T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 1440

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che la difesa di parte ricorrente, con nota depositata il 12/8/2011, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, a spese compensate;

– che, in calce alla nota, il difensore del Comune di Treviglio ha manifestato la propria adesione con l’accettazione della rinuncia;

– che pertanto deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio;

Visti gli artt. 35 comma 2 lett. c) e 84 del Codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando, dichiara l’estinzione per rinuncia del gravame in epigrafe.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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