T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 1430

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente E.V. ha partecipato alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Marcaria svoltesi nei giorni 15 e 16 maggio 2011 come candidato consigliere nella lista "Marcaria Unita". In base al verbale del 17 maggio 2011 dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali a tale lista sono stati attribuiti 8 dei 12 seggi di consigliere comunale, e il ricorrente è risultato primo dei non eletti con 40 voti di preferenza. Ultimo degli eletti della medesima lista è risultato invece il signor R. R., attuale controinteressato, con 44 voti di preferenza.
2. Contro la proclamazione degli eletti contenuta nel suddetto verbale il ricorrente ha formulato impugnazione con atto presentato alla segreteria del TAR il 10 giugno 2011, notificato il 20 giugno 2011 e depositato il 29 giugno 2011. Le censure si appuntano sul verbale delle operazioni della Sezione n. 5: dal verbale risulta a favore del ricorrente un solo voto di preferenza, mentre le preferenze effettive sarebbero più numerose.
3. A sostegno di questa tesi sono state evidenziate le seguenti circostanze: (i) 11 elettori della Sezione n. 5 avrebbero dichiarato al ricorrente di aver espresso il voto di preferenza a suo favore; (ii) uno scrutatore della Sezione n. 5 avrebbe riferito al ricorrente che il suo nome era stato chiamato diverse volte nel corso della lettura delle preferenze, e che da un controllo svolto nel corso dello scrutinio sarebbero risultate a suo favore ben 13 preferenze; (iii) il presidente della Sezione n. 5 ha indirizzato al Prefetto di Mantova in data 30 maggio 2011 una nota nella quale ha ammesso che vi era stato un errore materiale nella trascrizione dei voti di preferenza ottenuti dal ricorrente: in realtà le preferenze sarebbero state 13 e non 1 come riportato nel verbale.
4. Il Comune si è costituito in giudizio rimettendosi alla decisione del TAR.
5. Con ordinanza n. 669 del 15 luglio 2011 questo TAR ha disposto una verificazione chiedendo al Prefetto di Mantova di designare un funzionario per lo svolgimento delle seguenti operazioni: (a) acquisire le schede della Sezione n. 5; (b) individuare i voti di preferenza a favore del ricorrente; (c) redigere apposita relazione evidenziando le differenze con quanto riportato nel verbale della Sezione n. 5.
6. Il funzionario incaricato (dott. Rossana Sorgi, viceprefetto), previa convocazione delle parti, ha provveduto in data 25 agosto 2011 ad aprire il plico contenente le schede della Sezione n. 5 e ha accertato che al ricorrente erano stati attribuiti 13 voti di preferenza validi. La relazione della verificazione è stata depositata presso la segreteria del TAR il 14 settembre 2011.
7. In base a quanto accertato attraverso la verificazione al ricorrente devono essere attribuiti altri 12 voti di preferenza, in aggiunta all’unico voto riportato nel verbale della Sezione n. 5. Complessivamente le preferenze ottenute dal ricorrente sono quindi ridefinite nel numero di 52, con superamento del controinteressato nella graduatoria dei candidati. Questo comporta che l’ultimo posto tra gli eletti in consiglio comunale per la lista "Marcaria Unita" deve essere attribuito al ricorrente.
8. Non risulta necessaria una pronuncia sulle spese perché il ricorrente si è difeso in proprio. Non è neppure necessario liquidare il compenso all’ausiliario del giudice, in quanto nella relazione depositata il 14 settembre 2011 si precisa che l’attività è stata svolta in orario di servizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e conseguentemente, a rettifica del risultato elettorale, dichiara eletto consigliere comunale il ricorrente E.V. in luogo del controinteressato Riccardo Rosa. Nulla per le spese.
Dispone la trasmissione della presente sentenza ai sensi dell’art. 130 comma 8 cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *