Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 1998 Premio contributo assicurativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Cosenza riuniva tre procedimenti aventi ad oggetto il primo l’opposizione da parte della s.r.l. IEMA s.r.l all’ordinanza ingiunzione emessa dal Direttore dell’INAIL per contributi omessi per il periodo 1.1.1987- 30.6.1993, il secondo l’opposizione proposta dalla stessa Iema avverso il d.i. per il pagamento di contributi omessi (più sanzioni ed interessi), emersi in un verbale di accertamento del 1994 ed infine l’opposizione a cartella esattoriale concernente un supplemento di un premio integrativo dovuto per il 1996. Nel primo procedimento si controverteva della mancata copertura assicurativa per i lavoratori della IEMA addetti anche in via sussidiaria all’utilizzazione di computers, e negli altri due procedimenti dell’applicabilità, come da verbale di accertamento, del codice (OMISSIS) anzichè (OMISSIS), in quanto sarebbe stati svolti lavori di impiantistica presso centrali telefoniche.

Il Tribunale con sentenza del 28.9.2005 rigettava "il ricorso".

Sull’appello della società in cui si allegava che il Giudice di prime cure aveva esaminato il solo ricorso avverso l’ordinanza ingiunzione dell’INAIL e sull’appello incidentale dell’INAIL, la Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 4.12.2008, rigettava anche le opposizioni non considerate nella sentenza di prime cure.

La Corte territoriale rilevava che circa l’ordinanza ingiunzione del Direttore dell’INAIL l’assicurazione dei lavoratori era prevista per legge come accertato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e che non era stato superato il termine di prescrizione fissato in cinque o dieci anni dalla L. n. 335 del 1995. Circa le altre opposizioni l’accertamento emerso in sede ispettiva si basava su documentazione fiscale dell’azienda, dalla quale emergeva che questa svolgeva attività in centrali telefoniche, e la IEMA non aveva comprovato la tesi avanzata in giudizio per cui i lavori riguardassero solo edifici comuni.

Ricorre la società IEMA con due motivi, resiste l’INAIL con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza. La società aveva richiesto una consulenza ed indicato testi, il giudice di primo grado non si era pronunciato (in realtà aveva ignorato le altre due opposizioni), nè si era pronunciato il giudice di appello, nonostante si fossero nuovamente richieste le prove.

Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha osservato che il tipo di attività svolta dalla società ricorrente era stata desunta in sede di verbale ispettivo dalle fatturazioni emesse dalla stessa IEMA e che quest’ultima non aveva fornito elementi in senso contrario, se non un riepilogo dei lavori eseguiti, dalla stessa società redatto. Nel motivo non si specificano i mezzi di prova richiesti in prime cure (non sono riportate le circostanze sulle quali è stata richiesta la prova testimoniale e non si chiariscono le ragioni della chiesta consulenza tecnica), nè si riportano i motivi di appello con i quali tali mezzi sarebbero stati nuovamente richiesti. Pertanto il motivo viola il principio di autosufficienza del ricorso in cassazione perchè non consente a questa Corte di valutare l’ammissibilità e la rilevanza delle chieste prove e neppure di accertare se queste siano state, ed in che termini, riproposte nel grado di appello con idonei motivi di impugnazione.

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al D.L. n. 536 del 1997, art. 12 ed alla L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10. Si deduce che il credito di 238.224.050 richiesto sulla base dell’attestato del Direttore dell’INPS risaliva al 1981, ed era stato fatto valere dopo la visita ispettiva del 1994.

Anche a voler considerare il termine decennale di prescrizione i contributi 81-84 risultavano prescritti.

Il motivo è infondato.

Dalla sentenza impugnata emerge solo che la IEMA ha eccepito la prescrizione per decorso del tempo superiore ad un anno tra l’accertamento ispettivo e la notifica degli atti monitori opposti, questione diversa da quella oggi proposta. Peraltro il motivo non richiama l’originaria eccezione di prescrizione, nè il motivo di appello con il quale sarebbe stata riproposta la questione, nè infine offre alcuna documentazione circa il fatto che i contributi richiesti risalirebbero al 1981, circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata. Pertanto mancano i presupposti per valutare la fondatezza dell’eccezione.

Le spese di lite del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’INAIL come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 20,00 per esborsi ed in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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