Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 1993 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28.1.2006 il Tribunale di Potenza respingeva la domanda proposta da C.S. nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento.

Interponeva appello il C., che veniva rigettato unitamente all’appello incidentale dell’INPS con sentenza della Corte di appello di Potenza del 20.9.2007, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese nei confronti del Ministero non avendo la parte provveduto alla formulazione della dovuta dichiarazione ai fini dell’esonero (le spese con l’INPS venivano compensate).

Ricorre il C. con un motivo. Resiste l’INPS con controricorso.

Motivi della decisione

Si allega nel motivo la violazione e falsa applicazione di diritto.

Nell’atto introduttivo alla pagina 5 del ricorso si erano dichiarati i redditi posseduti nell’anno precedente ai fini dell’esonero. La norma di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. era stata osservata.

Il ricorso non appare fondato e pertanto va rigettato; non solo il documento su cui si basa il ricorso in cassazione (il ricorso di primo grado) non è stato prodotto con violazione dell’art. 369 cpv. c.p.c., n. 4, ma non si è neppure dedotto che la dichiarazione sia stata firmata dalla parte così come prevede la norma invocata e quindi, pur prescindendo dalla parte del ricorso ove la dichiarazione è stata formulata, manca la deduzione che sia stato rispettato un presupposto essenziale per l’applicazione in concreto della disposizione sull’esenzione.

Possono compensarsi le spese di lite del giudizio di legittimità nei confronti della parte costituita INPS, in quanto il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese nei confronti del Ministero, ma non dell’INPS (come ricordato in premessa) che, quindi, non aveva interesse a resistere al ricorso del C..

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra il ricorrente e le parti costituite.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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