Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 2001 Licenziamento per giustificato motivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A. impugnava il licenziamento intimatogli dalla società VWR international s.r.l. per giustificato motivo oggettivo in relazione alla pretesa soppressione del suo posto di lavoro di responsabile della linea strumentazione scientifica, posizione erroneamente indicata, a detta del ricorrente, come responsabile della vendita di strumenti di cromatografia, mentre invece riguardava non solo la vendita ma anche la manutenzione dei prodotti. Si era allegata la necessità di contenere le spese aziendali, mentre in realtà il recesso era avvenuto dopo un litigio con l’amministratore delegato S.. Il N. chiedeva la dichiarazione di illegittimità del recesso, la sua reintegrazione nel posto di lavoro con le indicate conseguenze di tipo risarcitorio.

Il Tribunale del lavoro di Milano rigettava la domanda. Sull’appello del N. la Corte di appello di Milano con sentenza 16.6.2009 rigettava anche l’appello.

La Corte territoriale osservava che le censure mosse dal N. non erano state confermate in sede istruttoria. Era emerso che al momento del recesso l’appellante si occupava solo delle vendite di strumentazione scientifica, non anche della manutenzione dei prodotti, settore già da mesi accorpato alla manutenzione della strumentazione di base in capo al Sa., responsabile di quest’ultima. La strumentazione scientifica, ha ancora osservato la Corte territoriale, era la minima parte del fatturato della strumentazione in generale e la posizione risultava definitivamente soppressa con l’assorbimento di tutta la strumentazione, sia di base che scientifica, sia per la parte delle vendite che per la manutenzione, in capo al Sa., divenuto l’unica figura di responsabile di riferimento. Il Sa., collaboratore della società sin dal 2001, era stato assunto nel 2004 e quindi ben prima del recesso e si era dimostrato persona con esperienza generale per tutti i prodotti, in grado di portare a compimento la scelta aziendale di accorpare tutta la strumentazione. I lavoratori assunti dopo il recesso avevano un inquadramento diverso dal ricorrente ed avevano occupato posizioni completamente diverse; il ricorrente comunque non aveva indicato altre posizioni che avrebbe potuto ricoprire in azienda e risultavano licenziate ben sette persone nell’arco di un anno in conseguenza dell’accorpamento di diverse funzioni anche a fini di contenimento dei costi.

Ricorre il N. con quattro motivi, resiste la VWR spa con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza del giustificato motivo di licenziamento:

il teste D.M. ha riferito che il ricorrente aveva ricoperto la posizione di responsabile sia delle vendite che della manutenzione scientifica sino al momento del recesso, il Sa. era divenuto quadro solo il giorno dopo il recesso, quindi con un nesso evidente con i licenziamento del ricorrente; l’assunzione del M. era avvenuta per sostituire il Sa.; non vi era stato pertanto alcun risparmio di costi e, dopo il recesso, il T. era stato spostato per svolgere mansioni cui era addetto prima il N.. La documentazione della società e le sue difese differivano di molto da quanto dichiarato dai testi circa il peso del fatturato della strumentazione scientifica su quella globale. Il fine non era quello di ridurre le perdite, ma di aumentare i profitti.

Il primo motivo appare infondato e non può essere accolto, perchè sviluppa mere censure di merito dirette ad una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede.

Va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui " è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. (Nella specie la S.C., in controversia concernente l’impugnativa di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha ritenuto che non fosse configurarle la censura per vizio di motivazione della decisione nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze istruttorie dalle quali sarebbe emerso che il datore di lavoro avrebbe dovuto adibire il lavoratore licenziato a differenti mansioni nell’ambito dell’azienda)" (cass. n. 7394/2010; cass. n. 6064/20008). Ora la Corte di appello ha accertato, sulla base di una valutazione complessiva della prova espletata, che al momento del recesso il ricorrente non era più il responsabile della manutenzione dei prodotti già affidata nel Giugno del 2005 al Sa.

(accertamento peraltro certamente non smentito dalla trascrizione di alcuni passaggi delle dichiarazioni rese da un teste, mancando nel motivo una ricostruzione completa ed analitica dei risultati dell’istruttoria espletata), che poi risulta aver riassorbito anche l’attività di responsabile delle vendite della linea di stumentazione scientifica. Emerge dalla sentenza impugnata che il Sa. fu promosso quadro a fine 2005, inizio 2006, come da lui stesso dichiarato (v. sentenza pag. 19) e che dopo il recesso furono assunti due lavoratori con mansioni del tutto diverse da quelle del ricorrente, che la finalità della ristrutturazione (v. dichiarazioni rese dai testi R. e S. menzionate a pag. 3 della sentenza impugnata) era quella di accorpare tutta la strumentazione, finalità effettivamente realizzata e che nel complesso lo snellimento della struttura aziendale con l’accorpamento di alcune funzioni comportò il licenziamento di ben altre sette persone, con notevole risparmi di costi. Dalla ricostruzione della vicenda operata in sentenza risulta quindi, sul piano della valutazione dei risultati istruttori, che il posto occupato dal ricorrente fu soppresso e la relativa attività assorbita da altri lavoratori, che le finalità di risparmio dichiarate dall’azienda furono portate a termine e che non furono assunti altri lavoratori dalla posizione comparabile a quella del ricorrente. La motivazione appare congrua e logicamente coerente ed ancorata a dati processuali precisi e circostanziati, così come riferiti nell’impugnata sentenza, mentre le censure sono relative al merito della controversia e tendono, come detto, ad una rivalutazione del fatto con una diversa ed alternativa ricostruzione della vicenda, inammissibile in questa sede.

Con il secondo motivo si allega l’omessa ed insufficienza motivazione. Il recesso era avvenuto solo 4 mesi dopo che la posizione era stata attribuita al N., arco temporale in cui non si poteva valutare seriamente la non redditività del settore affidato al N..

Anche il motivo che precede investe questioni puramente di merito e tende ad una rivalutazione del fatto, "alternativa" all’accertamento compiuto dai giudici di merito. Nel motivo si finisce con il prospettare che, artificiosamente, si sia costruita una posizione poco produttiva ed in perdita per il N., onde poi licenziarlo solo pochi mesi dopo. Si tratta di una deduzione di fatto che peraltro appare inidonea a smentire quanto indicato nella lettera di recesso riportata a pagg. 35 del ricorso e cioè che la posizione è stata soppressa, che i risultati di vendita non erano buoni e che tale soppressione ha comportato dei risparmi. Non sussisteva alcun obbligo per il datore di lavoro di valutare in un arco temporale più ampio di quello indicato nel motivo l’opportunità di mantenere una posizione lavorativa, rivelatasi improduttiva e sopprimibile per ragioni di ordine organizzativo.

Con il terzo motivo si allega l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla fungibilità tra il N. e il Sa.. I lavoratori non erano in realtà fungibili.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello ha accertato che il Sa. aveva iniziato a collaborare con la società nel 2001, che nel 2004 era stato assunto come venditore e, come detto, successivamente era stato già nominato responsabile della divisione strumentazione (pagg. 3-4 della sentenza impugnata); lo stesso ha poi assorbito la precedente attività svolta dal ricorrente. Pertanto in punto di fatto è stato oggetto di valutazione sia la pregressa esperienza del Sa., sia l’avvenuto assorbimento da parte dello stesso delle mansioni svolte in precedenza dal ricorrente. Le censure pertanto sono di mero fatto e tendono a sindacare la facoltà di scelta del datore di lavoro anche nel caso di un recesso individuale per giustificato motivo oggettivo, che invece rimane di per sè insindacabile, pur nell’obbligo di comprovare gli elementi della soppressione del posto e l’impossibilità di repechage dei dipendente licenziato.

Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5. Doveva essere considerata l’anzianità di servizio che era maggiore per il Sa..

Il motivo è, come già accennato, inconferente in quanto non si tratta di un licenziamento collettivo e quindi non è applicabile la richiamata normativa.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità, in favore della parte intimata seguono la soccombenza e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 50,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.000,00 per onorari da avvocato, oltre Iva, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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