T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 2495

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento indicato in epigrafe che aveva respinto l’istanza di regolarizzazione presentata dal D’Avila poiché la stessa risultava presentata per un numero di soggetti superiore a quelli regolarizzabili.

Il primo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione alla violazione dell’art. 10 bis L. 241\90 dal momento che nel corpo del provvedimento si fa riferimento alla mancata presentazione di una memoria senza tener conto del fatto che ciò non è stato possibile perché nessun avviso di rigetto dell’istanza è mai pervenuto ai ricorrenti.

Il secondo motivo lamenta il mancato invio dell’avviso di avvio del procedimento.

Il terzo motivo censura la violazione dell’art. 1 ter,comma 6, D.l: 78\2009 che consentiva la regolarizzazione di due pratiche una per colf ed una per badante, le uniche presentate dal datore, mentre era stata disconosciuta quella presentata in favore di altro extracomunitario.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente datore di lavoro, aveva provveduto a rettificare la domanda presentata a favore di Abdel Aziz El Sayed precisando che per errore aveva presentato una domanda sia come badante che come colf, mentre invece era sua intenzione impiegarlo come colf ed aveva fatto annullare la domanda come badante che risultava presentata a favore di tale D.K.B.L. persona che non conosceva e per la quale non aveva avanzato nessuna richiesta.

Alla luce di tali rettifiche non vi è ragione per ritenere inammissibile la domanda in favore dell’altro ricorrente che rimarrebbe l’unico per il quale è stata presentata una richiesta come badante.

Il provvedimento va pertanto annullato affinche la Prefettura riesamini nel merito la domanda verificando che sussistano tutti i presupposti per il suo accoglimento o meno.

Avendo il datore di lavoro ricorrente contribuito con i suoi errori all’emanazione del provvedimento annullato appare equo compensare le spese di giudizio prevedendo solo il recupero del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 250.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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