Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-09-2011, n. 35132

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, in accoglimento della richiesta avanzata in via principale da C.G. – detenuto in espiazione di una pena residua di anni diciassette e giorni ventitre di reclusione per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio tentato, detenzione illegale di armi e munizioni, estorsione e favoreggiamento personale – ha disposto il differimento dell’esecuzione della pena per anni uno, dichiarando conseguentemente non luogo a provvedere su quella subordinata di detenzione domiciliare presso l’azienda ospedaliera di Reggio Calabria per grave infermità fisica, a lui già concessa in via provvisoria ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter ord. pen. per la durata di un mese dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, prima, e dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, poi.

2. – Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica preso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 47 ter, comma 1 ter, ord. pen., nonchè per mancanza di motivazione in ordine alla pericolosita del soggetto ed all’incidenza della stessa sull’applicazione della misura della detenzione domiciliare.

Nel ricorso, premesse le complesse vicende detentive e morbose del C., affetto, tra le plurime patologie diagnosticategli, anche da "cardiopatia ischemica dilatativa e severa riduzione degli indici di funzione sistolica", si deduce, in particolare, che l’ordinanza impugnata è inficiata da una rilevante insufficienza motivazionale, ravvisata dall’avere il tribunale incongruamente valorizzato, quale elemento decisivo per la concessione della richiesta di differimento dell’esecuzione della pena, le conclusioni della disposta consulenza tecnica, la quale, pur dando atto che le condizioni di salute dell’istante dovevano ritenersi severamente compromesse ed assolutamente incompatibili con il regime della custodia cautelare in carcere, con riferimento al recente intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitralica con bioprotesi e triplice by-pass aorto coronarico, si esprimeva in termini di incertezza relativamente alla prognosi infausta, ritenendo in effetti solo "probabile" che le riferite condizioni di salute fossero insuscettibili di miglioramento.

Secondo il PG ricorrente, quindi, la probabilità che l’intervento abbia avuto buon esito e che il quadro clinico conseguentemente migliori, andavano valutate, ed il differimento dell’esecuzione per dodici mesi appariva del tutto immotivato, anche in considerazione del più breve termine concesso da altro tribunale per analoga istanza.

Evidenzia altresì il ricorrente, che prevedendo l’ordinamento l’eventualità che il tribunale di sorveglianza, nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli art. 146 e 147 c.p., possa applicare, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter ord. Penit., la misura della detenzione domiciliare, al fine di contemperare le esigenze del condannato, in relazione alla tutela della salute, e le esigenze della collettività, in relazione ai profili di sicurezza pubblica, era mancata nel caso in esame qualsiasi valutazione della personalità del condannato – elemento di spicco della ‘ndrangheta, oltretutto in passato resosi latitante – e sulla mancata adozione di una misura alternativa alla detenzione che rispetto alla liberazione senza vincoli era in grado di soddisfare, unitamente al diritto alla salute, anche le esigenze di sicurezza della collettività, analogamente a quanto disposto del resto, in precedenza dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Motivi della decisione

1. – Il ricorso appare, nei termini che si diranno, fondato.

2. – Ed invero il provvedimento impugnato, come dedotto dal ricorrente e sostenuto anche nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte in atti, presenta, in effetti, delle rilevanti lacune motivazionali, sia perchè "non ha tenuto conto della incertezza della prognosi e della valutazione medica di un possibile miglioramento delle condizioni di salute del condannato", il che rende incongrua la decisione impugnata, specie in relazione alla durata del disposto "rinvio" dell’esecuzione della pena; sia anche perchè "non ha motivato sulla personalità del condannato" e sulla pericolosità sociale dello stesso.

Tali omissioni, ed in particolare l’ultima, devono ritenersi, invero, senz’altro significative e rilevanti, ove si consideri che, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare (in termini, Sez. 1, sentenza n. 20480 del 19/03/2001, dep. il 18 maggio 2001) nelle ipotesi in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 47 ter, comma 1 ter ord. penit., può applicare, anche "ex officio" ed indipendentemente da una richiesta in tal senso dell’interessato – per altro nel caso in esame espressamente formulata, sia pure in via subordinata – la misura della detenzione domiciliare; misura alternativa questa, che anche a seguito della profonda modifica apportata all’istituto con la L. 27 maggio 1998, n. 165, è divenuta, con la introduzione del comma 1 bis e 1 ter, "una delle più duttili e più idonee a soddisfare le contrapposte esigenze del rispetto dei diritti della persona e di sicurezza della società" (in tal senso Sez. 1, sentenza n. 6952 del 14 febbraio 2000, RV. 215203).

3. – Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, s’impone allora l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *