T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-10-2011, n. 8078

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierno ricorrente, professore ordinario a tempo definito presso l’intimata Università, essendo stato nominato Rettore dell’Università telematica delle Scienze Umane "Niccolò Cusano", ha comunicato l’avvenuta nomina alla Università La Sapienza, la quale con la contestata nota ha fatto presente che la nomina a Rettore dava luogo ad un palese conflitto di interessi tale da integrare gli estremi dell’incompatibilità assoluta rispetto al dovere di esclusività.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 11 del DPR n.382/1980. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti e manifesta ingiustizia;

2) Violazione e falsa applicazione dell’art.53 del D.lgvo n.165/2001. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti sotto ulteriore profilo. Erroneità della motivazione e manifesta ingiustizia.

Si è costituita l’intimata Università contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla pubblica udienza del 5.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Le dedotte doglianze devono essere rigettate.

Al riguardo il Collegio osserva che:

a) la materia delle incompatibilità dei professori universitari a tempo definito risulta disciplinata dal DPR n.382/1980 nonchè dall’art.6 del DPCM n.117/1989, il cui secondo comma prevede che al personale con rapporto a tempo parziale è consentito, previa autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente;

b) come osservato egregiamente dalla Difesa erariale in sede di memoria difensiva, le cui tesi sono state recepite dal Consiglio di Stato che con ordinanza della Sezione sesta n.1744/2001 ha accolto l’appello cautelare proposto dall’amministrazione avverso l’ordinanza di questa Sezione n.630/2011 che aveva accolto l’istanza di sospensiva, la funzione di Rettore di un’Università privata, sostanzialmente in concorrenza con quella di appartenenza del ricorrente, è quella di intervenire sul mercato della richiesta e della offerta formativa universitaria per aumentare il numero delle iscrizioni alla propria università, per cui venendo lo svolgimento di tale attività a concretizzare un palese conflitto di interessi, coerentemente è stata ravvisata l’incompatibilità del professor P. a rivestire la carica di Rettore.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n.1107 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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