Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-09-2011, n. 35133 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Giudice per le indagini preliminari di Parma, pronunciando in funzione di giudice dell’esecuzione sull’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., nell’interesse di A.K.A., diretta alla rideterminazione della pena inflitta al predetto con due sentenze di condanna irrevocabili – ivi compiutamente indicate – in applicazione della disciplina del reato continuato, con ordinanza deliberata il 24 novembre 2011, l’ha rigettato "allo stato", a ragione del rilievo che non vi era prova dell’avvenuto passaggio in giudicato di una delle sentenze indicate nell’istanza (quella n. 556/2009 emessa dal Tribunale di Parma il 15 febbraio 2009) evidenziando al riguardo "che nel certificato del casellario giudiziale non vi è annotazione di tale sentenza". 2. – Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’indicata ordinanza, per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento sul rilievo che il giudice dell’esecuzione, in violazione dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., aveva illegittimamente rigettato l’istanza, e ciò in quanto aveva ritenuto mancante la prova dell’irrevocabilità della sentenza di condanna n. 556/2011 sulla base della sola risultanza del certificato del casellario giudiziale, senza acquisire copia della sentenza stessa e dell’ordinanza emessa in data 16 dicembre 2009 dalla Corte d’Appello di Bologna, che pure aveva dichiarato inammissibile l’appello del ricorrente, la quale aveva comportato l’esecutività della sentenza stessa, in assenza di impugnazione dell’ordinanza d’inammissibilità. 3. – Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria in atti, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando al riguardo, anche in base alla formulazione dell’art. 666 c.p.p., comma 5, che realizzandosi nel processo esecutivo "una legittimazione concorrente tra giudici e parti in tema di gestione del materiale probatorio … il giudice dell’esecuzione non può decidere fino a tanto che la documentazione ovvero gli atti istruttori già dallo stesso individuati in quanto rilevanti, non siano entrati nella sua diretta disponibilità e sottoposti all’esame in contraddittorio delle parti" e che seppure l’omissione da parte del giudice della esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non comporta la nullità della ordinanza impugnata, tuttavia il provvedimento impugnato non si sottrae alla censura di omessa motivazione ovvero di illogicità della stessa, in quanto il rilievo negativo della carenza di elementi che consentano di affermare la irrevocabilità di una delle sentenze di condanna del ricorrente, si fonda sull’omesso adempimento del doveroso incombente prescritto dall’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. che impone al giudice della esecuzione di acquisire "di ufficio (…) le copie delle sentenze o decreti irrevocabili", se non allegate dal condannato alla richiesta di cui all’art. 671 cod. proc. pen..

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione, nei termini meglio precisati in prosieguo, è fondata. Al riguardo va subito precisato che è esatto il rilievo del Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte secondo il quale l’omissione da parte del giudice della esecuzione degli adempimenti prescritti dall’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. non comporta la nullità della ordinanza impugnata. Proprio in termini questa Corte ha, infatti, fissato il principio di diritto che l’inosservanza della ridetta disposizione con la "mancata (..) acquisizione delle varie sentenze di condanna cui si riferisce l’istanza per il riconoscimento del vincolo della continuazione, non è sanzionata da alcuna comminatoria, e tanto meno da quella di nullità, la quale interviene solo quando esplicitamente prevista" (Sez. 1, 30 ottobre 1991, n. 4049, Bruno, massima n. 189755, ribadito da ultimo da Sez. 1, 29 aprile 2010, sentenza n. 19987). Ciò non di meno, come pure correttamente evidenziato dal Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte nella sua requisitoria in atti, il provvedimento impugnato non si sottrae alla censura illegittimità per vizio di motivazione, in quanto il preliminare rilievo negativo circa il carattere irrevocabile di una delle sentenze di condanna emesse nei confronti del ricorrente si fonda proprio sull’omesso adempimento del doveroso incombente prescritto dall’art. 186 disp. att. cod. proc. pen. che impone al giudice della esecuzione di acquisire "di ufficio (…) le copie delle sentenze o decreti irrevocabili", se non allegate dal condannato alla richiesta di cui all’art. 671 cod. proc. pen.. Conseguono l’annullamento della ordinanza impugnata, in parte de qua, e il rinvio per nuovo esame dal giudice della esecuzione, il quale, previa acquisizione di copia delle sentenze in parola e dell’ordinanza della Corte di Appello di Bologna in data 16 dicembre 2009, accerterà l’irrevocabilità o meno della sentenza di condanna n. 556/2011 emessa nei confronti di A. K.A. ed in caso affermativo, previa "approfondita disamina dei casi giudiziali" (Cass., Sez. 1, 6 novembre 1992, Chirico n. 4568 massima n. 193442; Sez. 1, 24 settembre 1993, n. 3600, Mazza, massima n. 195340 e Sez. 1, 10 febbraio 1995, n. 802, Spadaro, massima n. 200586), accerterà se risulti che, all’atto della commissione dei singoli delitti, il predetto avesse positivamente effettivamente deliberato, sia pur nelle linee generali, la perpetrazione di tutti, ovvero di alcuno, dei delitti successivamente commessi.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Parma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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