Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-09-2011, n. 35134Sospensione condizionale della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma – per quanto ancora specificamente rileva nei presente giudizio di legittimità – pronunciando quale giudice dell’esecuzione sulla richiesta del Pubblico Ministero della sede di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a D.C.D., la rigettava, e ciò in quanto la sentenza emessa il 3 aprile 2003 non risultava aver concesso "la sospensione condizionale della pena a favore del predetto". 2. – Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ( art. 168 cod. proc. pen.), evidenziando, a sostegno della proposta impugnazione, che inspiegabilmente l’istanza di revoca era stata rigettata, in quanto la stessa, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, non si riferiva alla sentenza di condanna subita dal D.C. il 3 aprile 2003, nella quale in effetti non si disponeva la sospensione condizionale della pena, ma a quella emessa il 27 giugno 2001, con la quale era stato riconosciuto, invece, tale beneficio, costituendo la sentenza di condanna del 3 aprile 2003, solo una delle numerose condanne subite dal D.C. per reati commessi entro i cinque anni dal passaggio in giudicato di quella che aveva elargito il beneficio, la quale, per altro, neppure risultava evocata nella richiesta, nella quale si faceva invece espressa menzione della sola sentenza di condanna emessa il 21 aprile 2006 per un reato commesso il (OMISSIS).

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è fondata e merita accoglimento.

Ed invero – come a ragione sostenuto anche dal Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria in atti – la decisione del giudice dell’esecuzione di escludere la sussistenza dell’ipotesi di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a D. C.D. con sentenza del Tribunale di Roma divenuta definitiva il 27 novembre 2001, deve ritenersi, in effetti, illegittima per violazione di legge, avendo il condannato "commesso delitti nel quinquennio successivo, accertati con sentenza definitiva", così come si ricava dall’esame degli atti ed in particolare dal certificato del casellario giudiziale in data 27 dicembre 2010, rivelandosi del tutto incongruo ed indicativo di un totale travisamento dell’effettivo contenuto dell’istanza del pubblico ministero, il riferimento alla sentenza di condanna del 3 aprile 2003, pure subita dal condannato.

Dalle considerazioni che precedono, consegue l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza 27/6/2001 del Tribunale di Roma (Irrevocabile il 27/11/2001), revoca che va disposta direttamente da questa Corte, in applicazione del principio secondo cui la "revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, illegittimamente rifiutata dal giudice dell’esecuzione, è disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata" (in termini, Sez. 1, sentenza n. 10742. del 5/02/2009, dep. il 1/3/2009, imp. Erra, rv. 242885).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto dell’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza 27/6/2001 del Tribunale di Roma (irrevocabile il 27/11/2001), revoca che dispone.
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