T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-10-2011, n. 8077 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor M., in qualità di locatario di un immobile donato allo IOR – Istituto per le Opere di Religione – nel marzo del 2011 ha presentato all’ intimato istituto un’istanza di accesso tesa ad ottenere l’esibizione degli atti di cui in epigrafe.

Non essendo stato adottata alcuna determinazione in merito, il predetto nominativo nonchè il Codacons, Coordinamento delle Associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei consumatori, e l’Associazione per la tutela utenti servizi finanziari, bancari e assicurativi hanno proposto il presente gravame con cui è stato chiesto l’accertamento del diritto del signor M. a prendere visione della richiesta documentazione nonchè la consegunte condanna dell’intimato Istituto all’esibizione della stessa.

Si è costituito lo IOR eccependo sotto numerosi profili l’inammissibilità del proposto gravame e contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011 il gravame è stato assunto in decisione.

Il ricorso è palesemente inammissibile, attesa la evidente estraneità degli atti di cui è stata richiesta l’esibizione alla categoria dei documenti amministrativi di cui alla normativa sul diritto di accesso ed in considerazione della estraneità dello IOR al novero dei soggetti (pubbliche amministrazioni ovvero soggetti di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alle loro attività di pubblico interesse) che secondo quella normativa possono essere destinatari della richiesta di accesso.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, III^ Sezione, definitivamente pronunciando sul gravame in epigrafe indicato lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in parti uguali, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00 (Euro Tremila)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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