Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 28-09-2011, n. 35129

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Giudice per le indagini preliminari di Verona, con l’ordinanza indicata in epigrafe – deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione e de plano – ha rigettato l’istanza proposta da B.D., opponente a decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), volta ad ottenere la restituzione di un motociclo di sua proprietà, sottoposto a sequestro preventivo, sul presupposto che, a seguito della riforma del codice della strada che ha trasformato la confisca del veicolo – disposta con il decreto penale opposto – in sanzione penale accessoria, sussisteva una "sopravvenuta impossibilità di mantenere il sequestro preventivo, trattandosi di una decisione non più di competenza del giudice penale ma dell’organo amministrativo". 2. – Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione "per saltum" il B., a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l’annullamento per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Motivi della decisione

1 – Rileva preliminarmente il Collegio che il giudice dell’esecuzione ha correttamente provveduto de plano sulla richiesta di restituzione di cose sequestrate, a norma dell’art. 676 c.p.p., comma 1, che richiama la procedura dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

Orbene, avverso tale provvedimento non è ammesso ricorso per saltum e l’unico rimedio esperibile è l’opposizione, a mente del citato art. 667 c.p.p., comma 4, secondo periodo.

Il ricorso per Cassazione erroneamente proposto non è tuttavia da dichiarare inammissibile, dal momento che, in virtù del favor impugnationis e del principio di conservazione degli atti giuridici di cui è espressione l’art. 568 c.p.p., comma 5, può essere qualificato opposizione.

Di conseguenza, qualificato il ricorso opposizione, gli atti vanno trasmessi al giudice dell’esecuzione per la decisione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, ultimo periodo, e dell’art. 666 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Verona.

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