato con atto depositato il 13 giugno 2011 ha proposto, ai sensi dell’art.112, comma 2, lett.a) del cpa., il presente gravame, notificato sia al Ministero dell’Università che all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, chiedendo l’adozione da parte del Tribunale di tutti i provvedimenti necessari per l’esecuzione.

Alla camera di consiglio del 5.10.2011 il proposto gravame è stato assunto in decisione.

Il ricorso è fondato.

La ritualità del ricorso e la documentazione esibita comprovano che l’Università degli Studi del Piemonte Orientale "A. Avogadro" non ha adempiuto a quanto disposto dalla predetta sentenza provvedendo alla nomina di una nuova Commissione esaminatrice alla luce di quanto disposto dalla ripetuta decisione, che doveva rinnovare integralmente la menzionata procedura valutativa.

Deve, pertanto, essere accolto il ricorso in esame, ed a ciò si provvede fissando alla citata Università un termine per l’adempimento e designando un Commissario ad acta per l’eventualità che anche detto termine resti inosservato.

Le spese di giudizio e quelle connesse all’intervento del Commissario ad acta sono a carico dell’amministrazione inadempiente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez.III, in accoglimento della domanda di esecuzione della sentenza n. 32604/2010 proposta dal professor M.P. ORDINA all’intimata Università di dare completa esecuzione alla citata sentenza, adottando i provvedimenti necessari nel termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla notificazione di essa ad istanza di parte, se effettuata prima.

Nomina, inoltre. in caso di perdurante inottemperanza, quale commissario ad acta il Presidente del Consiglio Universitario nazionale (CUN) con l’incarico di adottare tutti i provvedimenti necessari per l’ottemperanza entro l’ulteriore termine di trenta gg, e con diritto a percepire un compenso forfettario di Euro 2.000,00 (duemila euro) al lordo delle ritenute di legge.

Condanna l’intimata Università al pagamento delle spese processuali quantificate nella misura complessiva di Euro 1.500,00 (millecinquecento euro).

Ordina alla Segreteria di procedere alla comunicazione della presente sentenza al Presidente del CUN.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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