T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 2492

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe che avevano negato l’autorizzazione ad installare un cartellone pubblicitario lungo la Strada Provinciale nr. 2 al Km. 18,038.

Il ricorso si fonda su quattro motivi.

Il primo lamenta il mancato avviso dell’avvio del procedimento e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto frustrando così ogni possibilità di contraddittorio.

Il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 51,comma 2, DPR 495\1992.per l’installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari poiché si fa riferimento alla circostanza che l’apposizione del cartello comporterebbe una distanza da segnale stradale di prescrizione inferiore ai 250 metri in contrasto con quanto previsto dall’art. 51,comma 2, DPR 495\1992.

Il presupposto di applicazione della norma è l’esistenza di un limite di velocità superiore ai 50 Km\h mentre nel tratto di strada interessata il limite di velocità è pari a 30 Km\h.

Il terzo motivo rileva l’eccesso di potere in relazione all’incongruità della motivazione poiché essendo il segnale di prescrizione posto al centro della carreggiata mentre il manufatto pubblicitario sarebbe collocato sul bordo sinistro della stessa dovrebbe applicarsi l’art. 79DPR 495\1992 che non prevede limiti metrici ma la semplice possibilità di un avvistamento.

Il quarto motivo denuncia l’assenza nella motivazione di un qualunque elemento ostativo legittimamente espresso.

La Provincia di Milano si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 5.6.2007 veniva accolta l’istanza di sospensiva del provvedimento.

Il ricorso non è fondato

L’ordinanza cautelare è stata assunta sul presupposto del mancato preavviso di rigetto e sulla circostanza che il limite di velocità nel tratto di strada era stato indicato in 30Km\h.

In realtà il limite indicato nel ricorso, che avrebbe consentito di installare il mezzo pubblicitario non essendoci necessità di rispettare alcuna distanza ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, era stato apposto solo provvisoriamente per l’esistenza di lavori sul tratto di strada interessato.

Normalmente, invece, il limite di velocità vigente era di 90 Km\h con piena vigenza quindi del limite di cui all’art. 51,comma 2, DPR 495\1992.

Una tale situazione di fatto rileva l’assoluta legittimità del provvedimento impugnato e, trattandosi di atto vincolato, l’omissione del preavviso di rigetto non può comportare l’annullamento dello stesso poiché il provvedimento allo’esito del riesercizio del potere non potrebbe essere diverso.

Quanto al terzo motivo, il riferimento all’art. 79 DPR 495\1992 è inconferente in quanto la norma riguarda la prescrizione della visibilità che debbono avere i cartelli segnaletici al fine di garantire la loro osservanza da parte degli utenti della strada che devono essere posti in condizione di vederli in modo chiaro così da poter osservare le prescrizioni in essi contenute, ma questo nulla ha a che vedere con il posizionamento dei cartelli pubblicitari che devono rispettare le distanze di cui al citato art. 51.

Il provvedimento è correttamente motivato e pertanto il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate in considerazione dell’accoglimento della richiesta cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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